§ 4.4.176 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 3.
Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/02/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Pianificazione.
Art. 4.  Pianificazione.
Art. 5.  Tipologia delle opere.
Art. 6.  Requisiti delle infrastrutture.
Art. 7.  Criteri generali.
Art. 8.  Criteri particolari.
Art. 9.  Programmazione.
Art. 10.  Autorizzazioni.
Art. 11.  Cartografia e gestione dei dati.
Art. 12.  Ufficio per il sottosuolo.


§ 4.4.176 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 3. [1]

Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 9 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), definisce i criteri guida per:

     a) la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, in seguito denominato PUGSS, di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), quale specificazione settoriale del Piano dei servizi, di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);

     b) l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi, in seguito denominati «infrastrutture», e dei servizi di rete;

     c) le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;

     d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo dei servizi di rete di seguito elencati:

     a) acquedotti;

     b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;

     c) elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;

     d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;

     e) condotte per il teleriscaldamento;

     f) condutture per la distribuzione del gas.

     2. L'applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione.

     3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le adduttrici/alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

     4. In ogni caso, sono fatti salvi gli adempimenti cartografici di cui ai successivi articoli e le prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

 

     Art. 3. Pianificazione.

     1. I comuni, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS, entro i seguenti termini:

     a) 2 anni per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale superiore o uguale a 30.000 abitanti;

     b) 3 anni per i comuni con popolazione residente o stagionale inferiore a 30.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000;

     c) 4 anni per i restanti comuni.

     2. La Regione si riserva di individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali di particolare sensibilità ambientale per i quali possono essere fissati tempi di attuazione diversi dai termini indicati.

     3. Il PUGSS, quale strumento per l'analisi integrata del sistema territoriale con le infrastrutture di rete ed i relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e con le sue varianti, e costituisce un elemento propulsivo per l'applicazione di tecnologie d'opera innovative e non invasive. Esso si articola in:

     a) descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi possibili utilizzi;

     b) valutazione dei vincoli di qualsivoglia natura gravanti sul territorio comunale;

     c) criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee, con l'esplicitazione delle tecniche di scavo e di realizzazione;

     d) cronoprogramma degli interventi.

     4. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, la redazione del piano deve essere uniformata alle indicazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento, proporzionando le attività sulla base delle caratteristiche e delle esigenze di ogni singolo comune.

 

     Art. 4. Pianificazione.

     1. I comuni, in forma singola o associata, dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio quali-quantitativo delle locali infrastrutture fruite e non, anche ai fini di un'eventuale riprogrammazione d'uso delle stesse nel PUGSS.

     2. Nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

     3. I risultati dell'indagine, entro tre mesi dal completamento della ricognizione di cui al comma 1, sono inviati all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia.

 

     Art. 5. Tipologia delle opere.

     1. Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

     a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;

     b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;

     c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

     2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

     3. Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui al comma 1, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

     4. Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una Conferenza dei servizi, convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

 

     Art. 6. Requisiti delle infrastrutture.

     1. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 5, devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

     b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;

     c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;

     d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinate a polifore;

     e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

     2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

     b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;

     c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;

     d) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

 

     Art. 7. Criteri generali.

     1. Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

     2. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interramento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

     3. Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza anitincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive: direttiva 89/391/CEE, direttiva 89/654/CEE, direttiva 89/655/CEE, direttiva 89/656/CEE, direttiva 90/269/CEE, direttiva 90/270/CEE, direttiva 90/394/CEE, direttiva 90/679/CEE, 93/88/CEE, direttiva 95/63/CE, direttiva 97/42/CE, direttiva 98/24/CE, direttiva 99/38/CE e direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

     4. Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

     5. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

     6. Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

 

     Art. 8. Criteri particolari.

     1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. n. 503/1996.

     2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del d.P.R. medesimo.

     3. Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI - CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI «Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali», di cui alla norma UNI - CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

 

     Art. 9. Programmazione.

     1. I comuni e le province, nelle more dell'adozione del PUGSS e della revisione del PTCP e in coerenza con i tempi e le modalità di attuazione degli stessi, programmano, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

     2. Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale.

 

     Art. 10. Autorizzazioni.

     1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

     2. I comuni e le province, ai fini autorizzativi, disciplinano:

     a) le modalità di presentazione della domanda e delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;

     b) i tempi e le modalità per la conclusione del procedimento autorizzativo;

     c) i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

     3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS e del PTCP, se approvati, tenendo conto della programmazione di cui all'articolo 9 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Gli enti, nell'ambito del procedimento autorizzativo, devono informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

     4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

     5. L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

     a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;

     b) le modalità di ripristino;

     c) gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

 

     Art. 11. Cartografia e gestione dei dati.

     1. La documentazione cartografica e i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1, sono informati alle «specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato - Regione - Enti locali», approvate con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2003, n. 12652, e alle successive modifiche e integrazioni.

     2. Le suddette specifiche rappresentano il presupposto per lo scambio delle informazioni tra i diversi soggetti istituzionali individuati dalla l.r. 26/2003 e tra questi e gli operatori a diverso titolo interessati alle infrastrutture e ai servizi di rete. I diritti d'uso della cartografia di base sono di esclusiva proprietà dei soggetti istituzionali richiamati.

     3. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.

     4. I comuni, attraverso gli uffici per il sottosuolo di cui all'articolo 12, e le province assicurano il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi per i fini istituzionali dello stesso.

     5. I comuni provvedono all'informatizzazione della documentazione cartacea, conseguente all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS.

     6. La cartografia cartacea o il supporto informatico aggiornati costituiscono gli strumenti propedeutici per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi; gli stessi vengono messi a disposizione di chiunque ne abbia titolo.

 

     Art. 12. Ufficio per il sottosuolo.

     1. I comuni, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS, costituiscono, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e anche attraverso forme di gestione associata, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.

 

 

 

 

Tabella 1 - Caratterizzazione del sistema territoriale  

Attività

Risultato

Rilievi geologico-tecnici, idrologici e sismici  

Cartografia tematica e relazioni di sintesi: quadro geologico-tecnico 

Analisi urbanistiche (infrastrutture, uso del suolo, parametri urbanistici, previsioni di piano)  

Cartografia tematica e relazioni di sintesi: quadro urbanistico 

Vincoli territoriali e urbanistici:  

- sismico  

- fasce di rispetto idrografiche  

- paesistici  

- parchi  

- archeologici  

- idrogeologici  

Cartografia tematica e relazioni di sintesi: classificazione vincoli per effetti sul sottosuolo

Sistema della mobilità:  

- gerarchizzazione rete viaria e definizione assi di scorrimento  

- analisi flussi di traffico  

- rilievo ore di punta del traffico  

- punti critici per la sosta  

- livelli di servizio pedonali  

Cartografia tematica, relazioni di sintesi, diagrammi sui flussi: grado di vulnerabilità degli assi viari

Classi di fattibilità territoriale

Tabella 2 - Caratterizzazione del sistema delle reti 

Attività

Risultato

Analisi conoscitiva: 

- elenco reti da ispezionare 

- verifica dati disponibili 

- rilievi di campagna 

- stato di efficienza delle reti (indicatori di qualità e 

consistenza, perdite, ecc.) 

- computo metrico-estimativo 

Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base 

Qualità di erogazione dei servizi: 

- utenze servite per ogni sistema 

- utenze connesse alla capacità insediativi 

- flussi, portate, traffico 

- censimento disservizi e criticità 

Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base 

Progettazione dei sistemi a rete: 

- gerarchizzazione delle reti 

- categorie standard di ubicazione (trincea, cavidotto- 

pollifora, struttura polifunzionale) 

- tecniche di scavo (a cielo aperto, no-dig) 

Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base 

Interventi operativi: 

- indagini dirette e indirette 

- analisi di rischio 

- barriere architettoniche 

- indirizzi costruttivi 

- organizzazione dei cantieri  

Cartografia tematica, relazioni di sintesi e data base 

Esigenze di adeguamento dei sistemi

 


[1] Abrogato dall'art. 10 del R.R. 15 febbraio 2010, n. 6, fatto salvo quanto ivi previsto.