Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/06/1975 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. I servizi forestali e antincendio della regione Lombardia, per realizzare gli obiettivi indicati alla legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, sono autorizzati ad impiegare mezzi aerei, sia ad [...] |
Art. 2. 1. I mezzi aerei possono essere noleggiati mediante apposite convenzioni da stipularsi da parte della giunta regionale con enti pubblici, società e privati regolarmente abilitati ed autorizzati [...] |
Art. 3. 1. Il personale impiegato dalla regione Lombardia per le operazioni di prevenzione ed estinzione di incendi forestali, se imbarcato su mezzi aerei, dovrà essere assicurato per un massimale [...] |
§ 4.4.6 - R.R. 20 giugno 1975, n. 2. [1]
Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.
(B.U. 23 giugno 1975, n. 25, 1° suppl. ord.).
1. I servizi forestali e antincendio della regione Lombardia, per realizzare gli obiettivi indicati alla
1. I mezzi aerei possono essere noleggiati mediante apposite convenzioni da stipularsi da parte della giunta regionale con enti pubblici, società e privati regolarmente abilitati ed autorizzati alla navigazione aerea che oltre al personale di volo dovranno assicurare anche l'assistenza a terra.
1. Il personale impiegato dalla regione Lombardia per le operazioni di prevenzione ed estinzione di incendi forestali, se imbarcato su mezzi aerei, dovrà essere assicurato per un massimale minimo di lire dieci milioni a persona contro i rischi del relativo trasporto.
2. Il personale del corpo forestale dello Stato ed i dipendenti di altri enti pubblici dovranno inoltre essere previamente autorizzati al volo dalle amministrazioni di appartenenza.
[1] Abrogato dall'art. 5 della