§ 1.2.9 – D.G.R. 21 febbraio 2002, n. 7/8091.
Approvazione del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/02/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Convocazione delle sedute.
Art. 2.  Partecipazione alla seduta in qualità di membro effettivo e collaboratore.
Art. 3.  Divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione.
Art. 4.  Comitati ristretti di Assessori nell'ambito della Giunta.
Art. 5.  Ordine del giorno.
Art. 6.  Comunicazioni e informative.
Art. 7.  Apertura delle sedute e numero legale.
Art. 8.  Emendamenti.
Art. 9.  Ritiro e rinvio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art. 10.  Votazione.
Art. 11.  Adempimenti dopo la seduta di Giunta.
Art. 12.  Rapporti con il Consiglio regionale.
Art. 13.  Il Dirigente della Segreteria di Giunta.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 1.2.9 – D.G.R. 21 febbraio 2002, n. 7/8091.

Approvazione del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.

(B.U. 4 marzo 2002, n. 10).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

(Omissis)

 

DELIBERA

     1. di approvare il nuovo regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, allegato parte integrante della presente deliberazione, che si compone di 14 articoli;

     2. di stabilire che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2002 e di revocare con effetti a far tempo da tale data, la d.g.r. n. 6/39199 avente ad oggetto “Approvazione dei nuovo Regolamento interno di disciplina delle sedute della Giunta e contestuale revoca delle deliberazioni n. 12718 del 17 settembre 1991, n. 14627 del 14 novembre 1991, n. 527 dell'1 agosto 1995 e n. 5443 dell'1 dicembre 1995”;

     3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA.

 

Art. 1. Convocazione delle sedute.

     1. Il Presidente convoca la Giunta, che si riunisce ordinariamente una volta alla settimana in un giorno prestabilito, almeno 48 ore. prima dell'inizio della seduta.

     2. Per questioni indifferibili e urgenti la Giunta può essere convocata, in seduta urgente, in qualunque momento e la convocazione è effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti.

     3. Le sedute di Giunta si svolgono presso la sede della Regione, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

 

     Art. 2. Partecipazione alla seduta in qualità di membro effettivo e collaboratore.

     1. Per i componenti della Giunta e obbligatorio partecipare alle sedute, salvo i casi di motivato impedimento, attestato formalmente e comunicato al Dirigente della Segreteria di Giunta prima dell'inizio della seduta.

     2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dall'Assessore più anziano d'età.

     3. Alle sedute della Giunta assistono:

     - il Segretario generale della Presidenza assistito da uno o più collaboratori;

     - il Dirigente della Segreria della Giunta, in qualità di Segretario, assistito da uno o più collaboratori della propria struttura.

     4. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei all'amministrazione regionale possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, per fornire chiarimenti in relazione alle loro specifiche competenze.

     5. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute di Giunta è tenuto al segreto d’ufficio.

 

     Art. 3. Divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione.

     1. I componenti la Giunta e i partecipanti autorizzati ai sensi dell'art. 2 devono allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione e la votazione di deliberazioni riguardanti:

     a) associazioni o società a cui appartengono a qualunque titolo;

     b) contenziosi o conflitti di interesse con la Regione e con gli enti da essa dipendenti o soggetti alla sua vigilanza;

     c) la trattazione di affari di interesse proprio, dei congiunti o affini fino al quarto grado o conferimenti di incarichi ai medesimi.

 

     Art. 4. Comitati ristretti di Assessori nell'ambito della Giunta.

     1. Il Presidente può sottoporre all'esarne preventivo di un comitato ristretto di Assessori gli argomenti o le proposte di atti ritenuti di rilevante interesse.

     2. Il Comitato ristretto è presieduto dal Presidente e composto dagli Assessori di volta in volta interessati. Il Presidente può delegare all'Assessore competente; o avente la competenza prevalente, la presidenza.

 

     Art. 5. Ordine del giorno.

     1. Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, stabilisce l'ordine del giorno, che viene predisposto dal Diligente della Segreteria di Giunta.

     2. L'ordine del giorno è composto dalle proposte di progetti di legge, dalle proposte di regolamento e dagli atti di natura contabile-finanziaria che costituiscono alta amministrazione, nonché dalle restanti proposte di deliberazioni suddivise per Direzioni di competenza.

     3. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni inserite nell'ordine del giorno devono descrivere con sintetica chiarezza il contenuto dell'atto, evitando riferimenti normativi che rimandano ad ulteriori verifiche la comprensione dell'oggetto stesso.

     4. Il Segretario di Giunta, per una maggior trasparenza dei contenuti deali atti iscritti, è autorizzato a coordinare d'ufficio gli oggetti delle proposte di deliberazione con il testo dei provvedimenti.

     5. Gli Assessori fanno richiesta di iscrizione all'ordine del giorno delle proprie proposte mediante deposito degli atti e della documentazione allegata, presso la Segreteria di Giunta, entro le ore 12.30 del quinto giorno lavorativo antecedente la seduta.

     6. L'Ordine del giorno viene diramato, di norma, nei termini previsti per la convocazione di cui all'art. 1.

     7. La Giunta non delibera su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dai commi successivi.

     8. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è richiesta al Presidente entro le ore 10.00 dell'ultimo giorno lavorativo utile prima della seduta; la richiesta deve essere motivata da ragioni di gravità o urgenza che configurino un possibile danno per l'amministrazione regionale, enti o soggetti esterni oppure costituiscono un ostacolo alla regolare conduzione dell'attività amministrativa, tale da rendere la decisione improcrastinabile. Il Presidente, valutate le motivazioni addotte, dispone al riguardo.

     9. Copia delle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. può essere richiesta al Dirigente della Segreteria di Giunta dai componenti della Giunta o loro delegati.

 

     Art. 6. Comunicazioni e informative.

     1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori comunicano alla Giunta le eventuali iniziative che intendono assumere, per un arco di tempo collegialmente programmato, in ordine alla politica di governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali e dei risultati dell'azione della Giunta regionale.

     2. La comunicazione è oggetto di una deliberazione di mera presa d'atto da parte della Giunta redatta dal Dirigente della Segreteria di Giunta.

     3. Il testo della comunicazione è consegnato al Presidente entro le 12.30, del giorno lavorativo antecedente la seduta.

     4. Il Presidente informa settimanalmente la Giunta dei programmi, degli impegni e degli incontri inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

     Art. 7. Apertura delle sedute e numero legale.

     1. Le sedute di Giunta, salva diversa decisione del Presidente, non sono pubbliche.

     2. Le sedute della Giunta sono aperte dal Presidente e il Dirigente della Segreteria. della Giunta ne attesta l'ora.

     3. I lavori della seduta di Giunta sono diretti dal Presidente che pone ai voti le proposte di deliberazione e proclama l'esito della votazione.

     4. Per la validità delle sedute della Giunta e prescritta la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Le presenze dei componenti della Giunta sono attestate dall'apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Dirigente della Segreteria della Giunta nel resoconto delle “deliberazioni”.

 

     Art. 8. Emendamenti.

     1. Ogni componente della Giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazioni.

     2. Il testo della proposta di deliberazione emendato dalla Giunta, e così approvato, sarà coordinato dal Dirigente della Segreteria di Giunta d'intesa con la Direzione generale competente.

 

     Art. 9. Ritiro e rinvio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     1. Ogni Assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di un argomento iscritto all'ordine del giorno, su cui decide il Presidente.

     2. Gli argomenti rinviati sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Presidente.

     3. Gli argomenti ritirati sono restituiti alla Direzione competente dal Dirigente della Segreteria di Giunta e devono essere nuovamente depositati per essere iscritti nei successivi ordini del giorno.

 

     Art. 10. Votazione.

     1. La Giunta approva gli atti a maggioranza dei presenti.

     2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

     3. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle deliberazioni.

     4. In caso di irregolarità, il Presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

     5. Le deliberazioni dovranno riportare il risultato della votazione specificando i voti favorevoli, contrari e le astensioni.

     6. Ogni componente dellai Giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione, ovvero della propria contrarieta, vengano inserite nel testo della deliberazione.

 

     Art. 11. Adempimenti dopo la seduta di Giunta.

     1. Esaurita la trattazione degli argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale non viene redatto verbale; il Dirigente della Segreteria di Giunta ne attesta l'ora e compone il resoconto delle “deliberazioni” che contiene:

     - l'oggetto e il numero delle deliberazioni approvate;

     - l'oggetto e il numero delle deliberazioni di presa d'atto delle comunicazioni;

     - l'oggetto e il numero delle deliberazioni assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente regolamento;

     - l'oggetto delle proposte di deliberazioni rinviate o ritirate; le annotazioni relative alle presenze e alle assenze dei componenti della Giunta, nonché quelle relative alle assenze temporanee;

     - le annotazioni relative agli emendamenti di cui al precedente art. 8.

     2. Il resoconto delle “deliberazioni”, formulato ai sensi del precedente comma, e siglato dal Dirigente della Segreteria di Giunta, che provvede a trasmetterne copia ai componenti della Giunta, ai. Direttori generali e al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. Rapporti con il Consiglio regionale.

     L'Assessore competente per i rapporti con il Consiglio regionale e affari istituzionali, d'intesa con il Presidente, svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra gli Assessori per la predisposizione dei progetti di legge da sottoporre, all'approvazione della Giunta.

     Indica altresì le priorità delle iniziative legislative della Giunta all'ufficio di presidenza del Consiglio per la formulazione del programma dei lavori.

 

     Art. 13. Il Dirigente della Segreteria di Giunta.

     1. Il Dirigente della Segreteria di Giunta svolge le funzioni di Segretario di Giunta; in caso di assenza o impedimento, alla sua sostituzione si provvede secondo le disposizioni in materia di ordinamento della struttura organizzativa della Giunta.

     2. Il Dirigente della Segreteria di Giunta è depositario degli originali delle deliberazioni e attesta la conformità all'originale delle copie delle deliberazioni. E’ autorizzato ad apportare ai testi delle deliberazioni le correzioni per errori formali e materiali.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. L'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente regolamento spettano alla Giunta.

     2. Il Segretario generale, d’intesa con il Comitato di Coordinamento delle Direzioni Generali. di cui all'art. 14 l.r. 23 luglio 1996, n. 16 adotta le disposizioni organizzative e procedurali necessarie per l’applicazione del presente regolamento.