Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 31/08/1999 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 anche i soggetti che dopo l'entrata in vigore della l.r. 65/1997 medesima sono stati autorizzati ad [...] |
Art. 6. 1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 65/1997 così come modificato dall'articolo 2 della [...] |
§ 3.1.64 - Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi".
(B.U. 9 settembre 1999, n. 88).
1. [2].
2. Il comma 5 dell'art. 2 della
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della
2. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Azienda unità sanitaria locale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 2, commi 2 e 3, della
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 4, della
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede per l'anno 1999 con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 55 della
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte per l'anno 1999 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della
[2] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 2 della
[3] Sostituisce il comma 1, art. 3 della
[4] Aggiunge l'art. 3 bis alla