§ 3.1.64 - Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:31/08/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 anche i soggetti che dopo l'entrata in vigore della l.r. 65/1997 medesima sono stati autorizzati ad [...]
Art. 6.      1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 65/1997 così come modificato dall'articolo 2 della [...]


§ 3.1.64 - Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi".

(B.U. 9 settembre 1999, n. 88).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2].

     2. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 65/1997 è abrogato.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 anche i soggetti che dopo l'entrata in vigore della l.r. 65/1997 medesima sono stati autorizzati ad effettuare trapianto d'organo all'estero.

     2. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Azienda unità sanitaria locale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 65/1997 così come modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonché dall'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 65/1997 aggiunto dall'articolo 4 della presente legge, si provvede a decorrere dall'anno 1999, mediante impiego delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 65/1997 così come modificato dalla presente legge, dall'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 aggiunto con l'articolo 4 della presente legge e dall'articolo 5, è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede per l'anno 1999 con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte per l'anno 1999 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della L.R. 17 novembre 1997, n. 65.

[2] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 2 della L.R. 17 novembre 1997, n. 65.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 3 della L.R. 17 novembre 1997, n. 65.

[4] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 17 novembre 1997, n. 65.