§ 3.1.31 - Legge Regionale del 29 marzo 1991 n. 9.
Modifica della L.R. 28 marzo 1977 n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:29/03/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1. 


§ 3.1.31 - Legge Regionale del 29 marzo 1991 n. 9. [1]

Modifica della L.R. 28 marzo 1977 n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".

 

Art. 1.

     1. All'articolo 9 della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

     "Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente".

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.