§ 4.4.94 - L.R. 26 marzo 1990, n. 20.
Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/03/1990
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Delega di funzioni.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Clausola d'urgenza.


§ 4.4.94 - L.R. 26 marzo 1990, n. 20.

Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.

(B.U. 27 marzo 1990, n. 13, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Delega di funzioni.

     1. All'esecuzione delle opere e degli interventi in materia di disinquinamento e di tutela ambientale da finanziarsi rispettivamente a carico del Fondo investimenti e occupazione e di altri provvedimenti statali in materia ambientale, provvedono, ciascuno per la parte di cui ha curato la progettazione, gli enti locali e loro consorzi che verranno individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

     2. Contestualmente la Giunta Regionale assegna agli enti medesimi i rispettivi finanziamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

     3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera [1].

     4. La stessa procedura si applica per le opere di recupero e restauro di beni culturali ammesse ai finanziamenti del Fondo Investimenti e Occupazione.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. Per l'entità dei finanziamenti, la rendicontazione e le modalità di esecuzione dei lavori si applicano, rispettivamente, gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 14 giugno 1986, n. 17 «Delega ai Comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po».

 

     Art. 3. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1997, n. 22.