§ 2.5.12 - Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23.
Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici operanti in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:04/07/1994
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. Le tabelle A e B allegate alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall'articolo 2 della L.R. 5 aprile 1988, n. 7, e poi modificate la prima dall'articolo 27 della L.R. 22 [...]
Art. 3.      1. Le indennità previste dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 4.      1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 800 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 [...]


§ 2.5.12 - Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23.

Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito della amministrazione regionale».

(B.U. 11 luglio 1994, n. 71).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 3 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 sono abrogati.

     3. Il primo comma dell'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 come modificato dall'articolo unico della L.R. 3 maggio 1985, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. L'ultimo comma dell'articolo 7 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     6. Il primo comma dell'articolo 9 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Le tabelle A e B allegate alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall'articolo 2 della L.R. 5 aprile 1988, n. 7, e poi modificate la prima dall'articolo 27 della L.R. 22 agosto 1988, n. 35, e la seconda dall'articolo 4 della L.R. 28 giugno 1991, n. 15, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Le indennità previste dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 4.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 800 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1994 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     3. L'onere derivante dalla corresponsione delle indennità ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 6 e 7 del R.R. 31/1992 farà carico ai capitoli di bilancio 1994 relativi alle spese di attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE.

 

 

TABELLA A

(Omissis).

 

TABELLA B [1].

(Omissis).

 

 


[1] Modificata dall'art. 5, ultimo comma, della L.R. 20 novembre 1995, n. 63, dall'art. 2 della L.R. 30 giugno 1997, n. 38 e dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 1999, n. 19.