Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 25/08/1979 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 3 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15, sostitutivo del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 è abrogato. |
Art. 2. 1. I piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro del parco della valle del Ticino riguardanti aree ed edifici compresi interamente in zone definite dal piano territoriale di [...] |
Art. 3. 1. Il parere del consorzio della valle del Ticino deve essere acquisito dall'organismo comprensoriale, ai fini del parere previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, [...] |
Art. 4. 1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti artt. 2 e 3 la documentazione prevista dagli artt. 4 e 25 della L.R. 2 novembre 1978, n. 63 è trasmessa anche al consorzio del parco della valle del [...] |
§ 4.7.8 - L.R. 25 agosto 1979, n. 44. [1]
Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino.
(B.U. 29 agosto 1979, n. 35, 1° suppl. ord.).
1. L'art. 3 della
2. (Omissis) [2].
1. I piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro del parco della valle del Ticino riguardanti aree ed edifici compresi interamente in zone definite dal piano territoriale di coordinamento di «iniziativa comunale orientata», sono approvati secondo la procedura ordinaria prevista dal titolo II della
2. I piani attuativi riguardanti tutte le restanti zone comprese nel perimetro del parco della valle del Ticino indicate alla lett. c) della disposizione citata sono approvate secondo la procedura speciale di cui al titolo III della
1. Il parere del consorzio della valle del Ticino deve essere acquisito dall'organismo comprensoriale, ai fini del parere previsto dall'art. 25 della
1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti artt. 2 e 3 la documentazione prevista dagli artt. 4 e 25 della
[1] Abrogata dall'art. 205 della
[2] Modifica la