§ 4.7.8 - L.R. 25 agosto 1979, n. 44.
Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:25/08/1979
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 3 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15, sostitutivo del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 è abrogato.
Art. 2.      1. I piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro del parco della valle del Ticino riguardanti aree ed edifici compresi interamente in zone definite dal piano territoriale di [...]
Art. 3.      1. Il parere del consorzio della valle del Ticino deve essere acquisito dall'organismo comprensoriale, ai fini del parere previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, [...]
Art. 4.      1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti artt. 2 e 3 la documentazione prevista dagli artt. 4 e 25 della L.R. 2 novembre 1978, n. 63 è trasmessa anche al consorzio del parco della valle del [...]


§ 4.7.8 - L.R. 25 agosto 1979, n. 44. [1]

Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino.

(B.U. 29 agosto 1979, n. 35, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 3 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15, sostitutivo del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 è abrogato.

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. I piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro del parco della valle del Ticino riguardanti aree ed edifici compresi interamente in zone definite dal piano territoriale di coordinamento di «iniziativa comunale orientata», sono approvati secondo la procedura ordinaria prevista dal titolo II della L.R. 2 novembre 1978, n. 63, purché non riguardino le fattispecie previste dall'art. 1, quarto comma, lett. a) e b) della predetta legge regionale.

     2. I piani attuativi riguardanti tutte le restanti zone comprese nel perimetro del parco della valle del Ticino indicate alla lett. c) della disposizione citata sono approvate secondo la procedura speciale di cui al titolo III della L.R. 2 novembre 1978, n. 63; su tali piani l'organismo comprensoriale, prima di esprimere i pareri di propria competenza, acquisisce il parere del consorzio della valle del Ticino.

 

     Art. 3.

     1. Il parere del consorzio della valle del Ticino deve essere acquisito dall'organismo comprensoriale, ai fini del parere previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, sugli strumenti urbanistici generali deliberati dai comuni compresi nel territorio del parco e loro varianti.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti artt. 2 e 3 la documentazione prevista dagli artt. 4 e 25 della L.R. 2 novembre 1978, n. 63 è trasmessa anche al consorzio del parco della valle del Ticino, che deve esprimere il parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale il parere stesso si intende reso favorevolmente.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Modifica la L.R. 9 gennaio 1974, n. 2.