Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 22/12/1997 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. (Agenzia regionale per le materie prime secondarie). |
Art. 2. (Convenzione). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
§ 1.8.18 - Legge Regionale 22 dicembre 1997, n. 73. [1]
Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie.
(B.U. 30 dicembre 1997, n. 98).
Art. 1. (Agenzia regionale per le materie prime secondarie).
1. La Regione, per le finalità di cui al
Art. 2. (Convenzione).
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 150 milioni.
L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di 150 milioni relativo all'anno 1998 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59 della
b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributo all'Agenzia regionale per le materie prime secondarie" lire 150 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della