§ 4.5.71 - L.R. 11 settembre 1989, n. 44.
Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:11/09/1989
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Nuove tariffe.
Art. 2.  Validità dei documenti aziendali.
Art. 3.  Integrazioni tariffarie di rete.
Art. 4.  Aree di integrazione tariffaria.
Art. 5.  Ingresso nei sistemi tariffari integrati.
Art. 6.  Adeguamenti tariffari.
Art. 7.  Tariffe occasionali e promozionali.
Art. 8.  Norme transitorie e finali.
Art. 9.  Clausola d'urgenza.


§ 4.5.71 - L.R. 11 settembre 1989, n. 44. [1]

Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto.

(B.U. 15 settembre 1989, n. 37, 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. Nuove tariffe.

     1. Dal 1° settembre 1989 le tabelle di cui alla L.R. 7 agosto 1986, n. 34 concernente: «Nuove tariffe dei servizi pubblici locali di trasporto» sono sostituite da quelle allegate sotto le lettere A), B), C) e D) e, ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 3 e 4 per gli autoservizi, a decorrere dal 1° marzo 1990, le stesse sono sostituite dalle tabelle allegate sotto le lettere A1), B1), C1) e D1).

     2. Dal 1° settembre 1989 la tariffa minima per i servizi urbani ed il prodotto medio minimo per ciascun viaggiatore trasportato sono rispettivamente:

     a) per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti lire 600 e lire 270;

     b) per i Comuni con popolazione fra i 100.001 e 300.000 abitanti lire 700 e lire 310;

     c) per i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lire 800 e lire 440.

     3. A decorrere dal 1° marzo 1990 i valori dei prodotti medi minimi di cui al precedente comma sono incrementati in misura non inferiore a quanto previsto per le tariffe interurbane in applicazione della tabella allegata A1), mentre i valori delle tariffe minime si intendono riferite al prezzo dell'unità minima di viaggio del documento ordinario di minor prezzo messo in vendita.

 

     Art. 2. Validità dei documenti aziendali.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i documenti di viaggio di cui alla tabella allegata A) hanno validità da e per ogni località delle reti aziendali di servizi, per un numero minimo di classi chilometriche indicato dagli Enti concedenti.

     2. Il prezzo dei documenti di cui al precedente comma è calcolato sulla base della lunghezza complessiva del percorso tra la località di origine e quella di destinazione, indipendentemente dal numero di linee utilizzate dal viaggiatore.

     3. A decorrere dal 1° marzo 1990, i documenti di viaggio emessi per i servizi urbani dovranno consentire di compiere un intero viaggio, dalla fermata di origine a quella di destinazione, indipendentemente dal numero di linee utilizzate. In tale occasione potranno essere introdotte limitazioni di validità temporale dei documenti stessi.

     4. Qualora, alla data di cui al precedente comma, risultino pendenti provvedimenti di riorganizzazione della rete, la Giunta Regionale è autorizzata a prorogare detto termine non oltre il 1° luglio 1990.

 

     Art. 3. Integrazioni tariffarie di rete.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge la Regione e gli Enti delegatari di cui alla L.R. 2 aprile 1987, n. 14, concernente: «Delega alle Province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale», per le rispettive competenze, individuano le linee o tratte di linea per le quali, indipendentemente dalla titolarità delle concessioni, le aziende concessionarie sono tenute ad emettere, in maniera coordinata, documenti di viaggio integrati con validità da e per località e linee individuate, sostituitivi di quelli di cui alla tabella A).

     2. La Regione e gli Enti delegatati, per quanto di competenza, relativamente a dette linee, indicano altresì le condizioni di integrazione e coordinamento dei percorsi e degli orari da attuare contestualmente all'adozione delle tariffe di cui al presente articolo.

     3. I documenti di viaggio di cui al primo comma danno diritto a:

     a) interscambio tra linee diverse;

     b) utilizzazione indifferente delle linee che operano su tratte comuni;

     4. Il prezzo di detti documenti di viaggio, che avranno validità dal 1° marzo 1990, è quello indicato nella tabella allegata A1), ed è calcolato sulla base della lunghezza complessiva del percorso tra le località di origine e quella di destinazione, indipendentemente dal numero di linee utilizzate dal viaggiatore.

     5. L'autorizzazione all'adozione delle tariffe di cui al presente articolo è disposta dalla Giunta Regionale, sentiti i rispettivi Enti concedenti.

 

     Art. 4. Aree di integrazione tariffaria.

     1. Gli Enti delegatari di cui alla L.R. 2 aprile 1987, n. 14, concernente: «Delega alle Province delle funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale», in alternativa o ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 3, possono delimitare, all'interno del proprio territorio, aree di integrazione tariffaria.

     2. All'interno di ciascuna di tali aree la Giunta Regionale, sentiti gli Enti competenti di cui al primo comma, può autorizzare l'adozione di un unico sistema tariffario diverso da quello previsto dalla presente Legge, purché sia assicurato un analogo livello dei ricavi da tariffa. Detti sistemi potranno essere sia a tratte chilometriche che a zone e prevedere l'integrazione tariffaria con i sistemi urbani. Essi danno diritto a compiere viaggi da e per località interne all'area interessata, nei limiti di validità previsti dai documenti di viaggio, indipendentemente dal numero di linee utilizzate dal viaggiatore, anche se eserciti da vettori diversi aderenti comunque al sistema integrato.

     3. All'interno dell'area comprendente la città di Milano, il sistema tariffario integrato è quello autorizzato per l'Azienda Trasporti Municipali di Milano.

     4. Il livello dei ricavi da tariffa da assicurare a decorrere dalle rispettive date di adozione dei sistemi tariffari integrati autorizzati ai sensi del presente articolo ha come riferimento la tabella allegata A1).

     5. Il 50% dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma è finalizzato alla compensazione dei minori introiti conseguenti agli accordi di integrazione tariffaria, e verrà computato in sede di determinazione dei valori dei ricavi minimi standard.

     6. L'autorizzazione all'adozione delle tariffe di cui al presente articolo è disposta dalla Giunta Regionale, sentiti i rispettivi Enti concedenti, limitatamente alle linee esercite dai concessionari che adottano il sistema tariffario integrato di area.

 

     Art. 5. Ingresso nei sistemi tariffari integrati.

     1. L'inserimento di nuove linee nei sistemi tariffari integrati di cui agli artt. 3 e 4, può avvenire su richiesta del concessionario o su disposizione dell'Ente concedente che vi provvede in occasione del rilascio di nuove concessioni, oppure in occasione della proroga o della modifica di concessioni in atto.

 

     Art. 6. Adeguamenti tariffari. [2]

 

     Art. 7. Tariffe occasionali e promozionali.

     1. In occasione di manifestazioni turistiche, sportive, commerciali, le aziende concessionarie possono essere autorizzate ad emettere su una o più linee, ulteriori documenti di viaggio diversi da quelli previsti dalla presente legge, combinati con altre offerte di servizi e prestazioni diverse, anche di natura commerciale, a condizione che venga assicurato almeno un introito chilometrico non inferiore a quello in atto. In ogni caso, le relative variazioni di prezzo dovranno essere contenute entro il 20% del prezzo del corrispondente biglietto ordinario.

     2. Nel periodo di validità di tali autorizzazioni, sulle linee interessate, non è consentito l'uso di eventuali titoli di viaggio gratuiti.

     3. Allo scopo di favorire l'intermodalità e l'acquisizione di nuova utenza al trasporto pubblico, le aziende concessionarie possono essere altresì autorizzate ad emettere, in modo anche permanente, documenti di viaggio combinati con altre offerte di servizi e prestazioni diverse, anche di natura commerciale. In tale caso dovranno essere comunque rispettate le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

     4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentiti i rispettivi Enti concedenti.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali.

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4, nei casi di interconnessione tra linee che adottano sistemi tariffari diversi, ivi compresi i servizi urbani, ovvero operino sul territorio di più Enti delegatari, la Giunta Regionale determina, di volta in volta, i prezzi ed i documenti da integrare, nonché i criteri e le modalità dell'integrazione.

     2. Qualora, entro il 31 dicembre 1989, fra i concessionari interessati ai fini dell'applicazione dell'art. 3, non venga raggiunto un accordo circa i criteri di ripartizione degli introiti, questi sono stabiliti dall'Ente concedente sulla base dei documenti di viaggio venduti e dei relativi introiti, della proporzionalità delle percorrenze e della distribuzione dell'utenza, documentabile dalle aziende o riscontrabile attraverso rilevazioni anche campionarie. Detti criteri diventano parte integrante dell'atto di concessione, anche in occasione del suo rinnovo e fino a diverso accordo fra le parti.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, il termine di cui al comma precedente è individuato di volta in volta dall'Ente concedente, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione dei servizi.

     4. L'emissione dei documenti di viaggio, nei modi e nelle forme previste dalla presente Legge è condizione vincolante ai fini dell'erogazione dei contributi d'esercizio, mentre la mancata emissione costituisce grave irregolarità ai fini di quanto previsto dai punti d) ed e) dell'art. 34 della Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

     5. Qualora gli Enti delegatari di cui alla L.R. 2 aprile 1987, n. 14 concernente: «Delega alla Province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale», non provvedano, nei termini indicati, agli adempimenti stabiliti, ovvero, in caso di richiesta di espressione di parere, non si pronuncino entro il sessantesimo giorno dalla data della richiesta stessa, la Giunta Regionale è autorizzata a sostituirsi agli Enti medesimi nelle procedure amministrative previste dalla presente Legge ed ad espletarle fino all'esecutività degli atti.

 

     Art. 9. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati - (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.