Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.9 polizia urbana e rurale |
Data: | 19/11/1996 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 6. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 |
§ 3.9.3 - Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 49. [1]
Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale".
(B.U. 28 novembre 1996, n. 91).
Artt. 1. - 5. [2]
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazioni della Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristiche particolari entro due anni dalla loro pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 21 della
[2] Articoli modificativi della