§ 4.4.68 - L.R. 14 giugno 1986, n. 17.
Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/06/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.4.68 - L.R. 14 giugno 1986, n. 17. [1]

Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po.

(B.U. 18 giugno 1986, n. 25, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. All'esecuzione delle opere di risanamento igienica ambientale degli affluenti del Po, da finanziarsi a carico del fondo investimenti occupazione per il 1985 e per il 1986, provvedono, ciascuno per la parte di cui ha curato la progettazione, i comuni e i consorzi che verranno individuati con deliberazione della giunta regionale sulla base dei progetti già approvati dalla regione Lombardia, inoltrati al C.I.P.E. per il finanziamento e da quest'ultimo organismo selezionati.

     2. Contestualmente la giunta assegna agli enti medesimi i rispettivi finanziamenti, comprensivi della somma di cui al secondo comma del successivo articolo.

     3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera [2].

 

     Art. 2.

     1. La regione trasferisce interamente agli enti di cui all'art. 1 le somme accreditate con le seguenti scadenze:

     a) una percentuale dell'intero importo dell'opera finanziata, determinata dalla giunta regionale all'atto della individuazione degli enti delegati in misura non superiore a quella attribuita alla regione a titolo di anticipazione;

     b) le successive quote, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nonché sulla base di revisione prezzi, espropri, servitù e lavori su fattura, secondo le modalità previste dai provvedimenti ministeriali, aumentati della maggiorazione di cui al comma 2 [3].

     2. La regione riconosce agli enti di cui sopra, nell'ambito del finanziamento concesso, un rimborso forfettario delle spese generali e tecniche pari a:

     a) 8% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto fino a L. 1.000.000.000;

     b) 6% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto superiore a L. 1.000.000.000 [4].

     3. In nessun caso le somme loro assegnate e trasferite dalla regione possono essere maggiorate da interessi per ritardato pagamento eventualmente dovuti alle imprese appaltatrici dei lavori.

 

     Art. 3.

     1. Gli enti di cui all'art. 1, entro il 31 marzo di ciascun anno, sono tenuti a presentare alla giunta regionale un rendiconto finanziario relativo alle somme percepite e pagate nel corso dell'esercizio precedente.

     2. In tale rendiconto devono essere posti in evidenza i risultati della gestione - in termini di cassa - dei fondi assegnati, specificando le somme eventualmente percepite a titolo di interessi attivi e quelle eventualmente pagate a titolo di interessi passivi, e i periodi di rispettivo riferimento.

 

     Art. 4.

     1. All'esecuzione dei lavori si provvede mediante appalto concorso o licitazione privata. La trattativa privata è ammessa nei soli casi di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 28 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

     2. La nomina della direzione lavori deve avvenire di concerto fra la regione e gli enti delegati. Questi sono comunque, responsabili della regolare esecuzione dei lavori e dei danni diretti o indiretti a chiunque causati.

     3. Qualunque modifica o aggiunta di lavori, rispetto a quelli inclusi negli originali progetti approvati, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale [5].

     4. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni della citata L.R. 70/83.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 22.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 22.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 22.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 22.