§ 3.9.2 - Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 28.
Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di Polizia Municipale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 polizia urbana e rurale
Data:26/04/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Uniformità delle divise.
Art. 2.  Divise.
Art. 3.  Placca e tesserino di riconoscimento.
Art. 4.  Gradi.
Art. 5.  Distintivi di grado.
Art. 6.  Mezzi operativi.
Art. 7.  Caratteristiche dei mezzi operativi.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Norme finali.


§ 3.9.2 - Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 28. [1]

Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di Polizia Municipale.

 

TITOLO I

Uniformi e distintivi di grado

 

Art. 1. Uniformità delle divise.

     1. Le divise degli appartenenti alla polizia municipale sono uguali in tutto il territorio regionale.

     2. Gli appartenenti alla polizia municipale, salvo quando svolgono le attività di polizia in abito civile ai sensi dei comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 ottobre 1988, n. 38, svolgono le funzioni di cui sono titolari indossando le divise previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. Divise. [2]

     1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale è costituita da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

     2. Sono previste le seguenti divise:

     a) per il servizio ordinario;

     b) per il servizio motomontato;

     c) per il servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi;

     d) per il servizio di protezione civile;

     e) per il servizio d'onore e di rappresentanza.

     3. I capi di ciascuna divisa e gli accessori sono indicati nell'allegato A alla presente legge.

     4. Le caratteristiche particolari di ciascun capo e accessorio sono determinate in modo uniforme per tutto il territorio regionale con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale di cui all'articolo 14 della l.r. 28 ottobre 1988, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     5. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.

 

     Art. 3. Placca e tesserino di riconoscimento. [3]

     1. Gli addetti alla polizia municipale devono essere dotati di:

     a) placca di riconoscimento recante lo stemma della Regione Marche, la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza e il numero di matricola del dipendente. La placca deve essere applicata alla divisa;

     b) tesserino di riconoscimento recante la denominazione e lo stemma del Comune di appartenenza nonché tutti i dati necessari per l'identificazione e qualificazione del dipendente. Il tesserino deve essere esibito dal dipendente nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

     2. Le caratteristiche particolari della placca e del tesserino di riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. Gradi.

     1. Gli addetti alla polizia municipale sono distinti in responsabile del corpo-comandante, addetti al coordinamento e controllo, operatori di polizia municipale. Essi, inoltre, sono distinti per grado a seconda della qualifica funzionale posseduta presso l'ente di appartenenza ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni.

     2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente.

     3. A seconda della qualifica funzionale posseduta, il comandante riveste il grado di:

     a) colonnello (2ª qualifica funzionale dirigenziale);

     b) tenente colonnello (1ª qualifica funzionale dirigenziale);

     c) maggiore (8ª qualifica funzionale);

     d) capitano (7ª qualifica funzionale con almeno 10 anni di anzianità nella stessa);

     e) tenente (7ª qualifica funzionale);

     f) maresciallo maggiore (6ª qualifica funzionale).

     4. A seconda della qualifica funzionale posseduta gli ufficiali rivestono il grado di:

     a) tenente colonnello (1ª qualifica funzionale dirigenziale);

     b) maggiore (8ª qualifica funzionale);

     c) capitano (7ª qualifica funzionale con almeno 10 anni di anzianità nella stessa);

     d) tenente (7ª qualifica funzionale).

     5. I sottoufficiali rivestono il grado di maresciallo maggiore, mentre gli operatori di polizia municipale che hanno superato 15 (quindici) anni di anzianità di servizio come addetti alla polizia municipale rivestono il grado di vigile scelto.

     6. Ad ogni corpo è preposto un comandante, ad ogni servizio è preposto un responsabile di servizio.

 

     Art. 5. Distintivi di grado.

     1. I distintivi di grado sono costituiti da:

     a) corona turrita accompagnata da stellette;

     b) stellette;

     c) placca rettangolare con impresse in orizzontale tre barrette [4];

     d) barretta trasversale;

     e) soggolo.

     2. [5].

     3. I distintivi di grado di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 vanno cosi attribuiti:

     a) colonnello (corona turrita accompagnata da tre stellette);

     b) tenente colonnello (corona turrita accompagnata da due stellette);

     c) maggiore (corona turrita accompagnata da una stelletta);

     d) capitano (tre stellette);

     e) tenente (due stellette);

     f) maresciallo maggiore (placca rettangolare con impresse in orizzontale tre barrette);

     g) vigile scelto (barretta trasversale).

     4. Il comandante deve indossare le stellette su un esagono di colore rosso, sul cui perimetro è montato un cordoncino dorato.

     5. Gli ufficiali devono indossare le stellette su un esagono di colore dorato sul cui perimetro è montato un cordoncino dorato.

     6. Il vicecomandante deve indossare i gradi con l'aggiunta di una barretta trasversale dorata.

     7. Il distintivo di grado di cui alla lettera e) del comma 1, è costituito ed attribuito nel modo seguente:

     a) colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate, intramezzate di nero;

     b) tenente colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;

     c) maggiore: cordone dorato sul quale è riportata una striscia dorata, contornata di nero;

     d) capitano: nastro dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate intramezzate di nero;

     e) tenente: nastro dorato sul quale sono riportate due strisce dorate intramezzate di nero;

     f) maresciallo maggiore: nastro di colore nero sul quale sono riportate tre strisce dorate in orizzontale zigrinate e intramezzate di nero [6].

     7 bis. Le caratteristiche particolari dei singoli distintivi di grado sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 [7].

 

TITOLO II

Mezzi e strumenti operativi

 

     Art. 6. Mezzi operativi.

     1. Le attività di polizia municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.

     2. Per determinate attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali, carriattrezzi, autobotti, autoscale, automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia, elicotteri.

     3. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

     4. Tutti i mezzi operativi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori e velocipedi, devono essere muniti di estintori e dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzature necessarie atte ad assicurare una efficiente operatività.

 

     Art. 7. Caratteristiche dei mezzi operativi.

     1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato C alla presente legge.

     1 bis. Le caratteristiche particolari dei mezzi di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 [8].

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     1. I comuni adeguano i gradi e i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nella presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

     2. Gli appartenenti alla polizia municipale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di gradi superiori a quelli previsti dal precedente articolo 4, continuano a mantenere gli stessi ad personam.

 

     Art. 9. Norme finali.

     1. All'articolo 14 della L.R. 29 ottobre 1988, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

 

Allegato A [9]

Divisa per il servizio ordinario:

1. copricapo;

2. casco metropolitano;

3. giacca;

4. pantaloni;

5. gonna;

6. camicia;

7. cravatta;

8. cinta;

9. calze;

10. calzamaglia;

11. calzature;

12. guanti;

13. borsello;

14. maglione;

15. pullover;

16. cappotti;

17. impermeabili;

18. giacca a vento.

 

Divisa per servizio motomontato:

1. giaccone;

2. pantaloni;

3. stivali;

4. casco;

5. berretto;

6. guanti.

 

Divisa per servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi:

1. T-shirt;

2. bermuda;

3. sandali;

4. berretto;

5. K-way.

 

Divisa per il servizio di protezione civile:

1. tuta di tipo mimetico composta da giacca e pantaloni;

2. scarponi;

3. copricapo.

 

Divisa per il servizio d'onore e di rappresentanza:

L'alta uniforme è costituita dalla divisa ordinaria ad eccezione di: 1. guanti di filo;

2. cordone intrecciato a tre capi;

3. casco metropolitano con placca recante lo stemma della Regione Marche.

 

Accessori per le uniformi:

1. fischietto;

2. fondina per pistola;

3. manicotti rifrangenti;

4. paletta di segnalazione;

5. calottine rifrangenti ed impermeabili per copricapo;

6. cinturone con spallaccio;

7. manette metalliche;

8. passante per cinghia.

 

 

Allegato B [10]

 

 

Allegato C [11]

Per automezzi e motomezzi:

1. colore base bianco, colore complementare bleu francia e azzurro;

2. stemma della Regione Marche e del Comune di appartenenza;

3. dispositivi di segnalazione visivi ed acustici.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[9] Allegati A e C così sostituiti dall'art. 5 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[10] Allegato B soppresso dall'art. 5 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.

[11] Allegati A e C così sostituiti dall'art. 5 della L.R. 19 novembre 1996, n. 49.