§ 1.4.9 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991 n. 20, ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:24/12/2002
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. La legge regionale 2 agosto 2002 n. 17, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.4.9 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991 n. 20, ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari".

(B.U. n. 30 del 31 dicembre 2002).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3.

     1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma di regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo mensile, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale consistente:

     a) in una quota fissa di Euro 1.125,00 (MILLECENTOVENTICINQUE/00);

     b) in una quota variabile calcolata nel modo seguente, in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare:

     - Euro 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) per ogni unità fino a quattro consiglieri;

     - Euro 375,00 (TRECENTOSETTANTACINQUE/00) per ogni altra unità;

     c) in una quota fissa di Euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) per spese di aggiornamento, di stampa, di studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari.".

     2. Le quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno aggiornate annualmente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

     3. Nei limiti delle somme di cui al comma 1, i gruppi possono aprire propri uffici territoriali. L'autorizzazione all'eventuale assegnazione di locali e di attrezzature è deliberata dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La legge regionale 2 agosto 2002 n. 17, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari"», è abrogata.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.