§ 4.4.2 - L.R. 20 ottobre 1972, n. 33.
Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/10/1972
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. La regione nell'ambito della sua politica economica turistica e di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, cura e favorisce la protezione del patrimonio boschivo.
Art. 2.      1. Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la regione è autorizzata a sostenere spese dirette:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972 la spesa di L. 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.4.2 - L.R. 20 ottobre 1972, n. 33. [1]

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(B.U. 25 ottobre 1972, n. 46).

 

Art. 1.

     1. La regione nell'ambito della sua politica economica turistica e di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, cura e favorisce la protezione del patrimonio boschivo.

     2. A tale scopo provvede alla propaganda segnatamente nella scuola dell'obbligo, d'intesa con il sovraintendente scolastico regionale, contro la diffusione degli incendi forestali, favorisce l'istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza la salvaguardia del patrimonio boschivo e promuove studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta con particolare riguardo alle aree più colpite.

     3. Per i problemi inerenti a questa sua attività, la regione richiederà la collaborazione e la partecipazione delle comunità montane e degli altri enti locali interessati.

 

     Art. 2.

     1. Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la regione è autorizzata a sostenere spese dirette:

     a) alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali;

     b) all'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario.

     2. Rientra nei compiti di cui al presente articolo, l'acquisto o l'uso di mezzi aerei.

     3. L'impiego degli stessi, in forma diretta o mediante convenzione con enti pubblici e privati sarà disciplinato da apposito regolamento.

 

     Art. 3. [2]

     1. La Regione, per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi si avvale, oltre che di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche del personale appartenente ad associazioni ed organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato in attività di spegnimento degli incendi. L’organizzazione e la gestione delle squadre antincendio boschivo in Lombardia sono svolte, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) e della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi di gestione di parchi e riserve naturali competenti per territorio. Le risorse attribuite dalla Regione sono utilizzate, in particolare, al fine di sostenere gli oneri per le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi, simulazioni-esercitazioni, formazione teorico-pratica e per l’assicurazione degli aderenti, nonché per il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività antincendio autorizzate. Tali risorse possono altresì essere utilizzate dagli enti, nei limiti e nei termini stabiliti ed in conformità alla determinazione della Giunta regionale, per rimborsare ai componenti delle squadre di volontariato antincendio le spese dagli stessi sostenute.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972 la spesa di L. 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972:

     a) sono istituiti nel titolo I, sezione V, rubrica I, i seguenti nuovi capitoli:

     - capitolo 107/a: «Propaganda, studi e ricerche per la prevenzione degli incendi boschivi»: L. 6.500.000

     - capitolo 107/b: «Interventi per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi»: L. 26.000.000

     b) è istituito nel titolo II, sezione V, rubrica I, il seguente nuovo capitolo:

     - capitolo 170/b/1: «Spese per l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per l'attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi»: L. 37.000.000.

     E' soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 107 dello stato di previsione della spesa.

     2. All'onere derivante per il 1972 dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L. 43.000.000 mediante storno del soppresso stanziamento del capitolo 107, per L. 26.500.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 170/d «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonché agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     3. Le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo del bilancio 1972, sono state apportate con legge regionale n. 28 del 26 agosto 1972.

     4. (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[3] Comma abrogato dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 73.