§ 4.7.14 - L.R. 19 agosto 1983, n. 59.
Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R. 18 agosto 1977, n. 36 "Istituzione del parco di interesse regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:19/08/1983
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia.
Art. 2.  Modifiche alla scala della cartografia.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.7.14 - L.R. 19 agosto 1983, n. 59. [1]

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R. 18 agosto 1977, n. 36 "Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo" e all'art. 7 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 - "Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane".

(B.U. 24 agosto 1983, n. 34, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia.

     1. Il termine di cui all'art. 6, primo comma, della L.R. 18 agosto 1977, n. 36, come modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1982, n. 51, e il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della L.R. 20 agosto 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1981, n. 57, relativi, rispettivamente, all'efficacia delle misure di salvaguardia nelle aree comprese nel parco dei colli di Bergamo e del parco delle Groane, sono prorogati fino all'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e, comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Modifiche alla scala della cartografia.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Modifica la L.R. 16 agosto 1977, n. 36.