§ 1.10.33 - Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 27.
Trattamento di previdenza del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:05/09/1984
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Prestazioni previdenziali.
Art. 2.  Periodi computabili ai fini del trattamento di fine servizio.
Art. 3.  Definizione posizioni pregresse ai fini previdenziali.
Art. 4.  Periodi computabili ai fini del trattamento di pensione.
Art. 5.  Misura dell'indennità di anzianità.
Art. 6.  Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione.
Art. 7.  Opzione.
Art. 8.  Adempimenti di attuazione.
Art. 9.  Definizione rapporti tra Regione ed enti previdenziali.
Art. 10.  Oneri finanziari.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.10.33 - Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 27.

Trattamento di previdenza del personale regionale.

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1984).

 

Art. 1. Prestazioni previdenziali. [1]

     La Regione Molise assicura, a favore dei propri impiegati o dei loro aventi causa e del personale che sarà inquadrato in applicazione delle leggi attualmente in vigore, il trattamento di fine servizi o ed il trattamento di pensione che rispettivamente erogano ai propri iscritti l'INADEL e la CPDEL. Detto trattamento si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e le attività degli stessi Istituti.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano oltre che al personale regionale, anche al personale dell'ERIM e dell'ERSAM, con onere a carico dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 2. Periodi computabili ai fini del trattamento di fine servizio.

     Ai fini della determinazione della misura del trattamento di fine servizio sono computabili:

     1) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

     2) i servizi prestati, prima dell'inquadramento, presso altri Enti o presso lo Stato con l'iscrizione all'INADEL, o all'ENPAS, nonchè quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali vigenti nel tempo;

     3) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;

     4) i periodi riconosciuti utili ai fini dell'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

     Sono esclusi dal computo i periodi e i servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni previdenziali.

 

     Art. 3. Definizione posizioni pregresse ai fini previdenziali.

     Al personale trasferito alla Regione Molise, in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

     1) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili a fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o altro analogo trattamento ad essi riferiti sia stato versato alla Regione. Comunque, gli Enti previdenziali o gli Uffici liquidatori degli Enti soppressi o gli Istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli Enti o Istituti a favore del personale trasferito alla Regione.

     2) La Regione incamera in apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto 1) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità di premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri dell'art. 2, 1° comma, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data dell'iscrizione all'INADEL ed ai periodi di cui al precedente punto 1), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza.

     3) Alla definitiva cessazione del servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 2. in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto 1) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

 

     Art. 4. Periodi computabili ai fini del trattamento di pensione.

     Ai fini del trattamento di pensione sono computabili:

     a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

     b) i servizi resi presso altri Enti o lo Stato, con iscrizione alla CPDEL o all'INPS, nonchè quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali vigenti nel tempo.

     Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge statale del 7 febbraio 1979, n. 29.

     Possono essere ricongiunti i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, con onere a carico dell'interessato.

     Non sono computabili i periodi assicurativi per i quali il dipendente è titolare di pensione o abbia percepito l'indennità sostitutiva.

 

     Art. 5. Misura dell'indennità di anzianità.

     Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dal dipendente, ivi compresa la tredicesima mensilità l'indennità integrativa speciale, per la parte che, allo stesso fine, l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

     La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'originario Ente di Previdenza.

 

     Art. 6. Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione.

     Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza avere maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente articolo 5, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'Art. unico. della legge 2 aprile 1958, n. 322.

     Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di altri Enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/o all'ENPAS.

     La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1 aprile 1972, e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Molise soggetto alla contribuzione INADEL.

 

     Art. 7. Opzione.

     Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza e/o presso altri Enti pubblici, di versare l'indennità a favore della Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio presso i predetti Enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità versata.

     La restituzione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50% a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

 

     Art. 8. Adempimenti di attuazione.

     Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 90% all'atto della cessazione del servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto, rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, per la riscossione della somma erogata.

 

     Art. 9. Definizione rapporti tra Regione ed enti previdenziali.

     Per i fini di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, la Regione eroga alla CPDEL e all'INADEL, l'eventuale differenza esistente tra i contributi versati e quelli necessari a coprire la nuova forma assicurativa e previdenziale.

 

     Art. 10. Oneri finanziari.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 40.000.000, si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La spesa è posta a carico del capitolo n. 4300 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'art. unico della L.R. 14 marzo 1990, n. 13, stabilisce che il trattamento di previdenza di cui alla presente legge decorre dall'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 e viene assicurato anche ai dipendenti degli enti sub-regionali.