§ 4.5.1047 - D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8528 .
Sviluppo del sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale: attuazione della legge regionale 12 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/03/2002
Numero:7

§ 4.5.1047 - D.G.R. 22 marzo 2002, n. 7/8528 .

Sviluppo del sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale: attuazione della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1.

(B.U. 8 aprile 2002, n. 15.)

 

La Giunta Regionale

Visto il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 avente per oggetto «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» a norma dell'art. 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R. 29 ottobre 1998, n. 22, avente per oggetto «Riforma del trasporto pubblico in Lombardia» e visto in particolare il comma 4 dell'art. 19, così come modificato dalla legge regionale 1/2002, che testualmente recita: «La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, omogeneo sul territorio regionale»;

Visto il primo comma dell'art. 30 della l.r. 22/98 che testualmente recita: «La Giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza dei servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale in regione Lombardia si fonderà su di una banca dati standardizzata, codificata e riconosciuta da tutti gli Enti programmatori, alimentata con i dati rilevati e trasmessi dagli stessi Enti programmatori (province e comuni capoluogo);

Considerato inoltre che tale sistema informativo implica una condivisione d'intenti e uno stretto rapporto di collaborazione tra tutti i soggetti interessati con particolare attenzione:

1. alla definizione dei dati necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale;

2. alle modalità attraverso le quali gli EE.LL. programmatori dovranno rilevare le informazioni;

3. alla periodicità con la quale gli stessi EE.LL. programmatori dovranno trasmettere i dati alla Regione.

Dato atto che il sistema di monitoraggio regionale è prevalentemente finalizzato:

1. alla verifica del rispetto, da parte degli Enti, degli impegni assunti nei Programmi Triennali dei Servizi;

2. al monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso l'individuazione di idonei indicatori in grado di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;

3. alla definizione e ripartizione del Fondo Incentivante e del Fondo Investimenti, anche sulla base dei risultati ottenuti dagli Enti programmatori;

4. alla definizione del monte risorse da destinare al Trasporto Pubblico Locale, con particolare riguardo alle esigenze di investimento;

5. alla valutazione della coerenza delle azioni intraprese dagli enti con gli obiettivi regionali, definiti nella Delib.G.R. 27 dicembre 2001, n. 7698, con particolare riguardo agli aspetti di economicità e qualità, agli aspetti tariffari e agli aspetti di integrazione modale;

6. alla verifica dell'adeguamento dei livelli tariffari;

7. alla comunicazione agli utenti, in modo integrato e interattivo, di informazioni circa i servizi di trasporto pubblico regionale;

8. a garantire agli Enti locali una struttura di monitoraggio regionale in grado di rappresentare un sistema di riferimento per tutti i soggetti programmatori dei servizi;

Dato atto che nel processo di costruzione del sistema informativo regionale intrapreso con province e comuni capoluogo si è condiviso, quale principio fondante del sistema di monitoraggio, la circostanza per la quale tutti i dati oggetto di rilevazione dovranno:

- avere significato convenzionalmente univoco;

- essere rilevati con modalità omogenee e risultati uniformi;

- avere codifica condivisa e comune.

Rilevato che lo sforzo comune che ha caratterizzato il processo di condivisione, è stato quello di individuare tutti i dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio regionale per soddisfare le finalità richiamate ai punti precedenti, prestando la massima attenzione sia alle specifiche esigenze degli enti locali sia a non introdurre carichi di lavoro particolarmente onerosi che si ripercuotessero sugli stessi enti e di conseguenza sulle aziende aggiudicatarie dei servizi TPL;

Preso atto che il disposto dell'art. 19, comma 4, della l.r. 22/1998 tendente al coinvolgimento di province e comuni capoluogo nonché delle Associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico è stato assolto attraverso il seguente iter procedurale:

• 19 dicembre 2001 incontro con le province e i comuni capoluogo per l'illustrazione dell'iniziativa promossa dalla Regione finalizzata alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei servizi TPL e alla costituzione di un gruppo tecnico di lavoro costituito da rappresentanti di Regione, province e comuni capoluogo;

• 10 gennaio 2002 lavori del gruppo tecnico;

• 17 gennaio 2002 lavori del gruppo tecnico;

• 24 gennaio 2002 lavori del gruppo tecnico;

• 1 febbraio 2002 incontro con le province, i comuni capoluogo e le Associazioni dei gestori dei servizi TPL per la presentazione del documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro;

• 18 febbraio 2002 Conferenza dei Servizi.

Vista la legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni che definisce, agli artt. 14-ter e 14-quater, la procedura di svolgimento della conferenza dei servizi;

Preso atto del provvedimento finale della conferenza dei servizi, svoltasi il 18 febbraio 2002, con la partecipazione della Regione e degli enti locali, avente ad oggetto l'approvazione del documento relativo alla individuazione, alle modalità di rilevazione e alla periodicità di trasmissione dei dati necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale dei servizi TPL derivanti dai contratti di servizio, nel corso della quale gli enti locali hanno depositato le proprie osservazioni, come da verbale della conferenza di servizi conservato agli atti della D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Trasporto Pubblico Locale;

Dato atto che sul sistema di monitoraggio regionale, oltre alle osservazioni presentate antecedentemente e contestualmente allo svolgimento della conferenza dei servizi e affrontate in tale sede, sono state formulate, entro il termine concordato del 26 febbraio 2002, ulteriori n. 6 osservazioni da parte delle seguenti amministrazioni:

- comune di Bergamo;

- comune di Varese;

- provincia di Bergamo;

- provincia di Cremona;

- provincia di Lecco;

- provincia di Milano.

Considerato che le osservazioni di cui al punto precedente, in estrema sintesi riguardano:

1. richieste di chiarimenti di tipo tecnico/informatico in parte legati alla compatibilità di sistemi previgenti con quello proposto dalla regione con particolare riferimento alle modalità di conversione dei dati;

2. richieste in merito alle specifiche funzionalità dell'applicativo proposto dalla Regione (MISTRAL), sistema regionale di monitoraggio dei servizi TPL;

3. richieste di risorse aggiuntive da destinare agli enti locali a fronte dell'attivazione delle attività di monitoraggio;

Ribadito:

- che l'oggetto posto all'attenzione e all'approvazione della conferenza dei servizi è stato esclusivamente il documento relativo alla individuazione, alle modalità di rilevazione e alla periodicità di trasmissione, da parte degli enti locali programmatori, dei dati necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale dei servizi TPL derivanti dai contratti di servizio;

- che l'utilizzo dell'applicativo MISTRAL da parte degli enti locali rappresenta un'opportunità in più offerta dalla Regione e non un obbligo;

- che per quanto riguarda le risorse a sostegno delle attività di monitoraggio, sono previste in bilancio somme relative alle attività di programmazione (Delib.G.R. 1 marzo 2000, 6/48888) tra le quali possono essere annoverate anche quelle di monitoraggio;

Ribadita altresì la disponibilità di questa amministrazione, a partire dal mese di marzo e per tutto l'anno 2002, in collaborazione con tutti gli enti locali interessati all'acquisizione dell'applicativo MISTRAL, a verificare soluzioni tecniche/informatiche idonee a rendere lo strumento utilizzabile al meglio;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

 

 

1. di approvare il documento relativo:

- alla individuazione dei dati relativi ai servizi automobilistici di trasporto pubblico locale necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale;

- alla definizione delle modalità di rilevazione e della periodicità di trasmissione dei dati, da parte degli enti locali programmatori (province e comuni capoluogo), a seguito della stipula dei contratti di servizio;

allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto dell'avvenuto rispetto della procedura prevista dall'art. 19, comma 4 della l.r. n. 22/98. In particolare:

- l'avvenuta consultazione da parte della Regione delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, svoltasi in data 1° febbraio 2002;

- lo svolgimento della conferenza dei servizi in data 18 febbraio 2002, come da verbale della riunione della conferenza dei servizi;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO N. 1

SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE:

1. Individuazione dei dati relativi ai servizi automobilistici di trasporto pubblico locale necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale;

2. Definizione delle modalità di rilevazione e della periodicità di trasmissione, dei dati, da parte degli enti locali programmatori a seguito della stipula dei contratti di servizio

Premessa

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. 22/1998, la Regione, d'intesa con le Province e i Comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il documento che segue è frutto del lavoro di un gruppo tecnico composto da funzionari regionali e di alcune amministrazioni locali, ulteriormente revisionato sulla base delle osservazioni emerse in sede di discussione plenaria con tutte le amministrazioni locali e i rappresentanti delle associazioni di categorie delle aziende, nonché sulla base delle osservazioni pervenute durante e successivamente (termine concordato 26 febbraio 2002) la Conferenza dei servizi tra Regione Lombardia, Province e Comuni capoluogo tenutasi il giorno 18 febbraio 2002.

L'obiettivo è quello di costruire una banda dati standardizzata, codificata e riconosciuta da tutti i soggetti programmatori dei servizi di trasporto pubblico locale (Regione, Province e Comuni capoluogo).

La costruzione di tale sistema informativo implica una condivisione d'intenti e uno stretto rapporto di collaborazione tra tutti i soggetti interessati con particolare attenzione:

1. alla definizione dei dati necessari per alimentare il sistema di monitoraggio regionale;

2. alle modalità attraverso le quali gli EE.LL. programmatori dovranno rilevare le informazioni;

3. alla periodicità con la quale gli stessi EE.LL. programmatori dovranno trasmettere i dati alla Regione.

Il sistema di monitoraggio regionale dei servizi automobilistici di TPL si basa su 8 grandi famiglie:

ANAGRAFICA - OFFERTA - TARIFFE - VEICOLI - QUALITÀ - DOMANDA - RICAVI - PERSONALE/COSTI

Ognuna delle quali composta da una serie di dati che:

1. hanno significato convenzionalmente univoco;

2. sono rilevati con modalità omogenee e risultati uniformi;

3. hanno codifica condivisa e comune.