§ 4.4.153 - L.R. 3 settembre 1999, n. 20.
Norme in materia di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/09/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità e principi).
Art. 2.  (Progetti sottoposti a procedura di VIA e di verifica).
Art. 3.  (Autorità competente).
Art. 4.  (Fasi delle procedure).
Art. 5.  (Soggetti interessati).
Art. 6.  (Semplificazione ed unificazione dei procedimenti).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 8 bis.  (Supporto tecnico per l'istruttoria e disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.153 - L.R. 3 settembre 1999, n. 20. [1]

Norme in materia di impatto ambientale.

(B.U. 6 settembre 1999, n. 20 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità e principi). [2]

     1. In armonia con la direttiva del Consiglio della Comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 come modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 ed in attuazione degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale è disciplinata dai successivi articoli, secondo principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti.

 

     Art. 2. (Progetti sottoposti a procedura di VIA e di verifica).

     1. Le procedure di VIA e di verifica, previste rispettivamente dagli artt. 5 e 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, si applicano alle seguenti tipologie progettuali:

     a) sono soggetti a procedura di VIA i progetti indicati nell’allegato A del d.p.r. 12 aprile 1996 nonché i progetti indicati nell’allegato I della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 [3];

     b) sono soggetti a procedura di VIA i progetti indicati nell'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996 che ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del cinquanta per cento;

     c) sono soggetti a procedura di VIA i progetti di ricerca e coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, di cui all art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     d) sono soggetti a procedura di verifica, secondo le modalità dell’articolo 10 del d.p.r. 12 aprile 1996, i progetti indicati nell’allegato B del d.p.r. medesimo che non ricadano nelle aree naturali protette di cui alla lettera b) nonché i progetti indicati nell’allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 [4];

     e) sono soggetti alle procedure di VIA e di verifica i progetti riguardanti modifiche ad interventi od opere, qualora da tali progetti derivi un intervento od un'opera con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

     1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e degli indirizzi per le politiche regionali, definisce con apposita deliberazione le soglie dei progetti individuati nell’allegato II della suddetta direttiva, al fine della loro sottoposizione alle procedure di VIA o di verifica, nonché per dare attuazione ai conferimenti di funzioni di cui all’articolo 3 [5].

 

     Art. 3. (Autorità competente).

     1. La Regione è autorità competente in via generale per le procedure di VIA e di verifica riguardanti i progetti indicati all'art. 2, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. Relativamente alle opere per la cui approvazione o autorizzazione sia competente la provincia territorialmente interessata, quest'ultima è l'autorità competente anche per le relative procedure di VIA e di verifica.

     3. La giunta regionale approva appositi elenchi, predisposti e periodicamente aggiornati dalle competenti direzioni generali regionali, recanti la ricognizione delle opere e degli interventi soggetti alla competenza provinciale ai sensi del comma 2.

     4. I comuni e le comunità montane territorialmente interessati sono autorità competenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica nei casi e per le tipologie di opere compresi in specifico elenco approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della, presente legge. E' in ogni caso in facoltà dei comuni e delle comunità montane richiedere anche a mezzo di apposite convenzioni, l'espletamento delle procedure in oggetto alla Provincia o, qualora competente all'emanazione di atti autorizzatori relativi all'intervento, alla Regione. E' inoltre consentito ai comuni e alle comunità montane di convenire tra loro, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, la costituzione di unità operative unificate per l'espletamento delle procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale.

     5. L'autorità competente individua il responsabile e l'unità organizzativa cui spetta curare l'istruttoria delle procedure di VIA e di verifica.

     6. In caso di mancato completamento delle procedure di VIA e di verifica da parte degli enti locali di cui al presente articolo, il Presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene in via sostitutiva, ponendo in capo agli enti inadempienti i relativi oneri finanziari.

     7. Sono comunque di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica per i progetti che interessino il territorio di più province, nonché per i progetti di cui all'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai quali devono essere sentiti i comuni interessati.

     8. Entro sessanta giorni dall'entrata in, vigore della presente legge la giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e) del d.P.R. 1.2 aprile 1996.

 

     Art. 4. (Fasi delle procedure).

     1. La procedura di VIA si articola in:

     a) fase preliminare e di orientamento, facoltativa per il proponente, volta a recepire orientamenti e informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale;

     b) esecuzione di uno studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 12 aprile 1996;

     c) misure di pubblicità e partecipazione al procedimento, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 12 aprile 1996;

     d) fase di valutazione degli studi di impatto ambientale, consistente nella predisposizione del rapporto finale di valutazione di impatto ambientale a seguito di istruttoria da effettuarsi da parte dell'autorità competente;

     e) fase conclusiva della procedura d'impatto ambientale in capo all'autorità competente che si chiude con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

     Qualora la VIA dia esito negativo sul progetto presentato dal richiedente, il relativo giudizio deve puntualmente indicare le modifiche progettuali e, in genere, le misure di contenimento e compensazione necessarie ad assicurare la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinando all'osservanza di tali prescrizioni l'approvazione dell'opera ai Fini della presente legge; qualora l'istruttoria condotta accerti l'assoluta impossibilità di garantire, anche con prescrizioni e modifiche, condizioni di compatibilità ambientale in rapporto alle caratteristiche dell'area interessata, il giudizio, insieme con le motivazioni dell'assoluta incompatibilità, indica anche le condizioni per una eventuale localizzazione alternativa.

     2. La procedura di verifica è definita dall'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996.

     3. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei progetti da sottoporre ad inchiesta pubblica; definisce altresì le misure di pubblicità minime di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1996 e predispone il registro con l'elenco dei progetti per cui è prevista la procedura di verifica.

 

     Art. 5. (Soggetti interessati).

     1. Sono, individuati quali enti interessati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 1996:

     a) le province, i comuni e le comunità montane nel cui territorio ricadono l'opera progettata e gli impianti connessi;

     b) gli enti gestori di aree protette, nel caso in cui le opere progettate e gli impianti connessi ricadano anche solo parzialmente nel territorio di loro competenza;

     c) i soggetti pubblici cui compete il rilascio di atti autorizzatori, concessori, nulla-osta o di assenso, comunque denominati, da acquisire per la realizzazione dell'opera progettata e degli impianti connessi.

 

     Art. 6. (Semplificazione ed unificazione dei procedimenti).

     1. Le autorità competenti, individuate all'art. 3, conformano l'esercizio delle proprie competenze in materia di valutazione di impatto ambientale a criteri di semplificazione ed unificazione delle procedure; a tal fine la giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche direttive in materia, assicurando in particolare il coordinamento tra le procedure di VIA e quelle concernenti lo sportello unico per le imprese di cui all'art. 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alla deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 1999, n. 6/41318, e disciplinando altresì l'esercizio delle competenze regionali per la valutazione di impatto ambientale in conformità ai commi successivi.

     2. Al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti istruttori, per i progetti relativamente ai quali è prevista l'espressione da parte della Regione di atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla-osta, assenso, concertazione e intesa, la valutazione di impatto ambientale è effettuata nell'ambito della relativa procedura, tramite la convocazione, da parte del servizio procedente della competente direzione generale, di conferenza dei servizi in sede preliminare, integrata da rappresentante dell'ufficio regionale VIA; la conferenza, in sede di conclusioni, esprime e formalizza il giudizio di VIA che è recepito nel provvedimento conclusivo della procedura relativa al progetto.

     3. Nei casi di cui al comma 2, la procedura di verifica è svolta nell'ambito della procedura relativa al progetto, a cura del servizio competente.

     4. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le determinazioni assunte con precedenti provvedimenti della giunta regionale in relazione ai procedimenti di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale, nonché in relazione alla semplificazione delle procedure di verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale.

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Qualora le opere indicate all'art. 2, o parti di esse, vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente articolo, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore ed il progettista dell'opera oggetto di sanzione.

     2. I corrispettivi delle sanzioni sono destinati ad azioni di compensazione ambientale e sociale per opere a forte impatto, per attività di formazione e per azioni di comunicazione.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, qualora compresi nelle tipologie di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, gli interventi sottoposti alle procedure A, B, C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1991 di approvazione del piano della difesa del suolo e di riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1991 di approvazione del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, di cui agli artt. 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987).

 

     Art. 8 bis. (Supporto tecnico per l'istruttoria e disposizioni finanziarie). [6]

     1. La Regione e le altre autorità competenti appositamente individuate, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare, possono avvalersi dell'ARPA nelle forme e nelle modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16.

     2. Il proponente di studi di impatto ambientale soggetti alla fase di cui alla lettera d) dell'articolo 4 è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria ad essa assegnata, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente secondo le modalità individuate con apposito provvedimento dell'autorità competente.

     3. Gli introiti di cui al comma 2 sono finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di procedura di VIA. Il relativo capitolo di spesa sarà finanziato a seguito di accertamento dell'entrata corrispondente.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.