§ 4.8.8 - L.R. 28 marzo 1988, n. 6.
Norme in materia di artigianato in attuazione della L. 8 agosto 1985, n. 43.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:28/03/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Domanda d'iscrizione all'albo.
Art. 3.  Pubblicità dell'iscrizione all'albo.
Art. 4.  Consorzi artigiani iscritti nella separata sezione dell'albo.
Art. 5.  Tutela della denominazione artigiana.
Art. 6.  Cancellazione dall'albo.
Art. 7.  Revisione dell'albo.
Art. 8.  Ricorsi.
Art. 9. 
Art. 10.  Funzioni della commissione provinciale per l'artigianato.
Art. 11.  Personale e sede delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 12.  Indennità.
Art. 13.  Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 14.  Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 15.  Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
Art. 16.  Diritti di segreteria e diritti annuali.
Art. 17.  Vigilanza.
Art. 18.  Determinazione dei mestieri artistici, tipici e tradizionali.
Art. 27.  Irrogazione delle sanzioni.
Art. 28.  Disposizioni finanziarie.
Art. 29.  Disposizioni transitorie.


§ 4.8.8 - L.R. 28 marzo 1988, n. 6. [1]

Norme in materia di artigianato in attuazione della L. 8 agosto 1985, n. 43.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, nonché la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni artigiane, in attuazione della L. 8 agosto 1985, n. 443, individua e disciplina, con la presente legge, le funzioni relative alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, all'approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tipici, tradizionali e dell'abbigliamento.

 

Capo I

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 2. Domanda d'iscrizione all'albo.

     1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, l'albo provinciale delle imprese artigiane che è tenuto dalla commissione provinciale per l'artigianato.

     2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa. Le imprese già iscritte all'albo di cui all'art. 9 della L. 25 luglio 1956, n. 860, sono iscritte di diritto.

     3. Tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443, che hanno sede nel territorio della provincia, sono tenute ad iscriversi all'albo secondo le formalità ed i termini previsti per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e dall'articolo 1 della L. 4 novembre 1981, n. 630.

     4. La domanda di iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e sono riportate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base di una comunicazione della commissione provinciale. Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     5. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento al comune ove ha sede l'impresa ed alla commissione provinciale competente.

     6. L'istruttoria, svolta dal comune, è diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

     c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.

     7. Il comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

     8. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale o di quelli acquisiti direttamente dalla commissione.

     9. L'iscrizione all'albo decorre dalla data del provvedimento di riconoscimento dello status d'impresa artigiana assunto dalla commissione provinciale.

     10. La decisione della commissione provinciale viene notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.

     11. La decisione di rigetto della domanda deve essere motivata.

     12. L'omissione della denuncia di inizio dell'attività artigiana comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000.

 

     Art. 3. Pubblicità dell'iscrizione all'albo.

     1. Le iscrizioni all'albo sono rese pubbliche mediante affissione delle relative deliberazioni, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.

     2. Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano, possono prendere visione dell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo modalità stabilite dalla commissione provinciale per l'artigianato.

     3. Copie dell'albo sono rilasciate gratuitamente dalla commissione provinciale al servizio artigianato e industria della Regione, nonché all'INPS, all'INAIL ed alle amministrazioni comunali competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta. Copia dell'albo può altresì essere rilasciata, una volta all'anno, alle organizzazioni sindacali artigiane a struttura nazionale operanti nel territorio regionale, ad enti e associazioni o ad istituti di ricerca operanti nel settore.

     4. Tutte le informazioni contenute negli albi provinciali sono di proprietà della Regione.

     5. La giunta regionale stabilisce l'istituzione e le modalità di gestione di una bancadati regionale per l'artigianato, in relazione all'attuazione delle disposizioni delle leggi regionali per il settore artigiano.

     6. L'accesso all'albo per tutte le operazioni relative alla gestione, alla certificazione, all'aggiornamento ed alla revisione è esclusivamente riservato alla segreteria della commissione provinciale per l'artigianato.

     7. L'accesso e l'utilizzo delle notizie contenute nella banca-dati regionale di cui al comma 5, è riservato al servizio artigianato e industria della Regione, alle commissioni regionali e provinciale dell'artigianato.

     8. Per esigenze amministrative ed informative di enti pubblici e previdenziali e di associazioni di categoria, la giunta regionale può autorizzare l'utilizzo dei dati.

 

     Art. 4. Consorzi artigiani iscritti nella separata sezione dell'albo. [2]

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti in separata sezione dell'albo e ad essi sono estese le agevolazioni per le imprese artigiane nei modi e nei limiti previsti dal secondo comma dello stesso articolo 6.

     2. Ai fini previsti dal comma 1 i consorzi e le società consortili presentano domanda di iscrizione alla competente commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla loro costituzione.

     3. Gli stessi consorzi e le società consortili sono altresì tenuti a presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle imprese associate, nonché a comunicare alla commissione le modifiche di fatto e di diritto intervenute successivamente e la cessazione del consorzio.

     4. L'iscrizione nella separata sezione dell'albo dei consorzi e delle società consortili di cui al comma 1 è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti direttamente accertata dalla commissione provinciale per l'artigianato.

     5. Le modalità ed i termini per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo sono quelli indicati dal precedente articolo 2, commi 9, 10 ed 11.

     6. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 443/1985, nelle proporzioni ivi previste, soltanto se chiedono ed ottengono l'iscrizione alla separata sezione dell'albo.

 

     Art. 5. Tutela della denominazione artigiana.

     1. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili di cui al precedente art. 4 che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

     2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per fruire delle agevolazioni riservate al settore artigiano.

     3. Ai trasgressori della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

 

     Art. 6. Cancellazione dall'albo.

     1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo ed i soggetti di cui al precedente art. 4 devono comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti o la cessazione dell'attività e ogni altra variazione della stessa, della ragione sociale e della sede.

     2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

     3. La dichiarazione e le documentazioni prodotte dagli interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e della modifica o della cancellazione dall'albo contenenti dati inesatti, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     4. La commissione provinciale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo e quinto comma della L. n. 443/1985, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio o su specifica richiesta degli ispettorati del lavoro e degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7 della L. n. 443/1985.

     5. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento effettuato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

     6. La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale.

 

     Art. 7. Revisione dell'albo.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo.

     2. A tal fine la commissione invia ai singoli comuni, sei mesi prima del previsto termine di scadenza, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che esercitano la propria attività nel loro territorio.

     3. Il sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma dell'iscrizione o per la cancellazione delle imprese.

     4. La commissione provinciale può disporre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese che abbiano perduto uno o più requisiti di legge o abbiano cessato l'attività.

     5. Della cancellazione viene data notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     6. Ultimata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della commissione provinciale per l'artigianato.

 

     Art. 8. Ricorsi.

     1. La decisione di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo possono essere impugnate dai soggetti interessati nelle forme e nei termini stabiliti dai commi quinto e sesto dell'art. 7 della L. n. 443/1985.

 

Capo II

ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE

E DI AUTOGOVERNO NEL SETTORE ARTIGIANO

 

     Art. 9. [3]

     1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione provinciale per l'artigianato, che dura in carica cinque anni.

     2. Ciascuna commissione è composta da:

     a) otto titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regolarmente costituite ed operanti nella provincia e appartenenti a quelle più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in base al loro grado di rappresentatività, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la composizione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;

     c) il responsabile della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

     d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e regionale, regolarmente costituite ed operanti nella provincia;

     e) da un minimo di due ad un massimo di quattro esperti in materia giuridico-economica, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e regionale, presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. A tal fine le candidature devono essere accompagnate da idoneo curriculum vitae.

     3. Il Presidente della Giunta regionale chiede ai titolari delle competenze di cui al comma 2 le rispettive designazioni, che dovranno pervenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, e procede alla valida costituzione della Commissione entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione, purché siano stati designati i componenti di cui alla lettera a) del comma 2.

     4. I componenti della Commissione decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti, ovvero in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione del Presidente della Commissione.

     5. I componenti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e) qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1, su designazione delle stesse organizzazioni che li avevano originariamente indicati.

     6. I componenti della Commissione eleggono il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri di cui alla lettera a) del comma 2.

     7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. La Commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti nel campo economico, giuridico, finanziario, funzionari regionali o di altri Enti pubblici, sulla base di un programma annuale di lavoro preventivo.

     9. La Commissione può organizzare al suo interno una sezione di lavoro con competenze istruttorie, composta da non più di sei membri.

     10. La sezione di lavoro di cui al comma 9 è istituita con deliberazione della Commissione stessa ed il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 15.

 

     Art. 10. Funzioni della commissione provinciale per l'artigianato.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato ha il compito di:

     a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, disponendo le relative iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

     b) rilasciare la relativa certificazione e notificarla agli interessati, anche ai fini della preposizione dell'eventuale ricorso alla commissione regionale di cui al successivo art. 13;

     c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge;

     d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico e professionale delle imprese concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, anche attraverso la comunicazione di ogni utile elemento conoscitivo alla commissione regionale per l'artigianato;

     e) concorrere, sotto la direzione e il coordinamento della commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori.

     2. Le spese relative al funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 11. Personale e sede delle commissioni provinciali per l'artigianato.

     1. La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali per l'artigianato delle strutture e del personale necessari allo svolgimento dei loro compiti.

     2. [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. Nelle province ove le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le Camere di commercio anche per le dotazioni di cui al comma 1. La convenzione assicura altresì ogni utile collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 anche con riferimento al d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127 [7].

     6. Nella convenzione devono essere inoltre previsti il periodo di transazione tra la pubblicazione della legge 443/1985 e l'inizio delle attività delle nuove segreterie.

     7. Le segreterie operano alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni e sono coordinate dalla giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di artigianato.

 

     Art. 12. Indennità.

     1. Ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, competono le indennità di presenza fissate per i componenti del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla tabella "B" allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, nonché le competenze stabilite dall'art. 4, primo comma, della stessa L.R. 20/1984.

     2. Ai presidenti delle commissioni indicate nel comma 1, competono le indennità di presenza nella stessa misura prevista per il presidente del comitato regionale di controllo e sue sezioni autonome, di cui alla medesima tabella "B", nonché le competenze stabilite dall'art. 4, primo comma, della stessa L.R. 20/1984.

     3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma 2 compete al vice presidente che lo sostituisce.

     4. Ai componenti delle sezioni di lavoro delle Commissioni provinciali competono le indennità di presenza e le competenze di cui al comma 1 [8].

 

     Art. 13. Commissione regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici del servizio artigianato e industria della Regione.

     2. E' costituita con decreto del presidente della giunta regionale è composta:

     a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) da tre rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale;

     c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale facenti parte del CNEL e operanti nella regione. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.

     3. La commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri enti; per tale partecipazione non spetta alcun compenso.

     4. La commissione dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

     5. La commissione può organizzare al suo interno sezioni permanenti di lavoro con competenze istruttorie specifiche ed ha altresì facoltà di consultare esperti esterni, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

     6. Le spese inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio regionale.

     7. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale del servizio regionale artigianato e industria al cui interno la giunta regionale è autorizzata a costituire una unità operativa organica parificata alle sezioni previste dalla L.R. 50/1980 e nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.

     8. La commissione regionale per l'artigianato ha il compito di:

     a) decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

     b) provvedere allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigianali regionali e pubblicare annualmente una relazione sulla situazione del settore artigiano nella regione, anche coordinando l'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     c) proporre ogni utile iniziativa diretta a tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane esistenti nel territorio regionale, sentite le commissioni provinciali e coordinando altresì le attività di queste ultime in materia;

     d) partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale attraverso la nomina di rappresentanti in seno alle competenti commissioni regionali;

     e) svolgere ogni altro compito che le sia attribuito da leggi vigenti.

 

     Art. 14. Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale per l'artigianato presenta alla giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, proponendo un programma di attività per l'anno successivo.

     2. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

 

     Art. 15. Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti e trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

 

     Art. 16. Diritti di segreteria e diritti annuali.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani, ai sensi della normativa vigente, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono devoluti alla Regione.

     2. Al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore del settore, la Regione, nell'ambito della convenzione richiamata dal precedente art. 11, concerta con le camere di commercio l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali di cui all'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali.

     3. Le somme di cui al comma 1 sono riscosse secondo modalità indicate dalla giunta regionale.

 

     Art. 17. Vigilanza.

     1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono sottoposte a vigilanza della giunta regionale, che può disporre ispezioni e indagini sul loro funzionamento.

     2. Nel caso in cui la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento, commettano gravi e reiterate irregolarità, ovvero non provvedano al compimento degli atti ad esse demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina con proprio decreto un commissario straordinario la cui durata in carica è stabilita nello stesso decreto di nomina [9].

     3. Nei primi due casi previsti dal comma 2 il presidente della giunta regionale può altresì procedere allo scioglimento della commissione provinciale per l'artigianato ed alla sua ricostituzione a norma del precedente art. 9. In questo caso la nuova commissione durerà in carica fino allo scadere del quinquennio della prima istituzione.

     4. [10].

     5. Al commissario straordinario sono corrisposte, con onere a carico del bilancio regionale, l'indennità di carico del bilancio regionale, l'indennità di carica stabilita dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 per il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, nonché le competenze previste dall'art. 4, primo comma, e dell'art. 5, primo comma, della medesima L.R. 20/1984.

     6. Le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario sono a totale carico della Regione.

 

Capo III

ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

 

     Art. 18. Determinazione dei mestieri artistici, tipici e tradizionali.

     1. Sono considerati artistici, tipici e tradizionali, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, i mestieri individuati ai sensi dell'art. 4, lettera c), della L. 8 agosto 1985, n. 443, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, della stessa legge.

     2. Al fine di tutelare e valorizzare l'artigianato marchigiano, la giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle organizzazioni di categoria, dalle commissioni provinciali per l'artigianato e dalla commissione regionale per l'artigianato, e secondo quanto previsto anche dai contratti nazionali di lavoro del settore artigiano, può individuare le attività artigiane artistiche, tipiche e tradizionali comprese fra quelle indicate ai sensi del comma 1 che possono fruire, in via prioritaria, delle agevolazioni regionali; i criteri di priorità sono stabiliti dal consiglio regionale.

     3. Fino alla individuazione dei settori artigianali di cui al comma 1, rimane in vigore l'elenco approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 3059 del 30 luglio 1981.

 

Capo IV [11]

ELEZIONI

 

     Artt. 19. - 26. [12]

 

Capo V

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

 

     Art. 27. Irrogazione delle sanzioni.

     1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 28. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:

     a) per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall'art. 7, lire 1.025.000.000;

     b) per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani, previste dall'art. 19, lire 600.000.000.

     2. Alle spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato si provvede, per l'anno 1988, con i fondi iscritti a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     3. Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci o con la legge di assestamento sono autorizzate, per ciascun anno, le spese per le finalità di cui al comma 1, nonché le spese per:

     a) l'istituzione e la gestione della "banca dati regionale per l'artigianato" prevista al comma 5 dell'art. 3;

     b) gli oneri di funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, anche in convenzione con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ivi compresi gli oneri di personale, per le finalità previste dagli articoli 10, 11 e 13;

     c) le attività di documentazione e di rilevazione statistica nel settore dell'artigianato, previste dall'art. 13.

     4. Le spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai commissari straordinari di cui all'art. 17 e per l'elezione delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono dichiarate obbligatorie.

     5. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 1 dell'art. 16, valutati, per l'anno 1988, in lire 800 milioni, sono introitati all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, denominato "Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane".

     6. Alla copertura degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 ammontanti a lire 1.625.000.000 per l'anno 1988 si provvede come segue:

     a) quanto a lire 800.000.000 con le entrate di cui al comma 5;

     b) quanto a lire 825.000.000 con impiego parziale dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1987.

     7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto delle lettere a) e b) del comma 1, sono iscritte, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) capitolo 3221101 "Spese per la revisione degli albi dell'artigianato nonché per le indagini ad esso connesse", lire 1.025.000.000;

     b) capitolo 3221107 "Spese per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali e nella commissione regionale per l'artigianato", lire 800.000.000.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9, hanno luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i termini stabiliti dal capo IV per gli adempimenti elettorali.

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1995, n. 55.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1995, n. 55.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1995, n. 55.

[7] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1995, n. 55 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[11] Capo abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.

[12] Capo abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 2001, n. 13.