| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione | 
| Data: | 14/03/1990 | 
| Numero: | 13 | 
| Sommario | 
| Art. unico. 1. La regione assicura il trattamento di previdenza previsto dalla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984 in favore dei propri dipendenti o dei loro aventi causa a decorrere dalla data di [...] | 
§ 1.10.44 - Legge Regionale 14 marzo 1990, n. 13.
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984.
(B.U. n. 5 del 16 marzo 1990).
     1. La regione assicura il trattamento di previdenza previsto dalla 
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti degli Enti sub-regionali, con onere a carico dei rispettivi bilanci.
3. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.