Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 04/07/1994 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. 1. Le tabelle A e B allegate alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall'articolo 2 della L.R. 5 aprile 1988, n. 7, e poi modificate la prima dall'articolo 27 della L.R. 22 [...] |
Art. 3. 1. Le indennità previste dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa. |
Art. 4. 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 800 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 [...] |
§ 2.5.12 - Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23.
Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito della amministrazione regionale».
(B.U. 11 luglio 1994, n. 71).
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 3 della
3. Il primo comma dell'articolo 4 della
(Omissis).
4. All'articolo 4 della
(Omissis).
5. L'ultimo comma dell'articolo 7 della
(Omissis).
6. Il primo comma dell'articolo 9 della
(Omissis).
1. Le tabelle A e B allegate alla
1. Le indennità previste dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 800 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1994 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
3. L'onere derivante dalla corresponsione delle indennità ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 6 e 7 del
TABELLA A
(Omissis).
TABELLA B [1].
(Omissis).
[1] Modificata dall'art. 5, ultimo comma, della