§ 4.6.14 - L.R. 10 agosto 1987, n. 20.
Interventi straordinari ed urgenti nei comuni della Lombardia interessati alle calamità naturali verificatesi nel luglio 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:10/08/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi di emergenza.
Art. 3.  Contributi per gli immobili distrutti a danneggiati e alle imprese.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.  Programma operativo.
Art. 6.  Predisposizione programma operativo.
Art. 7.  Attuazione del programma operativo.
Art. 8.  Accertamenti tecnici.
Art. 9.  Procedure.
Art. 10.  Imprese agricole.
Art. 11.  Turismo.
Art. 12.  Promozione turistica.
Art. 13.  Personale straordinario e consulenze.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Clausola d'urgenza.


§ 4.6.14 - L.R. 10 agosto 1987, n. 20. [1]

Interventi straordinari ed urgenti nei comuni della Lombardia interessati alle calamità naturali verificatesi nel luglio 1987.

(B.U. 11 agosto 1987, n. 31, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In relazione alle calamità naturali di carattere eccezionale verificatesi nel mese di luglio 1987 nei territori dei Comuni della Lombardia, come individuati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legge 20 luglio 1987, n. 293, la Regione interviene per l'effettuazione, secondo le modalità di cui alla presente Legge, di quanto stabilito dai successivi artt. 10, 11 e 13, e dei seguenti interventi:

     a) interventi di emergenza di cui al successivo art. 2;

     b) adeguamento della strumentazione per la protezione civile in dotazione alla Regione;

     c) opere di ripristino della viabilità provinciale, comunale, vicinale e interpoderale;

     d) opere idrauliche ed opere di consolidamento del suolo e di riassetto del territorio;

     e) opere di sistemazione idraulico-forestale;

     f) ripristino delle opere di urbanizzazione primaria;

     g) contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto di linea per l'effettuazione di percorsi alternativi e/o percorsi sostitutivi del servizio ferroviario;

     h) ripristino delle opere di urbanizzazione secondaria;

     i) contributi a proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

     l) contributi alle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistiche;

     m) contributi a favore di lavoratori dipendenti di cui al successivo art. 4;

     n) abbattimento di interessi sui mutui contratti dagli operatori delle attività produttive;

     o) ripristino degli impianti di autoproduzione di energia elettrica;

     p) definizione di un sistema informativo finalizzato all'osservazione dei fenomeni geo-ambientali e meteorologici;

     q) sistemazione abitativa delle popolazioni che a causa degli eventi calamitosi non potranno, per ragioni di sicurezza o per la distruzione della propria abitazione, riprendere dimora nelle proprie case;

     r) interventi che consentano con mezzi adeguati il collegamento tra l'area di Bormio e il resto della valle a sud dell'evento franoso verificatosi il 28 luglio 1987.

     2. Ad integrazione delle azioni di cui al precedente primo comma è definito un programma operativo secondo quanto disposto dai successivi artt. 5 e 6.

 

     Art. 2. Interventi di emergenza.

     1. Nel rispetto ed in coerenza a criteri di un corretto riassetto territoriale, gli interventi di emergenza di cui alla lett. a) del precedente art. 1, sono indirizzati in via prioritaria alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino delle infrastrutture primarie per le attività e gli insediamenti civili e le attività economiche locali, e sono disposti con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, su relazione dei servizi dei settori regionali interessati in rapporto alle rispettive competenze.

     2. Per gli interventi attinenti la viabilità e le infrastrutture civili si applica l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34 concernente «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche».

     3. Per gli interventi relativi alle attività agricole si applica il secondo comma dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1981, n. 590 concernente «Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale».

     4. Per gli interventi attinenti le opere idraulico-forestali si osserva quanto previsto al n. 2 del secondo comma e dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 concernente «Legge Forestale Regionale».

     5. Negli interventi di cui al presente articolo sono compresi i contributi per le iniziative di prima assistenza alle persone e di primo intervento per il ripristino delle infrastrutture già effettuate dai Comuni interessati.

     6. A tal fine, i sindaci trasmettono al presidente della Giunta regionale la documentazione inerente le iniziative stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     7. Le iniziative di cui al presente articolo sono definite entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge; la Giunta regionale a conclusione degli interventi, rassegna un dettagliato rendiconto finanziario al Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Contributi per gli immobili distrutti a danneggiati e alle imprese.

     1. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lett. i) del precedente art. 1, provvede, su conforme deliberazione di giunta, il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, previo accertamento tecnico dei danni subiti dagli immobili e dalle strutture aziendali, fisse o mobili, su richiesta del sindaco del Comune interessato.

     2. L'accertamento è effettuato a cura dei servizi competenti della Giunta regionale se del caso coadiuvati da consulenti tecnici scelti fra gli iscritti agli albi di cui agli artt. 13 e segg. del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 concernente «Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile e disposizioni transitorie», i quali presenteranno relazione asseverata delle operazioni effettuate.

     3. I predetti contributi sono concessi fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile dai servizi competenti della Giunta regionale, secondo i criteri definiti dal «programma operativo» di cui al successivo art. 5.

     4. Dei contributi disposti è data comunicazione trimestrale al Consiglio regionale.

     5. I contributi di cui al presente articolo devono essere detratti dagli altri contributi che verranno erogati in dipendenza degli stessi eventi e con riferimento agli stessi beni.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. Programma operativo.

     1. Il programma operativo individua gli obiettivi da raggiungere, gli interventi prioritari, i criteri, le modalità e i tempi di attuazione di ciascun intervento, l'ammontare delle somme destinate ad ognuno di essi, nonché le modalità di controllo sulla gestione operativa e finanziaria.

     2. I soggetti attuatori del programma operativo, sulla base delle competenze individuate dallo stesso programma, sono la regione, le province, le comunità montane, i comuni e i loro consorzi.

     3. Il programma operativo può stabilire, in caso di necessità, valutata d'intesa con i Comuni interessati, che l'esecuzione di determinate opere e lavori di competenza comunale sia demandata alle province o alle comunità montane sulla base di convenzioni con i Comuni stessi.

     4. Gli interventi regionali nei territori danneggiati sono disposti dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, sulla base del programma operativo approvato dal Consiglio regionale anche per parti ed in tempi distinti, ai sensi del successivo art. 6.

     5. Ogni ulteriore intervento che si renda necessario per integrare il programma operativo è disposto con le modalità di cui al presente articolo, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6. Predisposizione programma operativo.

     1. La Giunta regionale predispone, d'intesa con le province interessate, la proposta di programma operativo di cui al precedente art. 5 avvalendosi di un comitato tecnico consultivo istituito ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» e composto da funzionari dei servizi della Giunta regionale competenti per materia, da un tecnico dell'azienda regionale delle foreste, da un tecnico dell'ERSAL, da un rappresentante dei servizi tecnici delle province interessate designato dal Presidente delle stesse.

     2. Il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, su proposta del comitato tecnico consultivo può disporre gli studi e le ricerche sul territorio necessari alla definizione della proposta di programma operativo e per avviare ulteriori iniziative volte ad approfondire le conoscenze del territorio danneggiato dagli eventi calamitosi del luglio 1987, in modo da consentire, in tali territori, la prioritaria attuazione dei programmi regionali in corso.

     3. Ai fini della definizione della proposta di programma vengono acquisiti i pareri delle comunità montane, dei comuni e loro consorzi e delle organizzazioni sociali ed economiche interessate.

     4. Tali pareri devono essere espressi nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

     5. Acquisiti i pareri indicati la Giunta regionale trasmette entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la prima proposta di programma al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

 

     Art. 7. Attuazione del programma operativo.

     1. L'approvazione del programma operativo di cui al precedente art. 5 o di parte di esso, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dallo stesso programma, è subordinato alle verifiche di compatibilità territoriali ed ambientali ed alle relative autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti, e tiene luogo della approvazione dei progetti in esso inclusi.

     2. L'approvazione, ai sensi del comma precedente, dei progetti previsti dal programma operativo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce, se del caso, approvazione di variante agli strumenti urbanistici.

     3. I progetti degli interventi previsti dal programma operativo e non inclusi direttamente nello stesso sono trasmessi dagli enti o dai servizi competenti alla Giunta regionale che, d'intesa con la competente commissione consiliare, li approva entro 90 giorni dal ricevimento avvalendosi del Comitato tecnico-consultivo di cui al 1° comma del precedente art. 6, ai sensi e per gli effetti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 8. Accertamenti tecnici.

     1. Per l'effettuazione degli interventi di cui alla presente Legge il presidente della Giunta regionale, i presidenti delle province e i sindaci dei comuni interessati possono effettuare, anche a mezzo di delegati, ispezioni nei luoghi ed accertamenti tecnici, nonché assumere sommarie informazioni presso i singoli interessati o presso terzi, anche avvalendosi dei consulenti tecnici di cui al secondo comma del precedente art. 3.

 

     Art. 9. Procedure.

     1. La Regione è autorizzata a prelevare con decreto del presidente della Giunta o con deliberazione della Giunta regionale le somme impiegate per le finalità previste dal successivo art. 13.

     2. Per gli interventi disposti dal programma operativo, di cui al precedente art. 5, la ripartizione delle relative somme fra le categorie di intervento è fissata dal programma stesso.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi artt. 10 e 11 la Giunta regionale è autorizzata a compiere i conseguenti provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 10. Imprese agricole.

     1. Per il sostegno a favore delle aziende agricole o associate ai sensi delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzata per il 1987, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 20 luglio 1987, n. 293, l'anticipazione finanziaria di lire 25 miliardi a valere sulle assegnazioni statali di cui al predetto art. 2 del D.L. 20 luglio 1987, n. 293.

 

     Art. 11. Turismo.

     1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge 20 luglio 1987, n. 293, è autorizzata per il 1987 la spesa di lire 5 miliardi per la concessione di contributi aggiuntivi a favore delle imprese turistico- alberghiere mediante un apposito programma di intervento straordinario elaborato sulla base delle domande, corredate da specifici progetti di ricostruzione e ristrutturazione degli esercizi e degli impianti da presentarsi da parte delle imprese interessate, secondo le modalità disposte con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge e comunque secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.

     2. Alla erogazione dei contributi provvede il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, previo accertamento tecnico dei lavori eseguiti ed asseverati da perizia giurata.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a valersi, fino alla concorrenza dell'importo di cui al precedente primo comma, delle somme che saranno assegnate dallo Stato alla Regione Lombardia per le finalità di cui all'art. 4 del predetto D.L. 20 luglio 1987, n. 293.

 

     Art. 12. Promozione turistica.

     1. Per le finalità di cui agli artt. 1 e 4 primo comma della Legge Regionale 11 agosto 1973 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per il 1987 l'ulteriore spesa di L. 2.000 milioni.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.540 «Interessi passivi su anticipazioni di cassa» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.7.3.1.496 «Spesa per propaganda, pubblicità, manifestazioni turistiche, e per ogni altra attività tendente all'incremento del movimento turistico della Regione» è incrementata di L. 2.000 milioni.

 

     Art. 13. Personale straordinario e consulenze.

     1. Per fronteggiare esigenze di emergenza la Giunta regionale può provvedere ad un massimo di 30 assunzioni a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 20 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60 concernente «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», per la durata e sulla base di criteri fissati dal programma operativo di cui al precedente art. 5 ed in analogia a quanto indicato dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 concernente «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1985-1987».

     2. Al personale straordinario di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 concernente «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato», fatta salva eventuale diversa durata.

     3. La Giunta regionale, per le finalità indicate dal precedente primo comma e sulla base dei criteri fissati dal programma operativo, può conferire un massimo di 20 incarichi di consulenza e professionali, alle condizioni e con le modalità previste dalla L.R. 22 aprile 1974, n. 21 concernente «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale».

     4. Per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti di funzionamento dei servizi regionali il Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma operativo di cui al precedente art. 5, può autorizzare la Giunta regionale a conferire incarichi a tempo determinato fissandone la durata e determinando i contingenti per professionalità, nonché i criteri di valutazione degli aspiranti.

     5. Alle assunzioni di personale ed al conferimento degli incarichi di cui ai precedenti primo e terzo comma, si procede a seguito di accertata impossibilità a provvedere con personale già in servizio presso le strutture della Giunta regionale.

     6. La selezione è effettuata previo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Gli enti delegati all'attuazione degli interventi di cui alla presente Legge possono procedere al conferimento di incarichi analoghi a quelli di cui ai precedenti primo e terzo comma, se autorizzati dai provvedimenti con i quali il Consiglio regionale conferisce la delega.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 1, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), e g) e 13 è autorizzata per il 1987 la spesa di lire 100 miliardi.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 10 e 11 e dal precedente primo comma del presente articolo, si provvede mediante l'autorizzazione, per il 1987, di lire 130 miliardi di maggiori mutui ai sensi degli artt. 38, terzo comma, e 44 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive integrazioni e modificazioni.

     In relazione a quanto disposto dal precedente secondo comma, il disavanzo di esercizio per l'anno 1987, già determinato in lire 39.370 milioni dalla lett. b) del primo comma dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1987, n. 17 concernente «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987/1989», viene rideterminato in lire 169.370 milioni.

     3. Per effetto di quanto stabilito dai precedenti secondo e terzo comma e dal primo e secondo comma dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1987, n. 17, il disavanzo complessivo di bilancio da finanziare attraverso la contrazione di mutui ai sensi degli artt. 38, terzo comma, e 44 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni, già determinato in complessive lire 489.370 milioni dall'art. 4 della predetta L.R. 12 maggio 1987, n. 17, viene rideterminato in lire 619.370 milioni.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente quarto comma, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni di mercato finanziario, uno o più mutui per un ammontare complessivo netto non superiore a lire 619.370 milioni, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso massimo del 15% annuo per una durata non superiore ad anni 10.

     5. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, valutato in lire 199,3 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento dei mutui».

     6. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, primo comma e dal presente articolo, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

A) stato di previsione delle entrate

     1 - al titolo 3 categoria 4 sono istituiti per memoria:

     a) il capitolo 3.4.2400 «Recupero delle somme anticipate a favore delle aziende agricole singole o associate per il sostegno delle relative attività in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 nel Nord Lombardia»;

     b) il capitolo 3.4.2401 «Recupero delle somme anticipate a favore delle imprese turistico-alberghiere per il sostegno delle attività di interesse turistico in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 nel Nord Lombardia»;

     2 - La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è incrementata di lire 130 miliardi.

B) stato di previsione delle spese

     1 - alla parte II, ambito 1, settore 7, obiettivo 1, progetto 9 sono istituiti:

     a) il capitolo 2.1.7.1.9.2402 «Spese a favore di enti pubblici e soggetti privati colpiti dagli eventi calamitosi del luglio 1987 verificatisi nel Nord Lombardia per interventi di emergenza, di urbanizzazione primaria, di opere idrauliche e di opere di consolidamento del territorio e di sistemazione idraulico-forestale, per la realizzazione e il ripristino di opere relative alla viabilità, per i servizi di trasporto, per la strumentazione relativa alla protezione civile, per l'assunzione di personale straordinario e di consulenza» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di 100 miliardi;

     b) il capitolo 2.1.7.1.9.2403 «Anticipazioni finanziarie per il sostegno alle attività agricole a favore di aziende agricole singole o associate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 nel Nord Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 25 miliardi;

     c) il capitolo 2.1.7.1.9.2404 «Contributi straordinari a favore delle imprese turistico-alberghiere per il sostegno delle attività di interesse turistico in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 nel Nord Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5 miliardi.

 

     Art. 15. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 4 luglio 1988, n. 40.