§ 4.7.3 - L.R. 14 giugno 1976, n. 15.
Integrazioni alla L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:14/06/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. I comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni, debbono adottarlo indipendentemente [...]
Art. 5.      1. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunque adottati da comuni compresi nel territorio del parco del Ticino prima dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione [...]


§ 4.7.3 - L.R. 14 giugno 1976, n. 15. [1]

Integrazioni alla L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino".

(B.U. 16 giugno 1976, n. 24, suppl.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     1. I comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni, debbono adottarlo indipendentemente dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui alla stessa legge, determinando la destinazione delle zone esterne al perimetro dei centri abitati, in conformità alle disposizioni della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 e della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.

     2. L'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si considera soddisfatta per i comuni che abbiano comunque adottato uno strumento urbanistico generale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Nei comuni i cui strumenti urbanistici siano divenuti vigenti a norma dei precedenti commi si osservano le limitazioni disposte dall'art. 11, terzo comma, della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 per i comuni dotati di strumento urbanistico vigente, ferme restando le norme di salvaguardia previste per le fasce fluviali nonché quelle stabilite in via generale dalla L.R. 15 aprile 1974, n. 51.

 

     Art. 5.

     1. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunque adottati da comuni compresi nel territorio del parco del Ticino prima dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento previsto dall'articolo 8 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2, la giunta regionale verifica altresì la conformità degli strumenti urbanistici stessi agli obiettivi perseguiti dalla legislazione in materia di riserve e di parchi naturali di interesse regionale, allo scopo di garantire in particolare:

     a) la tutela e l'uso sociale dei beni paesistici e naturali con speciale riguardo alle aree boschive, anche mediante la precisazione e l'estensione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 11 della L.R. 9 gennaio 1974 n. 2 e successive modificazioni;

     b) la congruenza ambientale ed ecologica dei nuovi insediamenti produttivi;

     c) il rispetto delle norme che limitano le previsioni insediative in assenza dei piani territoriali comprensoriali di cui agli articoli 20 e 21 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 e all'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale il 10 aprile 1975.

     2. Ai fini della verifica di conformità indicata nel precedente comma, la giunta regionale deve sentire i pareri preventivi della competente commissione consiliare e del consorzio gestore del parco, pareri da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla giunta stessa.

     3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle varianti degli strumenti urbanistici in vigore; salvo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 14, ultimo comma, della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, l'approvazione di dette varianti è subordinata alla riduzione dell'edificabilità in termini sia volumetrici che di contenimento dell'estensione delle aree fabbricabili.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[4] Articolo abrogato dalla L.R. 25 agosto 1979, n. 44.