Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 10/01/2005 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17, e nuovamente sostituito dall'articolo 1 della legge [...] |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è abrogato. |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.4.10 - L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.
Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come moderata dalle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 17, e 24 dicembre 2002, n. 43.
(B.U. 15 gennaio 2005, n. 1).
1. All'articolo 3 della
a) alla lettera a) del comma 1, l'espressione "Euro 1.125, 00 (millecentoventicinque/00)" è sostituita dall'espressione "Euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00)"
b) alla lettera b) del comma 1, l'espressione "Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)" è sostituita dall'espressione "Euro 800,00 (ottocento/00)" e l'espressione 'Euro 375,00 (trecentosettantacinque/ 00)"è sostituita dall'espressione 'Euro 600,00 (seicento/00)''
c) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
d) al comma 2, dopo le parole "di cui alle lettere"; l'espressione "a), b) e c)" è sostituita dall'espressione "a) e b)".
1. Il primo comma dell'articolo 4 della
"1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale".
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.