§ 4.10.44 - R.R. 13 maggio 2004, n. 3.
Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/05/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Connessione e complementarità dell'attività agrituristica).
Art. 2.  (Verifica del rapporto di connessione e complementarità).
Art. 3.  (Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande).
Art. 4.  (Coordinamento regionale).
Art. 5.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 6.  (Macellazione di animali allevati in azienda).
Art. 7.  (Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne).
Art. 8.  (Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda).
Art. 9.  (Etichettatura dei prodotti).
Art. 10.  (Congelamento dei prodotti aziendali).
Art. 11.  (Iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici).
Art. 12.  (Autorizzazione).
Art. 13.  (Classificazione).
Art. 14.  (Abrogazione).


§ 4.10.44 - R.R. 13 maggio 2004, n. 3. [1]

Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale.

(B.U. 20 maggio 2004, n. 51).

 

Art. 1. (Connessione e complementarità dell'attività agrituristica).

     1. L'attività agrituristica si considera connessa e complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l'ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.

     2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell'esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prime e le strutture dell'azienda agricola e quando il volume complessivo dell'attività agrituristica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola. La principalità viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

     3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all'attività agricola si adottano le tabelle di cui all'allegato 1.

     4. Per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale, il tempo di lavoro necessario per l'attività agricola viene determinato, oltre che per le attività agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti, viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3.

     5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate nel comma 4, ma praticano agricoltura biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo di lavoro annuo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2; tale coefficiente è ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano agricoltura a basso impatto ambientale.

     6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri stabiliti nella tabella di cui all'allegato 2.

 

     Art. 2. (Verifica del rapporto di connessione e complementarità).

     1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l'operatore agrituristico è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione, una dettagliata relazione sulle attività agricola ed agrituristica svolte dalla quale risulti:

     a) l'ordinamento e le tecniche colturali praticate;

     b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che si intendono attuare nel triennio successivo;

     c) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;

     d) l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all'attività agricola e a quella agrituristica, secondo le tabelle di cui al presente regolamento;

     e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica, unitamente all'individuazione della capacità ricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta e ai posti per la somministrazione di pasti e bevande.

     2. Nel caso di variazione significativa dell'ordinamento produttivo verificatosi nel corso del triennio l'operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione al Comune. Il Comune, sulla base dei dati risultanti dalla suddetta comunicazione, provvede a rideterminare il volume di attività agrituristica da autorizzare.

 

     Art. 3. (Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande).

     1. Nel caso di aziende che esercitano l'attività di somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35 per cento del valore della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, per i prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, nonché per i prodotti biologici; vino, olio vergine ed extravergine di oliva e miele devono derivare da materia prima di origine esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.

     2. Nel caso di attività di somministrazione di spuntini e bevande, questi debbono provenire direttamente dalla produzione aziendale per almeno il 60 per cento del valore della materia prima utilizzata.

     3. Per la determinazione del volume di attività che l'azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 2. L'autorizzazione comunale all'esercizio deve indicare esplicitamente il numero totale di pasti che l'azienda agrituristica è in grado di somministrare nel corso dell'anno.

     4. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest'ultima lavorazione devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica.

 

     Art. 4. (Coordinamento regionale).

     1. La Regione coordina le attività di verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.

 

     Art. 5. (Norme igienico-sanitarie).

     1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 riguardo l'obbligo della stesura del documento di autocontrollo, dell'obbligo della formazione e di quant'altro in esso contenuto, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all'allegato n. 3.

 

     Art. 6. (Macellazione di animali allevati in azienda).

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere l'attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le norme di cui all'allegato n. 4.

 

     Art. 7. (Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne).

     1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o all'interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell'allegato 3 del presente regolamento.

     2. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, possono essere consentite all'interno della cucina-laboratorio di preparazione in date ed orari che vanno preventivamente comunicate all'autorità sanitaria competente per i necessari controlli.

     3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire in momenti diversi da ogni altra attività di preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.

 

     Art. 8. (Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda).

     1. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale cucina-laboratorio di preparazione di cui all'allegato 3 in giornate nelle quali detto locale è utilizzato esclusivamente per tale scopo: tale modalità va evidenziata nel documento di autocontrollo e nell'autorizzazione sanitaria.

     2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1 devono garantire la distruzione di eventuali spore di clostridium botulinum nella materia prima, ad esempio mediante sterilizzazione con F0 maggiore o uguale a 3 minuti o l'impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio mediante acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un'attività dell'acqua Avv minore di 0,93.

 

     Art. 9. (Etichettatura dei prodotti).

     1. I prodotti di salumeria, le conserve, le confetture e le marmellate destinati alla vendita devono riportare l'etichettatura di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

     2. L'etichetta riporta comunque le seguenti indicazioni:

     a) nome della ditta;

     b) denominazione di vendita;

     c) elenco degli ingredienti;

     d) indirizzo del produttore;

     e) data di produzione, indicata in numeri romani per il mese e in numeri arabi per le due ultime cifre riferite all'anno.

 

     Art. 10. (Congelamento dei prodotti aziendali).

     1. E’ consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata ad essere utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.

     2. Possono essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature adeguate anche di tipo non industriale munite di termometro registratore di massima e di minima, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza poste in idoneo imballaggio, conforme alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, sul quale è indicata la data completa del giorno della congelazione. Va scrupolosamente mantenuta la temperatura di conservazione di -18oC per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.

     3. Qualora l'azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario che:

     a) l'attività di congelazione sia esplicitamente menzionata nell'autorizzazione sanitaria in caso di nuova autorizzazione o l'inizio dell'attività venga comunicato all'autorità sanitaria in caso di autorizzazione preesistente;

     b) l'operatore sia in grado di dimostrare che le materie prime utilizzate sono sane e in buone condizioni igieniche e che la loro pezzatura massima e le attrezzature impiegate per il congelamento assicurano una sufficiente rapidità del processo.

     4. L'eventuale utilizzazione di prodotti congelati nella preparazione dei pasti deve essere resa nota al cliente.

 

     Art. 11. (Iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici).

     1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata alla struttura regionale competente in materia e va corredata:

     a) della documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, allegando gli atti che dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto;

     b) di una dettagliata relazione illustrativa dalla quale risulti:

     1) la data di insediamento in azienda, l'attività agricola svolta in passato, l'ordinamento colturale praticato e le dotazioni aziendali;

     2) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione attuale e futura;

     3) l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di giornate-lavoro dedicate all'attività agricola;

     4) la descrizione dei servizi che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica, unitamente all'individuazione della capacità ricettiva intesa sia come posti letto che come spazi di sosta e come posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande;

     5) l'ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare, se necessari, per poter rispettare il rapporto di connessione e complementarità;

     c) dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e dell'immobile nel caso in cui l'imprenditore agricolo conduca l'azienda a titolo diverso da quello di proprietà.

     2. L'iscrizione e la cancellazione sono effettuate dal dirigente della struttura regionale competente entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.

     3. Il trasferimento della titolarità di una azienda iscritta nell'elenco regionale è considerato nuova iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 1.

     4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari facenti capo all'impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull'insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l'iscrizione è concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, eventualmente integrata con l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 12. (Autorizzazione).

     1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità (allegato 6).

     2. I soggetti interessati presentano domanda (allegato 7) corredata della seguente documentazione:

     a) dettagliata relazione che consenta di verificare il rapporto di connessione e complementarità in base a quanto indicato dall'articolo 2, nonché di definire il volume delle attività agrituristiche che l'azienda può esercitare, da riportare nell'autorizzazione;

     b) parere dell'azienda sanitaria regionale sull'idoneità degli immobili e dei locali da adibire all'attività agrituristica;

     c) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano;

     d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto nel caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

     e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta è effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l'azienda a titolo diverso da quello di proprietà;

     f) documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive.

     3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

     4. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2002 (allegato 8) va corredata della sola documentazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

     5. Nel caso di subentro nella gestione di familiari facenti capo all'impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull'insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l'attività può essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (allegato 9), corredata della documentazione di idoneità sanitaria in relazione all'attività da esercitare.

     6. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisorio dell'attività.

     7. In caso di attività agrituristica stagionale di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 3/2002, il periodo di apertura è comunicato al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali variazioni nei periodi di operatività dell'azienda sono comunicate almeno dieci giorni prima della loro adozione.

 

     Art. 13. (Classificazione).

     1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della Regione come da modello riportato nell'allegato 10; il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.

     2. Per la determinazione della classifica valgono i requisiti di cui all'allegato 10.

     3. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica.

     4. La denuncia dei requisiti posseduti dall'azienda è effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, utilizzando la scheda di cui all'allegato 11.

     5. La classificazione è rivista a richiesta dell'operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da parte del Comune in occasione del rinnovo della autorizzazione.

 

     Art. 14. (Abrogazione).

     1. Il regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4 è abrogato.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista all'art. 48.