§ 4.5.110 - R.R. 23 luglio 2002, n. 5.
Nuovo sistema tariffario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:23/07/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione.
Art. 2.  Modello regionale di integrazione tariffaria.
Art. 3.  Monitoraggio dei sistemi tariffari.
Art. 4.  Comitato di Coordinamento.
Art. 5.  Sistemi tariffari di livello locale.
Art. 6.  Organismi locali.
Art. 7.  Titoli di viaggio.
Art. 8.  Modelli tariffari.
Art. 9.  Integrazione tariffaria.
Art. 10.  Sistemi di riparto dei ricavi tariffari.
Art. 11.  Modalità di adeguamento delle tariffe.
Art. 12.  Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.
Art. 13.  Modello tariffario lineare.
Art. 14.  Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe.
Art. 15.  Definizione delle tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea.
Art. 16.  Definizione delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune.
Art. 17.  Modello tariffario a zone.
Art. 18.  Definizione delle zone.
Art. 19.  Definizione delle tariffe di riferimento.
Art. 20.  Titoli di viaggio obbligatori.
Art. 21.  Esazione suppletiva in vettura.
Art. 22.  Rimborso titoli di viaggio.
Art. 23.  Disciplina delle tariffe commerciali.
Art. 24.  Numero di viaggi convenzionali.
Art. 25.  Circolazione gratuita.
Art. 26.  Agevolazioni tariffarie.
Art. 27.  Resoconto sulle tessere di libera circolazione e sulle agevolazioni tariffarie.
Art. 28.  Accordi e convenzioni per le integrazioni tariffarie.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 4.5.110 - R.R. 23 luglio 2002, n. 5. [1]

Nuovo sistema tariffario.

(B.U. 26 luglio 2002, n. 30 - 1° suppl. ord.).

 

ALLEGATO A1 – REGOLAMENTO TARIFFARIO

 

PARTE I

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

 

Art. 1. Ambito d'applicazione.

     1. La Regione, a completamento del processo di riforma del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 22/98 successive modificazioni ed integrazioni, adotta il presente regolamento tariffario in attuazione della L.R. 1/2002.

     2. Il regolamento si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico, per i quali è previsto un corrispettivo regionale o locale:

     a) servizi ferroviari di trasporto locale trasferiti dallo Stato alle Regioni in attuazione del D.Lgs. 422/97 per gli spostamenti tra le stazioni ferroviarie situate all'interno del territorio lombardo, con estensione alle stazioni poste in altre regioni elencate nei contratti di servizio;

     b) servizi automobilistici di linea di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 22/98;

     c) servizi automobilistici finalizzati effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) della L.R. 22/98, sostitutivi dei servizi di linea;

     d) servizi automobilistici finalizzati effettuati con autobus destinati ai servizi di linea, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, di cui all'art. 2 comma 5, lett. d) della L.R. 22/98, equiparati ai servizi di linea, per i quali è previsto un obbligo di servizio e non soggetti ad autorizzazione;

     e) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata di cui all'art. 2 comma 6 della L.R. 22/98, tra cui i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 30 della stessa L.R. 22/98;

     f) servizi di navigazione pubblica di linea, di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della L.R. 22/98.

 

     Art. 2. Modello regionale di integrazione tariffaria.

     1. Il modello tariffario integrato regionale si realizza attraverso l'adozione di sistemi tariffari integrati di livello locale a loro volta integrati con i servizi ferroviari, dando luogo alla costruzione di una rete di sistemi locali interconnessi su tutto il territorio lombardo dal servizio ferroviario.

     2. I sistemi tariffari integrati di livello locale, al massimo uno per ciascuna Provincia prevedono, per spostamenti all'interno di un determinato ambito territoriale, l'uso di un unico titolo di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.

     3. Per i servizi ferroviari, che costituiscono l'elemento di connessione tra i sistemi tariffari integrati di livello locale, la Regione garantisce l'integrazione tra tutti i vettori ferroviari operanti sul territorio regionale, assicurando:

     a) il mantenimento delle integrazioni vigenti almeno sino all'attuazione delle fasi di integrazione secondo le scadenze previste al successivo comma 4;

     b) in via prioritaria, l'emissione di abbonamenti mensili e annuali integrati con i servizi comunali dei Comuni Capoluogo da realizzarsi entro il 2003 per Milano, ed entro il 2004 per gli altri Comuni Capoluogo.

     4. La realizzazione del modello tariffario integrato regionale, a partire dai titoli di viaggio obbligatori, si articola progressivamente nelle seguenti fasi:

     IN VIA PRIORITARIA

     a) integrazione tariffaria tra tutti i servizi di competenza dei Comuni Capoluogo, anche laddove sono state individuate più sotto-reti, da realizzarsi nel 2003 contestualmente all'avvio dei servizi aggiudicati a seguito di procedure di gara;

     b) integrazione tariffaria dei servizi di competenza dei Comuni Capoluogo con i servizi di competenza delle Amministrazioni provinciali, anche laddove sono state individuate più sotto-reti da realizzarsi entro il 2004;

     c) integrazione, ove tecnicamente opportuno, dei servizi ferroviari con i sistemi integrati locali entro il 2004;

     A REGIME

     d) estensione delle integrazioni tariffarie di cui alle lettere precedenti ai servizi di navigazione;

     e) integrazione tariffaria tra i diversi sistemi locali, con qualsiasi modalità effettuata;

     f) integrazioni tariffarie applicate a documenti di viaggio diversi da quelli obbligatori.

     5. L'attivazione del nuovo sistema tariffario integrato di Milano prevede la partecipazione obbligatoria dei vettori ferroviari.

 

     Art. 3. Monitoraggio dei sistemi tariffari.

     1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 19, comma 4 della L.R. 22/98, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 27 della L.R. 1/2002, la Regione, d'intesa con le Province e i Comuni Capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai servizi automobilistici di linea. All'interno di tale sistema è dato spazio alle integrazioni tariffarie adottate dagli Enti Locali sulla base dei criteri individuati nella D.G.R. n. 7/8528 del 22 marzo 2002 "Sviluppo del sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale: attuazione della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1".

     2. Gli Enti Locali competenti trasmettono alla Regione tutti i provvedimenti adottati in materia tariffaria entro trenta giorni dalla data della loro adozione.

 

     Art. 4. Comitato di Coordinamento.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 2, 3 e 12, la Regione si avvale di un apposito Comitato di Coordinamento, nominato dal direttore generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

     2. Il Comitato di Coordinamento di cui al comma 1 è composto da:

     a) il direttore generale competente con funzioni di Presidente;

     b) n. 3 componenti scelti tra i dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, tra cui il dirigente dell'unità organizzativa competente;

     c) n. 2 rappresentanti dell'Unione Province Lombarde UPL;

     d) n. 2 rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Lombardia;

     e) n. 1 rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Enti Montani - UNCEM Lombardia;

     f) n. 3 rappresentanti delle associazioni dei soggetti gestori;

     g) n. 3 rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

     3. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno di funzionamento nel quale definisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali competenti delle Associazioni dei soggetti gestori e delle Associazioni dei consumatori.

     5. Il Comitato si avvale di una segreteria operativa costituita presso la Direzione Generale competente in materia di infrastrutture e mobilità.

     6. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. Sistemi tariffari di livello locale.

     1. Le Province e i Comuni definiscono le politiche tariffarie ed il modello tariffario da individuarsi tra quelli previsti all'art. 8.

     2. Le Province e i Comuni concorrono alla copertura dei mancati introiti tariffari derivanti dalla riduzione delle tariffe nelle aree a domanda debole, per fini sociali e per incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 1/2002. Tali riduzioni sono rivolte ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

     3. Per i servizi di trasporto pubblico che interessano anche territori al di fuori dei confini della Regione Lombardia, gli Enti competenti concordano con le altre amministrazioni interessate, in relazione alle proprie competenze, il sistema tariffario di riferimento, anche mediante specifici accordi.

 

     Art. 6. Organismi locali.

     1. Per realizzare i sistemi di integrazione tariffaria gli Enti Locali possono costituire appositi organismi di livello locale, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, al fine di assicurare l'attività istruttoria per la definizione delle fasi di integrazione di cui all'art. 2, comma 4.

     2. Gli Enti Locali individuano le forme organizzative ritenute più idonee per la costituzione degli organismi locali.

     3. Gli organismi locali svolgono attività di supporto alle Province e ai Comuni per l'esercizio delle seguenti funzioni:

     a) definizione del sistema tariffario integrato locale nelle sottoindicate componenti:

     1) individuazione dell'area territoriale d'integrazione e dei servizi di trasporto pubblico locale in essa inclusi, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;

     2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;

     3) identificazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;

     4) definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali;

     5) introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui all'art. 20;

     6) modalità di emissione dei titoli di viaggio;

     b) definizione delle modalità tecnico operative per l'introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;

     c) definizione nei confronti dei gestori attuali delle modalità operative per garantire l'accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori;

     d) definizione del riparto dei proventi tariffari e coordinamento delle attività funzionali allo stesso, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.

     4. Il livello istituzionale minimo di raccordo è costituito da ciascuna Provincia con il rispettivo Comune capoluogo, con possibile estensione ai Comuni non capoluogo di provincia regolatori di servizi di trasporto pubblico, per i servizi di rispettiva competenza. Nel caso di servizi integrati che interessano i territori di più Province, le amministrazioni provinciali e comunali competenti possono procedere congiuntamente alla costituzione di un unico organismo.

     5. La Regione partecipa all'organismo locale quando i servizi di propria competenza sono inseriti nel sistema integrato locale. E' facoltativa la partecipazione di altri Enti regolatori i cui servizi di competenza entrino nell'integrazione tariffaria.

 

PARTE II

NUOVO SISTEMA TARIFFARIO

 

     Art. 7. Titoli di viaggio.

     1. La Regione individua i titoli di viaggio obbligatori, secondo quanto disciplinato nella successiva sezione V - art. 20.

     2. Nella medesima sezione V del presente regolamento sono disciplinate l'esazione suppletiva in vettura, le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, la disciplina delle tariffe commerciali e il numero di viaggi convenzionali.

 

     Art. 8. Modelli tariffari.

     1. Il sistema tariffario regionale per la determinazione delle tariffe fa riferimento ai seguenti modelli:

     a) modello a zone per i servizi di trasporto pubblico interurbani, di area urbana e comunali, con qualunque modalità espletati. Gli enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali, di cui all'art. 6, individuano in modo autonomo le zone e definiscono il valore puntuale delle tariffe, secondo la disciplina di cui alla sezione IV del presente regolamento, artt. 17 e segg.;

     b) modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione I del presente regolamento, agli artt. 13 e 14;

     c) modello per i servizi di navigazione pubblica di linea per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone, di cui alla successiva sezione II - art. 15;

     d) modello per i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello tariffario a zone. Tale modello è disciplinato nell'apposita sezione III del presente regolamento, all'art. 16.

     2. La Giunta Regionale si riserva la facoltà di autorizzare gli Enti competenti a derogare dall'adozione dei modelli tariffari disciplinati nel presente regolamento secondo specifiche modalità, individuate nello stesso atto autorizzativo, qualora particolari esigenze di mobilità ne motivino la previsione.

 

     Art. 9. Integrazione tariffaria.

     1. I sistemi tariffari integrati di livello locale sono realizzati mediante l'adozione del modello tariffario a zone, la cui definizione compete congiuntamente agli Enti competenti, sulla base delle proposte formulate dagli organismi locali di cui al precedente art. 6.

     2. L'estensione dei sistemi tariffari integrati di livello locale in termini territoriali e di quantità di servizi interessati, è da correlare ai seguenti aspetti:

     a) intensità della mobilità,

     b) intensità dell'offerta dei servizi,

     c) preesistenza di sistemi integrati, in coerenza con i confini delle reti o sotto-reti oggetto dei contratti di servizio stipulati a seguito di gara.

     3. Gli oneri derivanti dall'integrazione tariffaria trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio e attraverso l'applicazione del modello tariffario a zone, cui sono legate possibili variazioni degli introiti tariffari generati.

 

     Art. 10. Sistemi di riparto dei ricavi tariffari.

     1. La Regione assicura, con la propria attività di indirizzo, che i sistemi di riparto dei ricavi tariffari integrati siano definiti nel rispetto del principio di trasparenza e che siano applicati in modo uniforme per tutti i gestori aderenti all'integrazione tariffaria.

     2. Il meccanismo di riparto dei ricavi tariffari è definito tenendo conto prevalentemente dell'effettivo utilizzo dei servizi, sulla base dei dati relativi al "numero di viaggiatori trasportati" e alle "percorrenze effettuate", rilevati mediante appositi indicatori. I dati sono rilevati applicando criteri e procedure preventivamente stabiliti dagli Enti locali e dalla Regione Lombardia, secondo competenza.

     3. La Regione definisce i criteri per il riparto e per la gestione della compensazione (clearing) dei ricavi tariffari derivanti dall'utilizzo dei titoli di viaggio che garantiscono l'integrazione di livello regionale, secondo quanto definito all'articolo 12, comma 1, lett. b), del presente regolamento.

     4. Gli Enti competenti definiscono le modalità per il riparto dei ricavi tariffari derivanti dall'integrazione dei servizi di rispettiva competenza sulla base dei criteri definiti al precedente comma 2.

 

     Art. 11. Modalità di adeguamento delle tariffe. [2]

     1. A partire dall'anno 2010 l'adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1º agosto del medesimo anno.

2. L'adeguamento delle tariffe è calcolato in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, è composto da:

a) un parametro a) calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;

b) un parametro ß) determinato in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti.':

1. offerta dei servizi;

2. puntualità;

3. velocità commerciale;

4. regolarità;

5. età media del materiale rotabile;

6. integrazione modale;

7. integrazione tariffaria;

8. soddisfazione dell’utenza;

9. sicurezza.

3. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di quantità e qualità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, lett. b), i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono ritenuti accettabili i dati su cui verificare il conseguimento degli obiettivi qualora tali dati corrispondano, complessivamente, al parametro del 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte.

4. L’adeguamento a regime è riconosciuto attraverso l’algoritmo di calcolo di cui all’Allegato A2, in misura compresa tra lo 0 per cento ed il 150 per cento del parametro a) di cui al comma 2, lettera a), in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità prescelti ai sensi del comma 2, lettera b), tenendo conto, in particolare:

a) del valore di riferimento;

b) del valore obiettivo da raggiungere per l’anno successivo.

5. Per l’anno 2009 l’adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente in merito al modello di adeguamento delle tariffe, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’adeguamento è determinato sulla base di un algoritmo di calcolo dato dalla sommatoria dei parametri di seguito indicati:

a) il parametro a) determinato applicando la percentuale di adeguamento pari al 75% della variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall’ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell’anno precedente;

b) il parametro ß) determinato dalla sommatoria delle percentuali di adeguamento di cui al comma 6 per il conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità:

1. l’avvio concreto dell’integrazione tariffaria, attraverso la commercializzazione entro il 30 giugno 2009, di titoli integrati nell’area metropolitana milanese servita dalle Linee S nonché la sperimentazione di almeno un altro titolo di viaggio mensile integrato tra i servizi ferroviari e quelli di trasporto pubblico locale urbano dei Comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;

2. il miglioramento della qualità, del comfort e delle performance del materiale rotabile, attraverso l’entrata in servizio di nuovi mezzi nel periodo compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

3. il miglioramento e la riduzione delle situazioni di criticità del servizio ferroviario regionale, calcolati attraverso l’analisi degli indicatori di puntualità e regolarità, da verificare con riferimento al primo semestre 2009.

6. Il parametro ß) di cui al comma 5, lettera b), è determinato dalla sommatoria delle seguenti percentuali di adeguamento:

a) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 1., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente allo 0,90 per cento per l’area milanese e allo 0,1 per cento per i titoli ferroviari integrati con l’urbano;

b) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 2., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento per l’entrata in servizio di almeno settantacinque nuove vetture ferroviarie e cento nuovi autobus;

2. 0,75 per cento per l’entrata in servizio di almeno cento nuove vetture ferroviarie e centocinquanta nuovi autobus;

3. 1 per cento per l’entrata in servizio di almeno centocinquanta nuove vetture ferroviarie e duecento nuovi autobus;

c) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 3., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 98 per cento;

2. 1 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 99 per cento.

7. L’adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo è determinato applicando la percentuale d’incremento di cui ai commi 2 e 5 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di cui all’art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

a) per i titoli di corsa semplice ai cinque centesimi più prossimi;

b) per gli abbonamenti settimanali ai dieci centesimi più prossimi;

c) per gli abbonamenti mensili ai cinquanta centesimi più prossimi.

8. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore.

 

     Art. 12. Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. e) della L.R. 1/2002, la Regione incentiva, con apposite risorse finanziarie, le Province e i Comuni Capoluogo per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, definendo in particolare:

     a) gli standard di riferimento dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi cui gli operatori del settore devono obbligatoriamente uniformarsi al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità dei sistemi a livello regionale;

     b) i titoli di viaggio interoperabili a livello regionale e relative modalità di emissione in termini di regole d'uso e condizioni;

     c) i principi per la ripartizione tra i diversi soggetti gestori degli introiti tariffari dei titoli di viaggio interoperabili di livello regionale e per la gestione della compensazione (clearing) relativa agli introiti degli stessi titoli.

 

SEZIONE I

CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO LINEARE

 

     Art. 13. Modello tariffario lineare.

     1. Il modello lineare assume come principale parametro per la determinazione delle tariffe la distanza percorsa, articolata in un numero finito di classi chilometriche di distanza. Il modello prevede tariffe crescenti al crescere della distanza e decrescenti in termini di costo unitario chilometrico.

     2. Il modello lineare si applica a tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2 per i quali l'Ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone di cui agli articoli 17 e segg. del presente regolamento.

     3. E' fatto obbligo al singolo vettore di assicurare l'integrazione tra tutti i servizi dallo stesso eserciti.

 

     Art. 14. Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe.

     1. Per il modello lineare, la suddivisione dell'ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:

     a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro,

     b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro,

     c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.

     2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:

     a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all'aumentare della distanza;

     b) la tariffa dell'abbonamento mensile è ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell'allineamento dei livelli tariffari di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. 1/2002;

     c) la tariffa dell'abbonamento settimanale con validità sette giorni, dal lunedì alla domenica, è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;

     d) la tariffa dell'abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.

     3. Le Tariffe Uniche Regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.

 

Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento

 

Classi chilometriche

Corsa semplice

Abbonamento settimanale 7 gg. a vista

Abbonamento mensile a vista

 

Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea

Servizi automobilistici di linea

Servizi ferroviari di II classe

Servizi automobilistici di linea

Servizi ferroviari di II classe

 

 

 

 

 

 

0-5

0,95

6,60

5,20

23,00

18,00

5,1-10

1,20

8,40

6,60

29,50

23,00

10,1-15

1,45

10,20

7,90

35,50

28,00

15,1-20

1,70

11,90

9,30

41,50

32,50

20,1-25

1,95

13,50

10,50

47,50

37,00

25,1-30

2,25

15,10

11,80

53,00

41,00

30,1-35

2,50

16,60

12,90

58,00

45,50

35,1-40

2,75

18,00

14,00

63,00

49,00

40,1-50

3,25

20,40

15,90

71,50

55,50

50,1-60

3,75

22,60

17,60

79,00

61,50

60,1-70

4,15

23,80

18,60

83,50

65,00

70,1-80

4,60

24,90

19,40

87,00

68,00

80,1-90

5,00

25,70

20,10

90,00

70,00

90,1-100

5,40

26,30

20,50

92,00

72,00

100,1-120

6,25

27,40

21,50

96,00

75,00

120,1-140

7,05

28,60

22,40

100,00

78,50

140,1-160

7,90

29,70

23,40

104,00

82,00

160,1-180

8,70

30,90

24,40

108,00

85,50

180,1-200

9,55

32,00

25,40

112,00

89,00

200,1-220

10,35

33,10

26,30

116,00

92,00

220,1-240

11,20

34,30

27,30

120,00

95,50

240,1-260

12,00

35,40

28,30

124,00

99,00

260,1-280

12,85

36,60

29,20

128,00

102,50

280,1-300

13,70

37,70

30,20

132,00

106,00

300,1-320

14,50

38,90

31,20

136,00

109,00

320,1-340

15,35

40,00

32,20

140,00

112,50

340,1-360

16,15

41,10

33,10

144,00

116,00

 

     Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:

     a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1ª classe;

     b) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di 3,50 per le tariffe di 2ª classe e di 5,00 per tariffe di 1ª classe;

     c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro.

 

     4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1° agosto 2003, a seguito dell'emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. E' lasciata facoltà ai Comuni Capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali.

     5. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.

     6. Le tariffe dei servizi finalizzati individuati all'art. 1, comma 2, lett. c) e d) del presente regolamento sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea indicati nella Tabella 1.

     7. Agli Enti competenti che applicano il modello lineare per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

 

SEZIONE II

CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO DEI

SERVIZI REGIONALI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA

 

     Art. 15. Definizione delle tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea.

     1. La definizione e l'adeguamento delle tariffe dei servizi regionali di navigazione pubblica di linea di cui all'art. 1 comma 2, lett. f), sono disciplinate con specifici provvedimenti della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto del presente regolamento.

 

SEZIONE III

CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO

TARIFFARIO DEI SERVIZI SU IMPIANTI A FUNE

 

     Art. 16. Definizione delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune.

     1. Per i servizi svolti su impianti a fune, classificati di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di viaggio dell'abbonamento settimanale di cui all'art. 20, comma 1 lett. b) è sostituito con il titolo di viaggio del "carnet dieci corse", quale titolo di viaggio obbligatorio.

     2. Le tariffe dei servizi svolti su impianti a fune sono determinate dall'Ente Locale competente in considerazione dei seguenti criteri:

     a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è stabilita tenuto conto dei valori storici di riferimento;

     b) la tariffa del titolo di viaggio carnet 10 corse è stabilita garantendo lo sconto di almeno il 50% rispetto al prodotto della tariffa di corsa semplice moltiplicata per 10;

     c) la tariffa dell'abbonamento mensile è determinata come prodotto della tariffa di corsa semplice per un moltiplicatore non superiore a tredici.

 

SEZIONE IV

CRITERI E PARAMETRI DEL MODELLO TARIFFARIO A ZONE

 

     Art. 17. Modello tariffario a zone.

     1. Il modello tariffario a zone prevede forme di integrazione tra servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in un determinato ambito territoriale nel quale è possibile utilizzare un unico documento di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati né dal numero di eventuali trasbordi.

     2. Il modello tariffario a zone si caratterizza per i seguenti elementi:

     a) l'assunzione quale principale parametro, per la determinazione delle tariffe, del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione;

     b) la possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine a quello di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, entro determinati limiti;

     c) tariffe crescenti al crescere del numero delle zone attraversate e decrescenti in termini di costo unitario medio per zona, anche in funzione della quantità di servizi di trasporto utilizzabili.

     3. L'ambito territoriale cui si applica il sistema tariffario integrato a zone è definito "area territoriale d'integrazione". L'individuazione dell'area territoriale d'integrazione e la sua suddivisione in zone è riservata alla competenza degli Enti Locali, sulla base delle proposte degli organismi locali.

     4. I confini dell'area territoriale d'integrazione possono non coincidere con quelli amministrativi della Provincia di riferimento, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

 

     (Omissis)

 

     5. In relazione alle esigenze di mobilità locali, gli Enti competenti possono concertare l'inclusione contestuale di singoli comuni o località in più aree territoriali d'integrazione confinanti. Nel caso relativo all'inserimento di un comune o di una località in una determinata zona tariffaria, di interesse di più aree di integrazione, gli Enti competenti procedono alla definizione dei confini della zona e della relativa tariffa in modo omogeneo ed univoco.

     6. La realizzazione di sistemi tariffari integrati costituisce criterio di priorità per l'assegnazione delle risorse regionali in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti per la qualificazione del trasporto pubblico locale.

 

     Art. 18. Definizione delle zone.

     1. Gli Enti competenti definiscono in modo congiunto le zone all'interno dell'area di integrazione territoriale.

     2. La definizione dell'ampiezza delle singole zone e l'eventuale loro articolazione in semi-zone e settori deve tenere presente i seguenti fattori:

     a) assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione;

     b) equità e semplicità delle tariffe;

     c) leggibilità dei confini di zona anche in rapporto ai confini dei centri abitati e dei lotti oggetto di gara;

     d) caratteristiche e livello dei servizi offerti;

     e) origine e destinazione dei flussi.

 

     Art. 19. Definizione delle tariffe di riferimento.

     1. Gli enti competenti procedono alla puntuale individuazione delle tariffe per le diverse zone sulla base dei valori individuati dalla Regione tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Gli enti competenti, definiscono la ripartizione degli introiti per la copertura di eventuali minori introiti rispetto a quelli storici.

     2. La definizione delle tariffe da parte degli enti competenti deve tenere presente le seguenti finalità:

     a) riequilibrio del prelievo tariffario in funzione della quantità e della qualità del servizio offerto;

     b) promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico;

     c) promozione di un riequilibrio della mobilità a favore di fasce orarie e porzioni di territorio a più bassa congestione;

     d) promozione della compatibilità del servizio sul piano ambientale e del traffico;

     e) promozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;

     f) economicità del servizio.

     3. Per la determinazione della tariffa, è possibile assegnare ad una specifica zona un peso unitario maggiore di uno, laddove esigenze di mobilità ne giustificano la scelta, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

 

     (Omissis)

 

     4. I valori minimi e massimi indicati nella seguente Tabella 2 costituiscono il riferimento per la puntuale definizione della tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice o nel caso siano previsti sistemi a carnet, del singolo titolo di viaggio in corrispondenza della soluzione più conveniente. I valori della tabella sono calcolati sommando una componente fissa ed una variabile. La componente variabile è determinata dal prodotto tra il numero delle zone/semi zone attraversate e l'unità tariffaria corrispondente alla singola zona.

 

Tabella 2. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone

 

Tariffe per 20 zone in Euro (arrotondamento 0,05 euro)

Zone

Tariffa Minima

Tariffa Massima

 

 

 

1

0,90

1,10

2

1,20

1,50

3

1,50

1,85

4

1,85

2,25

5

2,15

2,60

6

2,45

3,00

7

2,75

3,35

8

3,05

3,75

9

3,35

4,10

10

3,65

4,50

11

3,95

4,85

12

4,30

5,20

13

4,60

5,60

14

4,90

5,95

15

5,20

6,35

16

5,50

6,70

17

5,80

7,10

18

6,10

7,45

19

6,40

7,85

20

6,70

8,20

 

     5. Agli Enti competenti che applicano il modello a zone per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.

     6. Le tariffe dei titoli di viaggio di abbonamento mensile e settimanale sono calcolati come multipli della tariffa di corsa semplice in base ad un coefficiente moltiplicativo individuato dall'organismo locale, tenuto conto dell'ampiezza delle zone individuate e delle politiche tariffarie che intende promuovere.

 

SEZIONE V

TITOLI DI VIAGGIO

 

     Art. 20. Titoli di viaggio obbligatori.

     1. I sistemi tariffari regionale e locale, devono prevedere obbligatoriamente i seguenti titoli di viaggio:

     a) biglietto ordinario di corsa semplice;

     b) documento di viaggio multicorse valido per dieci viaggi;

     c) abbonamento settimanale, con validità di sette giorni dal lunedì alla domenica;

     d) abbonamento mensile solare;

     e) abbonamento annuale, con validità di dodici mesi consecutivi all'emissione.

     2. L'introduzione di ulteriori titoli di viaggio, rispetto a quelli indicati al comma 1, non comporta spese o oneri a carico del bilancio regionale.

     3. La determinazione della tariffa del documento di viaggio multicorse valido per almeno dieci viaggi è rinviata al provvedimento di Giunta di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento.

     4. L'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio è disciplinata in coerenza ai sistemi tariffari in vigore, come di seguito specificato:

     a) singolarmente dalla Regione o dagli Enti Locali competenti nel caso di adozione del modello tariffario lineare, del modello tariffario dei servizi di navigazione di linea e dei servizi svolti sugli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale;

     b) dagli enti competenti in modo congiunto in caso di adozione del modello a zone.

     5. In caso di adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, gli Enti competenti hanno facoltà di derogare all'obbligatorietà dei titoli di viaggio, escluso il titolo di corsa semplice, purché sia offerto all'utenza un regime tariffario migliorativo rispetto all'adozione dei titoli obbligatori.

     6. Gli Enti competenti trasmettono alla Regione con frequenza annuale, e secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale, un rendiconto delle tipologie dei titoli di viaggio emessi. I contratti di servizio recepiscono e includono tra gli allegati le condizioni e le tariffe praticate nei confronti dei viaggiatori.

 

     Art. 21. Esazione suppletiva in vettura.

     1. Le aziende garantiscono la possibilità di acquisto da parte degli utenti dei titoli di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie e/o delle rivendite secondo gli standard definiti dagli Enti competenti.

     2. E' consentito l'acquisto in vettura del titolo di viaggio di corsa semplice con l'applicazione di un sovrapprezzo pari ad un massimo di cinque volte la tariffa di 2ª classe del titolo di corsa semplice della prima classe di distanza della Tariffa Unica Regionale (TUR).

     3. L'Ente affidante ha facoltà di individuare nei contratti di servizio i casi particolari in cui gli utenti possono acquistare il titolo di viaggio di corsa semplice a bordo senza maggiorazioni di prezzo. In tal caso il contratto di servizio deve prevedere adeguate forme di comunicazione all'utenza della casistica individuata.

 

     Art. 22. Rimborso titoli di viaggio.

     1. E' ammesso il rimborso di titoli di viaggio acquistati e non obliterati prima della scadenza previa richiesta dell'utente all'azienda di trasporto. Il rimborso è riconosciuto:

     a) per l'abbonamento annuale, nella misura del 90% della quota relativa ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito;

     b) per tutti i titoli di viaggio, in misura pari al 90% del prezzo di vendita.

     2. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.

     3. La Regione e gli Enti Locali hanno facoltà di disciplinare nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità. La definizione dei criteri standard e delle modalità di riconoscimento dell'indennizzo è rinviata al provvedimento di adeguamento tariffario di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento dell'anno 2004.

 

     Art. 23. Disciplina delle tariffe commerciali.

     1. L'introduzione di proposte commerciali o di agevolazioni tariffarie, da parte degli Enti Locali, a favore di categorie di utenti già beneficiarie di promozioni, producono effetti solo nel caso in cui le nuove proposte offrano condizioni migliorative per tale categoria di utenti; in caso contrario le agevolazioni originarie sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza.

 

     Art. 24. Numero di viaggi convenzionali.

     1. Per garantire una lettura omogenea dei dati di frequentazione raccolti dalle aziende ed elaborati dalla Regione nell'ambito del monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale, per la quantificazione del numero di viaggi devono essere applicati il numero di viaggi convenzionali di seguito specificati:

 

Classi/zone

Settimanale 7 gg. a vista

Mensile a vista

Annuale a vista

 

 

 

 

1° scaglione chilometrico / 1ª zona, indicativamente fissato sino a 5 km

18

62

680

2° scaglione chilometrico / 2ª zona indicativamente fissato sino a 10 km

17

58

640

3° scaglione chilometrico / 3ª zona indicativamente fissato sino a 15 km

16

55

600

4° scaglione chilometrico / 4ª zona indicativamente fissato sino a 20 km

15

51

560

5° scaglione chilometrico / 5ª zona indicativamente fissato sino a 25 km

14

47

520

6° scaglione chilometrico / 6ª zona indicativamente fissato sino a 30 km

12

44

480

7° scaglione chilometrico / 7ª zona indicativamente fissato sino a 35 km

12

42

460

8° scaglione chilometrico / 8ª zona indicativamente fissato sino a 40 km

11

40

440

 

 

 

 

Per tutti i percorsi maggiori ai 40 chilometri il numero di viaggi convenzionali è pari a quello dell'8° scaglione

 

PARTE III

TITOLI DI GRATUITA’ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

 

     Art. 25. Circolazione gratuita.

     1. Per circolazione gratuita si intende il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orario, di linee e di corse per tutti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

     2. La validità delle tessere di libera circolazione emesse ai sensi della L.R. n. 54/84 è prorogata sino alla data del 31 luglio 2003 [3].

     3. Con decorrenza dal 1° agosto 2003 hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico espletati con contributo pubblico, regionale e locale, nel territorio regionale le seguenti categorie di cittadini indicate all'articolo 8, comma 2 della L.R. 1/2002:

     a) i cavalieri di Vittorio Veneto residenti in Lombardia;

     b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Lombardia e loro eventuali accompagnatori;

     c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., residenti in Lombardia, con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

     d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa residenti in Lombardia;

     e) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

     f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'articolo 1 della L. 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

     g) tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri al Corpo della Guardia di Finanza, agli agenti di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro funzioni.

     4. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della L.R. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di gratuità per le categorie di cui al comma 3 sono estesi ai servizi ferroviari di 2ª classe attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano S.p.A.. Gli oneri finanziari inerenti ai titoli di gratuità di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

     5. I dipendenti delle aziende di trasporto, muniti delle tessere di servizio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della L.R. 1/2002, sono autorizzati alla circolazione gratuita limitatamente ai servizi eserciti dalla rispettiva azienda.

     6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3, al Comune di residenza, se competente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo le funzioni relative al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98. Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell'ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All'atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all'Allegato A3 [4].

     7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe [5].

     8. Le tessere di libera circolazione hanno validità triennale dalla data di emissione. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata "con accompagnatore". Tale dicitura, riconosce anche all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita.

     9. I Comuni e le Province possono estendere i titoli di gratuità indicati nel presente articolo, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 1/2002.

     10. Gli oneri conseguenti ai titoli di gratuità trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

 

     Art. 26. Agevolazioni tariffarie.

     1. Per agevolazioni tariffarie si intendono le forme di riduzione degli abbonamenti mensili e annuali di 2ª classe, di tutti i servizi di trasporto pubblico previsti all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento.

     2. Con decorrenza dall’1 agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:

     a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute qualora il reddito personale imponibile del richiedente, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a due volte l'ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

     b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni titolari di pensione minima o integrata al minimo, corrisposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o dalla Cassa di previdenza dei lavoratori autonomi, e non titolari di altri redditi, esclusi quelli derivanti dalla proprietà dell'alloggio di abitazione. Nel caso di coniugi, anche se entrambi pensionati, le agevolazioni tariffarie spettano qualora il cumulo dei redditi imponibili percepiti dagli stessi, con esclusione del reddito dell'alloggio di abitazione, non sia superiore a due volte e mezzo l'ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [6].

     3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 5 della L.R. 1/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i titoli di agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 sono estese ai servizi ferroviari attualmente espletati da Trenitalia S.p.A. e da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

     4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate, per entrambe le categorie di cui al comma 2, nella misura del 60% [7].

     5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5, al Comune di residenza, se competente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98. Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell'ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All'atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all'allegato A6 [8].

     6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria conforme all’Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 5 un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe [9].

     7. Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari delle tessere abbiano diritto all'accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura stampigliata "con accompagnatore". Tale dicitura, riconosce all'accompagnatore il diritto alla circolazione gratuita definita al comma 1, dell'art. 25.

     8. La quantificazione economica degli introiti correlati alla differenza tra la tariffa a prezzo pieno e quella ridotta, per tutti i titoli di viaggio emessi, è oggetto di valutazione da parte del gestore e trova copertura nel corrispettivo del contratto di servizio.

     9. Sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 27, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, verifica le percentuali di sconto relative alle agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo, in relazione al numero di tessere rilasciate e provvede a confermare o a variare le percentuali di sconto applicate.

 

     Art. 27. Resoconto sulle tessere di libera circolazione e sulle agevolazioni tariffarie.

     1. Gli enti locali affidanti sono tenuti ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l'attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazione tariffaria [10].

     2. Il rapporto di cui al comma 1 deve contenere:

     a) il numero delle tessere di libera circolazione suddivise per categorie di soggetti;

     b) il numero delle tessere relative alle agevolazioni tariffarie suddivise per categorie di soggetti;

     c) i dati relativi all'utilizzo prevalente dei mezzi con la tessera di libera circolazione, rilevati con il questionario di cui all'art. 25, comma 6.

 

PARTE IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. Accordi e convenzioni per le integrazioni tariffarie.

     1. Sino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria, secondo le scadenze previste per ciascuna tipologia di servizi integrati previsti dall'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della L.R. 44/89.

     2. Le imprese di trasporto pubblico trasmettono, a seguito di richiesta degli Enti pubblici competenti per ciascun tipo di servizio, copia di tutti i contratti ed accordi di integrazione tariffaria, al fine di consentire il mantenimento delle integrazioni esistenti.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A2) [11]

DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO DI CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

L'algoritmo di calcolo previsto dall'art. 11, comma 4 è il seguente:

% Adeguamento = a *(½ + ß)

a = valore corrispondente alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

ß = S¡ indicatore di qualità¡

dove i = 1, 2, 3.

 

Indicatore di qualità

 

Parametro inferiore al valore di riferimento

- 0,5/n. obiettivi individuati

Parametro obiettivo sostanzialmente invariato

0

Parametro superiore al valore obiettivo

+ 1/n. obiettivi individuati

 

Con riferimento al parametro obiettivo sostanzialmente invariato, l'intervallo entro cui un parametro si intende sostanzialmente invariato è individuato nella deliberazione in cui la Giunta regionale procede all'individuazione degli indicatori..

 

 

ALLEGATO A3 [12]

(Omissis).

 

 

ALLEGATO A4 [13]

(Omissis).

 

 

ALLEGATO A5 [14]

(Omissis).

 

 

ALLEGATO A6 [15]

(Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 42 del R.R. 10 giugno 2014, n. 4, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 2009, n. 4.

[3] Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 5 agosto 2002, n. 32.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[11] Allegato così sostituito dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 2009, n. 4.

[12] Allegato corretto con avviso pubblicato nel B.U. 5 agosto 2002, n. 32 e sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[13] Allegato sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[14] Allegato sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.

[15] Allegato sostituito dall’art. 1 del R.R. 27 dicembre 2002, n. 12.