§ 4.2.42 - L.R. 16 maggio 1988, n. 27.
Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:16/05/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità della Legge.
Art. 2.  Programma speciale.
Art. 3.  Finanziamento regionale delle operazioni previste nel Programma speciale.
Art. 4.  Procedure.
Art. 5.  Relazione sullo stato di attuazione dei progetti.
Art. 6.  Periodo di validità della Legge.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.42 - L.R. 16 maggio 1988, n. 27. [1]

Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como.

(B.U. 18 maggio 1988, n. 20, 20 suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità della Legge.

     1. La Regione Lombardia è il soggetto responsabile della gestione delle operazioni di competenza regionale previste nel programma speciale e relativo alle zone di aiuto della provincia di Como approvato dalla commissione CEE con decisione n. C-87-1626/71 del 22 ottobre 1987, di cui al regolamento CEE n. 219 del 18 gennaio 1984.

     2. Tale regolamento istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli alla realizzazione di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento in relazione ai decreti interministeriali di applicazione e nei modi stabiliti dalla presente Legge.

 

     Art. 2. Programma speciale.

     1. La Regione Lombardia attua il programma speciale in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 219/84 ed in applicazione dei decreti interministeriali con la collaborazione degli enti locali territorialmente interessati.

 

     Art. 3. Finanziamento regionale delle operazioni previste nel Programma speciale.

     1. La Regione Lombardia partecipa al finanziamento delle seguenti operazioni:

     a) la ristrutturazione di siti industriali degradati (contributo ad enti locali);

     b) la realizzazione di analisi settoriali;

     c) la realizzazione di enti ed organismi impegnati nella ricerca e diffusione di innovazioni tecnologiche e nella fornitura di servizi di consulenza a piccole e medie imprese;

     d) l'attività di animazione economica finalizzata alla migliore conoscenza delle opportunità di sviluppo legate alla realizzazione del programma speciale.

 

     Art. 4. Procedure.

     1. La Giunta Regionale su proposta dell'assessore al Coordinamento per le attività produttive sentito il comitato tecnico istituito con d.g.r. n. 41014/84 e successive integrazioni e modificazioni, in armonia col programma speciale, delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione dei progetti, sulle modalità di erogazione dei contributi regionali, nonché sugli adempimenti asti a carico dei beneficiari.

     2. La Giunta Regionale provvede all'erogazione dei contributi comunitari ex regolamento CEE n. 219/84, secondo il disposto d.m. del 29 dicembre 1987.

     3. Ai fini dell'istruttoria tecnica sui progetti e sull'assegnazione dei finanziamenti di cui ai precedenti primo a secondo comma, la Giunta Regionale può avvalersi di apposita convenzione.

 

     Art. 5. Relazione sullo stato di attuazione dei progetti.

     1. La Giunta Regionale, a compimento del programma speciale, riferisce al Consiglio Regionale sull'attuazione degli interventi finanziati dalla presente legge.

 

     Art. 6. Periodo di validità della Legge.

     1. Il periodo di validità della presente legge è legato ai tempi di attuazione del programma speciale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1988:

     1) spese pari a L. 250 milioni per le finalità di cui al precedente art 3 - primo comma, lett. b);

     2) spese pari a L. 50 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3 primo comma, lett. d);

     2. E' autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 la concessione di contributi in capitale:

     1) per L. 200 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3 primo comma, lett. a);

     2) per L. 500 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3 - primo comma, lett. c);

     3. Agli oneri complessivi pari a L. 300 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente I comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     4. Agli oneri complessivi pari a L. 700 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente II comma si provvede mediante riduzione di L. 200 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 e di L. 500 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     5. In relazione a quanto disposto dai precedenti I e II comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni: A - Stato di previsione delle spese - Parte II

     Alla parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 5, progetto 1, sono istituiti:

     - il capitolo 2.3.1.5.1.2423 «Partecipazione regionale ad enti ed organismi impegnati nella ricerca e diffusione di innovazioni tecnologiche e nella fornitura di servizi di consulenza a piccole e medie imprese, in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

     - il capitolo 2.3.1.5.1.2424 «Contributi in capitale agli enti locali per la ristrutturazione dei siti industriali degradati in provincia di Como», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;

     - il capitolo 2.3.1.5.1.2425 «Spese dirette della regione per la realizzazione di analisi settoriali in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni;

     - il capitolo 2.3.1.5.1.2426 «Spese della regione per attività di animazione economica finalizzata alla migliore conoscenza delle opportunità di sviluppo in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.