§ 4.7.4 - L.R. 20 agosto 1976, n. 31.
Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:20/08/1976
Numero:31


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente art. 1 ed il presidente della provincia [...]
Art. 3.      1. Il consorzio:
Art. 4.      1. Il consorzio, in accordo con gli organismi comprensoriali interessati, ove costituiti, entro diciotto mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla regione, che lo adotta entro i [...]
Art. 5.      1. Il piano territoriale del parco:
Art. 6.      1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria di cui al precedente art. 4, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale [...]
Art. 7.      1. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di cinque anni
Art. 8.      1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali pubblici ed istituzionali interessati, le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e le [...]
Art. 9.      1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 4.7.4 - L.R. 20 agosto 1976, n. 31. [1]

Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane.

(B.U. 25 agosto 1976, n. 34, 2° suppl.).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, è istituito il parco delle Groane, che comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:5.000 allegata alla presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro [2].

     2. I predetti comuni, il comune di Milano e la provincia di Milano, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

 

     Art. 2.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente art. 1 ed il presidente della provincia di Milano per la predisposizione e l'adozione dello statuto consortile nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2.

 

     Art. 3.

     1. Il consorzio:

     a) realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico- ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;

     b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;

     c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui al successivo art. 4, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all'uopo occorrenti.

 

     Art. 4.

     1. Il consorzio, in accordo con gli organismi comprensoriali interessati, ove costituiti, entro diciotto mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla regione, che lo adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale dal parco relativo al territorio delimitato nell'allegata planimetria, in conformità alle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     2. Il progetto del piano territoriale proposto dal consorzio è adottato ed approvato dalla regione con le procedure previste dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 5.

     1. Il piano territoriale del parco:

     a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;

     b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

     c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

     d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;

     e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;

     f) definisce il sistema della mobilità interna all'area del parco.

     2. Il piano territoriale del parco è costituito:

     1) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

     2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

     3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

     4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

     5) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e nelle possibili fonti di finanziamento.

     3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite nei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, di cui all'art. 8 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, interessati per il territorio, nonché negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

     4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 6.

     1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria di cui al precedente art. 4, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale di cui al successivo art. 7.

     2. Le zone contrassegnate con la lettera X nell'allegata planimetria possono essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale; quelle contrassegnate con lettera Y per servizi annessi all'industria.

     3. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali comunali e le domande di licenza edilizia relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del parco, se costituito, o del presidente della giunta regionale, che dovrà esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

     4. Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato, il parere si intende favorevole.

 

     Art. 7.

     1. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di cinque anni [3] dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al titolo V della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nel perimetro del parco, escluse le zone di protezione di cui all'art. 6, si applicano le seguenti misure di salvaguardia, salve le disposizioni più restrittive stabilite da strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali.

     1.a Sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq.

     1.b Non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     1.c Non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la licenza edilizia.

     1.d Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

     2. Non è consentita l'apertura di nuove cave, fatta eccezione per quelle di argilla che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 giugno 1975, n. 92, previo parere anche del consorzio del parco; il rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della predetta legge regionale è sottoposto al parere preventivo del consorzio.

     3.a Non sono consentiti disboscamenti nè interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, nè mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole.

     3.b Chiunque intenda procedere a utilizzazioni forestali e all'abbattimento anche di singole piante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ispettorato forestale competente per territorio, che provvederà, a mezzo dei propri agenti, a contrassegnare le piante d'alto fusto di cui è consentito l'abbattimento e le matricine da riservare.

     4. L'utilizzazione delle culture industriali a rapido accrescimento non è soggetta a preventiva denuncia, ma comporta l'obbligo del reimpianto sulla stessa superficie.

     5. Per le violazioni alle norme di salvaguardia di cui al numero 3 del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 27 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8, e successive modificazioni.

     6. Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dal presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme del consorzio e dei competenti organismi comprensoriali, ove costituiti.

     7. La costruzione di strade e di infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se prevista da strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

     8. I sindaci sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

 

     Art. 8.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali pubblici ed istituzionali interessati, le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e le associazioni naturalistiche possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte sulla delimitazione territoriale di cui all'art. 1 e sulla normativa della presente legge.

     2. Il consiglio regionale delibera in proposito, entro i successivi novanta giorni, su proposta della giunta regionale.

 

     Art. 9.

     1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

     2. Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti dagli artt. 2 punto 1 e 15 della legge forestale regionale 15 aprile 1976, n. 8, compresi quelli contro i parassiti delle piante forestali.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Allegato

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Termine prorogato dalla L.R. 5 settembre 1981, n. 57 e dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 59.

[3] Termine prorogato dalla L.R. 5 settembre 1981, n. 57 e dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 59.

[4] La planimetria omessa è stata sostituita da quella allegata alla L.R. 24 agosto 1977, n. 43.