§ 3.2.14 - Legge Regionale del 2 gennaio 1992 n. 1.
Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Albo degli enti senza fine di lucro.
Art. 3.  Albo degli enti e persone con fine di lucro.
Art. 4.  Requisiti specifici.
Art. 5.  Procedura per l'iscrizione agli albi.
Art. 6.  Rapporti convenzionali enti gestori - unità sanitarie locali.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.14 - Legge Regionale del 2 gennaio 1992 n. 1.

Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

(B.U. 9 gennaio 1992, n. 3).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dell'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono istituiti presso la Regione i seguenti albi:

     a) albo degli enti che gestiscono senza fine di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

     b) albo degli enti e delle persone che gestiscono con fine di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

 

     Art. 2. Albo degli enti senza fine di lucro.

     1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 gli enti interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, accompagnata dalla seguente documentazione:

     a) statuto dell'ente;

     b) certificazione notarile inerente la personalità giuridica di diritto pubblico o privato o la natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile;

     c) dichiarazione attestante il perseguimento di finalità sociale senza scopo di lucro;

     d) specificazione dell'attività prescelta, tra quelle previste per tali enti dall'articolo 92 della legge 685/1975;

     e) relazione sui locali, le attrezzature, la tipologia e la dotazione di personale esperto in materia, utilizzato per la realizzazione degli interventi, in relazione all'attività prescelta.

 

     Art. 3. Albo degli enti e persone con fine di lucro.

     1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 gli enti e le persone interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, accompagnata dalla certificazione notarile prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 fornendo altresì le notizie e i dati previsti dalle lettere d) ed e) del predetto articolo.

 

     Art. 4. Requisiti specifici.

     1. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge 685/1975, i requisiti specifici per l'iscrizione agli albi sono i seguenti:

     a) presentazione di un programma dettagliato dell'attività ove siano fissati la metodologia di lavoro, i tempi, gli obiettivi, le caratteristiche dell'utenza assistibile e le modalità di ammissione al programma. Tale programma deve prevedere, in via prioritaria, l'acquisizione o il recupero delle capacità di lavoro, avendo come obiettivo il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dopo le dimissioni dalla comunità terapeutica;

     b) dimensionamento assistenziale non superiore a 40 utenti, ove trattasi di struttura che attua interventi in regime residenziale o semiresidenziale;

     c) requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria e prevenzione incendi;

     d) arredi conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni e comunque tali da permettere buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità, in rapporto al numero dei soggetti ospitati in regime residenziale o semiresidenziale.

     2. Ogni struttura che attua interventi di cura e riabilitazione, in regime residenziale o semiresidenziale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, deve altresì avere:

     a) un coordinatore laureato o diplomato con esperienza almeno quinquennale nel settore;

     b) almeno un operatore con laurea in medicina o iscritto all'albo degli psicologi dipendente o convenzionato;

     c) un operatore ogni 8 utenti assistiti nella struttura, laureato o diplomato esperto in materia. Possono rientrare nel computo del suddetto personale gli operatori in possesso di attestato di qualifica professionale in materia e di esperienza almeno biennale nel settore.

     3. Gli operatori di cui al comma 2 sono impiegati a tempo pieno nelle strutture a regime residenziale ed a tempo definito, almeno 25 ore settimanali, in quelle a regime semiresidenziale. Per regime semiresidenziale si intende l'attività di cura e riabilitazione attuata con ospitalità quotidiana di almeno 8 ore e per non meno di 5 giorni la settimana.

 

     Art. 5. Procedura per l'iscrizione agli albi.

     1. L'iscrizione a ciascuno degli albi regionali è deliberata, secondo il criterio cronologico, dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentiti il comitato tecnico sanitario regionale di cui all'articolo 37 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, nonché l'unità sanitaria locale e il comune territorialmente competenti, congiuntamente ovvero in alternativa, in relazione alle caratteristiche sanitarie e sociali delle strutture interessate.

     2. La relativa istruttoria deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     3. Con la medesima procedura la giunta regionale provvede altresì alla revoca dell'iscrizione all'albo regionale qualora vengano meno i requisiti che l'avevano consentita.

     4. La giunta regionale stabilisce le modalità per l'istruttoria delle domande e la tenuta degli albi regionali, in modo da assicurarne l'uniformità.

 

     Art. 6. Rapporti convenzionali enti gestori - unità sanitarie locali.

     1. Le convenzioni conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tra le unità sanitarie locali e gli enti iscritti all'albo regionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, concernenti lo svolgimento di attività di rilievo sanitario a favore di soggetti tossicodipendenti, sono autorizzate dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia.

     2. Le eventuali rette giornaliere sono determinate dalla giunta regionale e possono essere differenziate, previo preventivo parere espresso dalla commissione consiliare competente, in relazione al carico di personale e al costo complessivo dell'assistenza, ai sensi della legislazione nazionale in materia.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Gli enti temporaneamente registrati dalla Regione in applicazione del comma 2 dell'articolo 28 della legge 162/1990, sono ammessi all'iscrizione all'albo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, previo accertamento dei requisiti di cui alla presente legge e conservano come anzianità di iscrizione la data della prima registrazione.

     2. A questo scopo gli enti attualmente operanti devono adeguarsi ai suddetti requisiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge [1].

     3. Gli enti che non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, possono, per particolari e motivate esigenze, essere iscritti provvisoriamente all'albo, fermo l'obbligo di adeguarsi entro il termine fissato dal comma 2 [2].

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Termine prorogato di un anno dall'art. 1 della L.R. 11 gennaio 1995, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 gennaio 1995, n. 9.