§ 5.2.43 - L.R. 18 novembre 2008, n. 33.
Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:18/11/2008
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Compiti del committente)
Art. 4.  (Compiti del coordinatore per la progettazione, del progettista e del responsabile unico del procedimento)
Art. 5.  (Costi della sicurezza inclusa)
Art. 6.  (Costi della sicurezza aggiuntiva)
Art. 7.  (Stima dei costi della sicurezza)
Art. 8.  (Quadro economico)
Art. 9.  (Clausole sociali)
Art. 10.  (Verifica della progettazione)
Art. 11.  (Adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori o delle opere)
Art. 12.  (Contabilità e liquidazione dei lavori)
Art. 13.  (Varianti in corso d’opera)
Art. 14.  (Disposizione finale)
Art. 15.  (Abrogazioni)


§ 5.2.43 - L.R. 18 novembre 2008, n. 33.

Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

(B.U. 27 novembre 2008, n. 111)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), disciplina le modalità di stima, contabilità, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale da parte dei seguenti soggetti:

a) la Regione, gli enti, le aziende e le agenzie da essa dipendenti, nonché le società partecipate dalla medesima;

b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico ad essi collegati;

c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente legge, si intendono per lavori o opere di interesse regionale quelli realizzati sul territorio della regione ad esclusione dei lavori o opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato.

3. Ai lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la presente legge si applica limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, all’articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e all’articolo 13, commi 1 e 3.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) codice: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) testo unico: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) apprestamento della sicurezza: qualunque opera provvisionale necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di sicurezza: qualunque attrezzatura necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori diversa dalle attrezzature di lavoro come definite dall’articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico;

e) piano di sicurezza e coordinamento (PSC): il piano di cui all’articolo 100 del testo unico;

f) prezzario regionale: il prezzario ufficiale vigente della Regione Marche in materia di lavori pubblici;

g) costi della sicurezza: i costi o gli oneri per l’attuazione delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o gli oneri di cui all’articolo 131, comma 3, del codice;

h) costi della sicurezza inclusa: i costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, determinati in sede di analisi del prezzo della lavorazione o stabiliti nel prezzario regionale, di cui all’articolo 5;

i) costi della sicurezza aggiuntiva: i costi della sicurezza aggiuntivi a quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel piano di sicurezza e coordinamento, derivanti da procedure, apprestamenti e attrezzature per la sicurezza di tipo particolare, di cui all’articolo 6;

l) coordinatore per la progettazione (CSP): il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera e), del testo unico;

m) coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE): il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 89, comma 1, lettera f), del testo unico;

n) procedura di sicurezza: qualunque misura preventiva necessaria a ridurre l’accadimento di eventi dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

o) responsabile unico del procedimento (RUP): il soggetto di cui all’articolo 10, comma 1, del codice;

p) piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS): il piano di cui all’articolo 136 del testo unico;

q) piano operativo di sicurezza (POS): il piano di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del testo unico e all’articolo 131, comma 2, lettera c), del codice;

r) imprenditore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), cui viene affidato il contratto per la realizzazione di lavori o opere;

s) direttore tecnico di cantiere: il direttore tecnico dell’imprenditore o altro tecnico formalmente incaricato dall’imprenditore, con lo specifico compito di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;

t) esecutore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 240/1991, che realizza a qualsiasi titolo lavori o opere;

u) committente: il soggetto per conto del quale l’intero lavoro o opera viene realizzato, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di lavoro o opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del contratto;

v) direttore dei lavori: il soggetto nominato dal committente e da esso preposto alla direzione e al controllo dell’esecuzione dell’opera.

 

     Art. 3. (Compiti del committente)

1. Il committente individua i costi della sicurezza inclusa e quelli della sicurezza aggiuntiva.

2. La determinazione dei costi della sicurezza inclusa avviene in conformità agli articoli 5 e 7.

3. I costi della sicurezza aggiuntiva sono determinati dal coordinatore per la progettazione (CSP) nell’ambito del piano di sicurezza e coordinamento in conformità agli articoli 6 e 7.

4. I costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva non sono assoggettati al ribasso di gara.

5. Il committente stabilisce altresì le modalità di contabilizzazione dei costi della sicurezza inclusa, prevedendo alternativamente:

a) modalità conformi a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni;

b) modalità forfettarie stabilite in conformità all’articolo 12.

 

     Art. 4. (Compiti del coordinatore per la progettazione, del progettista e del responsabile unico del procedimento)

1. Il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista cooperano al fine di uniformare le scelte tecniche di progettazione e di organizzazione del cantiere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del testo unico.

2. Il progettista nella elaborazione del progetto, nonché del quadro economico e del capitolato speciale d’appalto, tiene conto dei costi e delle condizioni della sicurezza.

3. Prima dell’avvio della fase di affidamento dei lavori o delle opere, il responsabile unico del procedimento (RUP) accerta che gli atti posti a base dell’affidamento medesimo, ivi compreso lo schema di contratto, siano coerenti con il progetto e il piano di sicurezza e coordinamento.

 

     Art. 5. (Costi della sicurezza inclusa)

1. Si considerano costi della sicurezza inclusa:

a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori;

b) la segnaletica di sicurezza;

c) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà;

d) i servizi igienici assistenziali di cantiere;

e) gli impianti di terra contro i contatti indiretti;

f) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti;

g) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione;

h) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;

i) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario;

l) gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall’amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell’esecutore;

m) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall’attuazione della contrattazione collettiva e territoriale;

n) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

 

     Art. 6. (Costi della sicurezza aggiuntiva)

1. I costi della sicurezza aggiuntiva sono destinati alla risoluzione di situazioni con rischi interferenti.

2. Si considerano costi della sicurezza aggiuntiva:

a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l’utilizzo per la delimitazione dell’area di lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori;

b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall’amianto;

c) la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la predisposizione di vie esterne;

d) gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;

e) gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali gli impianti semaforici temporanei;

f) gli impianti antincendio provvisori;

g) la camera di medicazione;

h) i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC;

i) l’impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;

l) l’impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;

m) gli impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;

n) l’illuminazione di sicurezza, quando necessaria;

o) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l’area esterna, quale il costo dei movieri per la disciplina del traffico;

p) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzario, quale il blindaggio degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo;

q) i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e quelli di tipo specifico, quali i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili;

r) gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali il rilievo di impianti a rete interrati interferenti con i lavori di scavo, oppure il prelievo e l’analisi dell’aria dei luoghi confinati;

s) gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali: il calcolo dei ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione impianti contro le scariche atmosferiche;

t) il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi;

u) gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.

 

     Art. 7. (Stima dei costi della sicurezza)

1. Le stime dei costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva devono essere indicate distintamente nel quadro economico del progetto e non sono soggette a ribasso di gara.

2. La stima dei costi della sicurezza, sia inclusa che aggiuntiva, in caso di utilizzo del prezzario regionale, è effettuata come segue:

a) la stima dei costi della sicurezza inclusa si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano i prezzi della sicurezza riportati a margine di ogni lavorazione;

b) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano le voci e i prezzi del relativo capitolo di prezzario regionale, tenuto conto delle indicazioni ivi riportate. In assenza di specifica voce nel prezzario regionale si procede mediante apposita analisi del relativo prezzo.

3. I contratti indicano specificatamente l’importo complessivo dei lavori o delle opere, nonché l’ammontare dei costi della sicurezza inclusa e della sicurezza aggiuntiva.

4. La stima dei costi della sicurezza aggiuntiva concorre alla determinazione dell’importo complessivo dell’affidamento.

5. Nei casi in cui non è prevista la figura del coordinatore per la progettazione (CSP), il progettista, qualora ne ravvisi la necessità, propone motivatamente al responsabile unico del procedimento (RUP) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva, sulla base di specifico computo metrico estimativo. Il responsabile unico del procedimento si esprime sulla proposta con decisione motivata.

 

     Art. 8. (Quadro economico)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l’importo dei lavori costituente il quadro economico dell’intervento indica l’importo complessivo delle lavorazioni e delle sicurezze distinto in:

a) importo delle sole lavorazioni soggette a ribasso di gara;

b) costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara;

c) costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso di gara.

 

     Art. 9. (Clausole sociali)

1. Ai fini dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e dell’articolo 118, comma 6, del codice, lo schema di contratto deve prevedere che:

a) nell’esecuzione dei lavori o delle opere oggetto del contratto, l’imprenditore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;

b) all’applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale;

c) l’imprenditore è responsabile, in rapporto al committente, dell’osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non siano stati autorizzati, non esime l’imprenditore dalla responsabilità di che trattasi;

d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), accertata dal committente o ad esso segnalata dai competenti uffici di controllo, il committente medesimo ne dà comunicazione all’imprenditore, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:

1) se i lavori sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5 al 20 per cento sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e, comunque, non inferiore al triplo dell’entità dell’inottemperanza medesima;

2) se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;

e) il pagamento all’imprenditore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti;

f) l’imprenditore si obbliga a trasmettere al committente periodicamente e, comunque, ogni qualvolta si raggiunga un avanzamento dei lavori o delle opere tale che ne sia dovuto il pagamento, il documento unico di regolarità contributiva riguardante l’imprenditore stesso e i subappaltatori o i subcontraenti intervenuti nella esecuzione dei lavori o delle opere.

2. Lo schema di contratto deve prevedere altresì che le somme accantonate ai sensi del comma 1, lettera d), siano destinate a garanzia dell’adempimento degli obblighi in questione.

3. Resta, in ogni caso, salva la disciplina sul trattamento economico e normativo dei prestatori di lavoro, nonché sulla sicurezza del lavoro, dettata da norme statali e dai contratti collettivi di lavoro in materia di realizzazione di lavori pubblici.

 

     Art. 10. (Verifica della progettazione)

1. In sede di verifica della progettazione, ai sensi dell’articolo 112, commi 1 e 2, del codice, occorre accertare che:

a) il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista si siano attenuti, nell’ambito delle proprie rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e che i relativi documenti progettuali siano coerenti tra loro;

b) la stima dei costi della sicurezza sia coerente con le disposizioni di cui all’articolo 7;

c) gli elaborati siano coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 9.

 

     Art. 11. (Adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori o delle opere)

1. Prima dell’inizio dei lavori:

a) il direttore dei lavori istituisce un apposito registro in cui vengono annotati, a cura ed onere di ogni esecutore, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere, ai fini di cui all’articolo 124, comma 4, lettera a), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), salvo quanto disposto dall’articolo 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale);

b) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette al direttore dei lavori, che ne dà espressamente atto nel verbale di consegna dei lavori, copia della relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, agli enti assicurativi e antinfortunistici, pervenutagli dall’imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo all’imprenditore medesimo;

c) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette al direttore dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, assicurativi e antinfortunistici riguardanti il subappaltatore o il subcontraente, pervenutagli dall’imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o al subcontraente.

 

     Art. 12. (Contabilità e liquidazione dei lavori)

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP), in occasione dell’emissione dei certificati di pagamento degli acconti in corso d’opera, oltre alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche:

a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, i dati risultanti dal registro di cui all’articolo 11;

b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso positivo, applica la detrazione, prevista a tutela dei lavoratori dalle vigenti disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche, all’importo liquidato dal direttore dei lavori, comprensivo dell’importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza. In caso di esito negativo, apporta le necessarie rettifiche e applica la detrazione prevista all’importo rettificato, sempre comprensivo dell’importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza.

2. Il direttore dei lavori, al fine di non assoggettare a ribasso i costi della sicurezza inclusa, provvede alla loro contabilizzazione in conformità alla scelta effettuata dal committente ai sensi del comma 5 dell’articolo 3.

3. Nell’ipotesi in cui il committente abbia scelto una modalità di contabilizzazione forfettaria, il direttore dei lavori, in occasione dell’emissione del singolo stato di avanzamento lavori, contabilizza i costi della sicurezza inclusa in misura proporzionale ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati mediante l’indice della sicurezza inclusa, determinandolo preventivamente sulla base:

a) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e l’importo dei lavori, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari o sull’importo a corpo di progetto;

b) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e il prezzo offerto dall’appaltatore, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

4. L’indice della sicurezza inclusa, salvo il caso di redazione e approvazione di varianti in corso d’opera, rimane fisso e invariato per tutta la durata dei lavori.

5. La liquidazione dei costi della sicurezza aggiuntiva è effettuata dal direttore dei lavori, con le stesse modalità stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni.

6. Ai fini di cui al comma 5, il direttore dei lavori procede alla liquidazione previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione (CSE), quando previsto per legge. L’approvazione è resa nel rispetto dei termini previsti dal contratto stipulato tra il committente e l’imprenditore.

7. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di motivare la liquidazione e il pagamento dei costi della sicurezza aggiuntiva, qualora si discosti dall’approvazione di cui al comma 6.

 

     Art. 13. (Varianti in corso d’opera)

1. Nell’ipotesi di contabilizzazione forfettaria, l’indice della sicurezza inclusa, in occasione della redazione e approvazione di varianti in corso d’opera, è rideterminato sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il responsabile unico del procedimento (RUP), in sede di verifica delle varianti in corso d’opera interessanti anche la sicurezza aggiuntiva, accerta che le stesse siano state redatte coerentemente con le disposizioni della presente legge e che non ricorrano i casi di errore o omissione progettuale di cui all’articolo 132, comma 6, del codice.

3. In sede di redazione di varianti in corso d’opera, il coordinatore per l’esecuzione (CSE) svolge le analoghe funzioni svolte dal coordinatore per la progettazione (CSP) in sede di progettazione originaria.

 

     Art. 14. (Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel testo unico.

 

     Art. 15. (Abrogazioni) [1]

1. Gli articoli 26, 27, 28 e 28 bis della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali) sono abrogati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 luglio 2013, n. 19.