§ 1.10.44 - Legge Regionale 14 marzo 1990, n. 13.
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:14/03/1990
Numero:13


Sommario
Art. unico.      1. La regione assicura il trattamento di previdenza previsto dalla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984 in favore dei propri dipendenti o dei loro aventi causa a decorrere dalla data di [...]


§ 1.10.44 - Legge Regionale 14 marzo 1990, n. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1990).

 

Art. unico.

     1. La regione assicura il trattamento di previdenza previsto dalla legge regionale n. 27 del 5 settembre 1984 in favore dei propri dipendenti o dei loro aventi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti degli Enti sub-regionali, con onere a carico dei rispettivi bilanci.

     3. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.