Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 29/03/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 3.1.31 - Legge Regionale del 29 marzo 1991 n. 9. [1]
Modifica della L.R. 28 marzo 1977 n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".
1. All'articolo 9 della
"Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente".
[1] Abrogata dall'art. 24 della