§ 4.7.133 - L.R. 31 luglio 1995, n. 40.
Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:31/07/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni speciali relative al parco e all'autodromo di Monza).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.133 - L.R. 31 luglio 1995, n. 40. [1]

Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia.

(B.U. 1 agosto 1995, n. 31 - 1° S.O.).

 

Art. 1. (Disposizioni speciali relative al parco e all'autodromo di Monza).

     1. In attuazione della d.g.r. 6/10 del 4 luglio 1995 «Autodromo di Monza - Programma di manutenzione e di riqualificazione generale del Parco di Monza. Determinazioni conseguenti alla conferenza dei servizi svoltasi in Roma, presso il ministero dei beni culturali e ambientali, in data 26 giugno 1995», la giunta regionale unitamente ai comuni di Milano e Monza, al consorzio del Parco della Valle del Lambro, al ministero dei beni culturali e ambientali, procede - avvalendosi della commissione tecnica di cui al punto 6) del protocollo d'intesa allegato alla citata d.g.r. 6/10 - alla definizione di un programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, che può essere articolato ed attuato mediante progetti e stralci funzionali, da realizzare anche in deroga delle norme di salvaguardia della proposta del P.T.C. del Parco Naturale della Valle del Lambro adottato, sulla base di indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995.

     2. Fatto salvo il nulla-osta ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono autorizzate le opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza necessarie per incrementarne la sicurezza, richieste dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione del Gran Premio d'Italia ed indicate negli elaborati tecnici allegati alla presente legge sotto la lettera «A», anche in deroga alle norme di salvaguardia previste dalla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco naturale della Valle del Lambro nonché dalle vigenti previsioni urbanistico-edilizie comunali.

     3. La commissione tecnica di cui al precedente primo comma procederà all'espressione di un parere di congruità delle opere di cui all'Allegato A), autorizzate ai sensi della presente legge, rispetto agli indirizzi del programma organico di manutenzione e riqualificazione dal Parco di Monza, con la facoltà di indicare ulteriori o diverse prescrizioni finalizzate alla loro migliore integrazione ambientale con il parco.

     4. L'autorizzazione di cui al precedente secondo comma, con le prescrizioni e misure compensative indicate nell'Allegato «B» alle quali si intende assoggettata la realizzazione delle opere, ha valore di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonché della legge 8 agosto 1985, n. 431 e tiene luogo dell'autorizzazione di competenza del presidente del consorzio del parco prevista dall'art. 5 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

     5. Il programma di cui al precedente primo comma, da predisporsi entro il 28 febbraio 1996, riguarda la rivisitazione delle destinazioni d'uso, la manutenzione globale del Parco per quanto attiene la consistenza arborea, l'arredo e il patrimonio architettonico, le misure compensative in relazione alla presenza di attività sportive aventi incidenza ambientale, i modi e i tempi di attuazione, la partecipazione finanziaria dei soggetti pubblici e privati, i soggetti attuatori in relazione alla tipologia degli interventi.

     6. Per la realizzazione immediata degli interventi urgenti di ripristino e manutenzione del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario, sino all'importo di L. 2.400.000.000, al consorzio del parco regionale della Valle del Lambro e, sino all'importo di L. 600.000.000 al comune di Monza con vincolo di destinazione ai capitoli di spesa per l'amministrazione del Parco di Monza, sulla base di appositi progetti che costituiscono stralci funzionali del programma di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000.000.000 di cui:

     a) L. 3.000.000.000 per il 1995 per il finanziamento del progetto stralcio di cui al precedente art. 2, quinto comma;

     b) L. 7.000.000.000 per il biennio 1996-1997 per il finanziamento del programma organico di cui al precedente art. 2, terzo comma.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997, si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25 quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a) del primo comma dell'art. 57 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37 è ridotta di L. 3.000.000.000.

     5. L'onere di L. 7.000.000.000 relativo all'iniziativa di cui al precedente comma, lett. b) trova copertura nel bilancio pluriennale 1995- 1997 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     6. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1995 di cui al precedente primo comma, lett. a), si provvede con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente quarto comma.

     7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 7 è istituito il capitolo 4.1.7.2.4039 «Contributi straordinari per la realizzazione dei progetti- stralcio per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 7 è istituito per memoria il capitolo 4.1.7.2.4040 «Spese per la realizzazione di un programma triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza»;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è ridotta di L. 3.000.000.000.

     8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1995- 1997 è apportata la seguente variazione:

     - all'obiettivo 4.1.7 «Parchi e riserve», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» le previsioni di spesa di parte II sono incrementate di L. 3.500.000.000 per il 1996 e di L. 3.500.000.000 per il 1997.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A

Opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza richieste dalla

Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione

dell'edizione 1995 del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

 

ELABORATI TECNICI

 

     - modifiche da apportare alla pista secondo le prescrizioni F.I.A. - Relazione tecnica

     - planimetria generale AM 41

     - planimetria circuito AM 101

     - variante rettifilo S 740/3

     - curva grande S 800/3B (2 tavole)

     - curve della roggia S 725/3A

     - modifica via di fuga alla prima e seconda curva di Lesmo S. 789/1A (2 tavole)

     - sezione tipo pista S. 960

     - planimetria zona centrale S. 311

     - isola box sopralzo muretto segnalatori S. 959

     - sottopasso pedonale alla 1ª curva di Lesmo S. 665/2

     - esterno della 2ª curva (di Lesmo) S 665/1

     - centro medico prefabbricato - Relazione tecnica

     - estratto mappa S. 936/1A

     - pianta - sezione A-B S. 936/2A

     - prospetti S. 936/3A

     - eliporto S. 936/4A

 

ALLEGATO B

Prescrizioni e misure compensative per la realizzazione delle opere di

adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza richieste dalla

Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione

dell'edizione 1995 del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

 

     La realizzazione delle opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza, richiesta dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione dell'edizione 1995 del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e specificato nell'allegato A alla legge regionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge stessa, è subordinata alle prescrizioni e misure compensative di seguito indicate e da attuare entro il 31 dicembre 1995.

     In conformità con quanto previsto dal punto 4 del protocollo di intesa per il programma organico di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza sottoscritto dalla regione Lombardia, comune di Monza, comune di Milano, parco regionale della Valle del Lambro, salvo ratifica delle rispettive amministrazioni e proposte per la sottoscrizione al ministero per i beni culturali e ambientali, sono stabilite le seguenti misure, a carico della società concessionaria dell'Autodromo:

     a) ripiantumazione di essenze arboree pregiate autoctone, in rapporto di tre nuove essenze arboree per ogni essenza espiantata;

     b) rivisitazione complessiva della cartellonistica pubblicitaria nell'area dell'Autodromo;

     c) predisposizione di uno studio di riassetto idrogeologico di tutta l'area del parco interessata dall'Autodromo.

     Le predette misure saranno applicate secondo modalità e nei tempi tecnici da definirsi a cura della commissione tecnica di cui al punto 7 del richiamato protocollo d'intesa.

     Nell'ambito del programma organico di manutenzione e riqualificazione del parco di Monza, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale e al punto 3 e successivi del più volte citato protocollo d'intesa si provvede altresì ad individuare ulteriori misure compensative in relazione alla presenza di attività sportive aventi incidenza ambientale.

     Tra tali misure andranno in primo luogo previste opere di mitigazione del rumore ed interventi di miglioramento del patrimonio forestale ed arboreo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.