§ 1.10.23 - Legge Regionale 8 giugno 1981, n. 11.
Commissioni e Comitati regionali - Indennità di trasferta e rimborso spese ai componenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:08/06/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1 gennaio 1981 ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni e Comitati comunque operanti nell'ambito dell'Amministrazione Regionale spettano, se estranei [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Sono abrogate le norme previste da leggi regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono finanziati da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.10.23 - Legge Regionale 8 giugno 1981, n. 11.

Commissioni e Comitati regionali - Indennità di trasferta e rimborso spese ai componenti.

(B.U. n. 12 del 16 giugno 1981).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1 gennaio 1981 ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni e Comitati comunque operanti nell'ambito dell'Amministrazione Regionale spettano, se estranei all'Amministrazione, oltre alle indennità previste da norme particolari, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta - se dovuta - nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali di massimo livello.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Sono abrogate le norme previste da leggi regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono finanziati da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'esercizio finanziario 1981 l'onere della spesa e posto a carico dei capitoli nn. 6610, 7300, 15500, 18260, 25800, 27400, 29640, 29645, 29700, 35110, 37490, 49050, 49100, 49200, 49600, 50500 del bilancio regionale 1981.

     Per gli esercizi futuri con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali sarà quantificato l'onere derivante dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 giugno 1994, n. 10, aveva sostituito l'art. 6 della L.R. 8 maggio 1980, n. 12, ugualmente abrogato dalla stessa legge.