§ 3.1.4 - Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9.
Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 3.1.4 - Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9. [1]

Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche.

 

Art. 1.

     L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Marche è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 36 ore e non superiore a 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo di chiusura pomeridiana.

     Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 32 ore e non superiore a 40 ore diurne settimanali.

     Entro i predetti limiti, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura è disposta dal medico provinciale su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

 

     Art. 3.

     Le farmacie urbane e rurali, non di turno, non sono aperte al pubblico nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

     Le farmacie aperte per servizio di turno domenicale osservano un giorno di riposo settimanale stabilito ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

     Il turno per festività infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

 

     Art. 4.

     Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2 nei giorni feriali il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 20.000 abitanti e con più di 4 farmacie: a turno e a battenti aperti;

     b) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata;

     c) nei comuni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

     Art. 5.

     Nei giorni festivi il servizio sarà svolto:

     a) nei comuni con più di 20.000 abitanti e con più di 4 farmacie: turno a battenti aperti senza intervallo pomeridiano;

     b) nei comuni con meno di 20.000 abitanti e con più di una farmacia: turno a battenti aperti con intervallo pomeridiano a battenti chiusi;

     c) nei comuni o frazioni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine a battenti aperti fino alle ore 13 e a battenti chiusi dopo le ore 13.

 

     Art. 6.

     Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino il servizio farmaceutico sarà assicurato:

     a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30 mila abitanti a turno da tutte le farmacie private e pubbliche a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie e il comune competente per territorio;

     b) negli altri comuni con più di una farmacia a turno e a battenti chiusi, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e il comune competente per territorio;

     c) nei comuni con una sola farmacia e con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

     Art. 7.

     Per chiamata, agli effetti dell'articolo precedente, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

 

     Art. 8.

     Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie nonché ai turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, e sentito l'ufficiale sanitario del comune.

 

     Art. 9.

     Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell'art. 2.

     Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.

     Il Sindaco può altresì autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente più comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente [2].

 

     Art. 10.

     All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa.

 

     Art. 11.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti ai sensi delle precedenti disposizioni emanano i provvedimenti di loro spettanza.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 29 marzo 1991, n. 9 e abrogata dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 1996, n. 29.