§ 4.6.13 - Regolamento 18 gennaio 1984, n. 219.
Regolamento (CEE) 219/84 del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.6 azione regionale autonoma
Data:18/01/1984
Numero:219


Sommario
Art. 1.      E' istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale a norma dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata "azione specifica", per contribuire [...]
Art. 2.      1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai seguenti criteri:
Art. 3.      1. L'azione specifica è attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato "programma speciale", presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati.
Art. 4.      Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:
Art. 5.      1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio [...]
Art. 6.      1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro agli [...]
Art. 7.      Il presente regolamento non pregiudica il riesame tuttora in corso del regolamento del Fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 4.6.13 - Regolamento 18 gennaio 1984, n. 219.

Regolamento (CEE) 219/84 del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

(G.U.C.E. 31 gennaio 1984, n. L 27).

 

 

Art. 1.

     E' istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale a norma dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata "azione specifica", per contribuire all'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

 

     Art. 2.

     1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai seguenti criteri:

     a) numero minimo di posti di lavoro nell'industria tessile e dell'abbigliamento,

     b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento,

     c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento negli ultimi anni,

     d) situazione socio-economica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite ed alla disoccupazione strutturale,

     e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

     2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati nel paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) In Belgio: le circoscrizioni di Aalst, Mouscron e Oudenaarde.

     b) In Francia: i dipartimenti dell'Ariège, della Loira, del Pas-de- Calais, del Tarn e dei Vosgi, ivi comprese le zone di aiuto limitrofe nei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno; le zone che beneficiano di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nei dipartimenti dell'Ardèche, del Gard, della Somme e del Nord, nonché, in quest'ultimo dipartimento, le zone tessili della circoscrizione di Lille; i cantoni tessili del dipartimento dell'Aisne contigui al dipartimento del Nord, cioè i cantoni del Catelet e di Bohain-en-Vermandois.

     c) In Irlanda: le "planning regions" Donegal, North-West e West.

     d) In Italia: le zone di aiuto nelle province di Arezzo, Como, Perugia, Pesaro-Urbino, Pistoia, Treviso, Vercelli; le province di Enna, Lecce, Bari e Palermo.

     e) Nel Regno Unito: l'Irlanda del Nord, la regione di Tayside; le "travel-to-work areas" di Bradford, Dewsbury, Halifax, Huddersfield, Keighley e Todmorden nella contea del West-Yorkshire; le "travel-to-work areas" Accrington, Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson e Rossendale nella contea del Lancashire; le "travel-to-work areas" di Ashton-under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale e Wigan nella contea del Greater Manchester.

     f) Nei Paesi Bassi: il "COROP-Gebied" di Twente e la zona tessile di Helmond.

     g) nella Repubblica federale di Germania: le "Arbeitsmarktregionen" di Ahaus, Steinfurt e Fulda, nonché le zone aiutate nella "Arbeitsmarktregion" di Bayreuth [1].

 

     Art. 3.

     1. L'azione specifica è attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato "programma speciale", presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati.

     2. Il programma speciale ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di attività che possono creare nuovi posti di lavoro nelle zone di cui all'articolo 2. A tal fine, esso persegue il miglioramento del loro ambiente fisico, condizione necessaria per promuovere l'insediamento di tali attività, lo sviluppo delle PMI e l'incentivazione dell'innovazione.

     3. La predisposizione e la realizzazione del programma speciale si effettuano in stretto coordinamento con le politiche e con gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il Fondo sociale, la Banca europea per gli investimenti e il Nuovo strumento comunitario.

     4. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo.

     5. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e del fabbisogno per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro svolgimento nel tempo e, più in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

     6. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     7. Il programma speciale è approvato dalla Commissione dopo l'intervento del comitato del Fondo, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del Fondo.

     8. All'atto dell'approvazione del programma speciale, la Commissione accerta la compatibilità di tale programma con l'articolo 20 del regolamento del Fondo.

     9. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi stabiliti per le zone in occasione dell'approvazione del programma speciale.

     10. Dopo la sua approvazione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione.

     11. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati in merito al ruolo svolto dalla Comunità [2].

 

     Art. 4.

     Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

     1) sistemazione dei siti degradati, sia industriali, sia industriali e urbani allorché questi due aspetti siano indissociabili; la sistemazione comporterà il risanamento e l'urbanizzazione, la demolizione e la ricostruzione degli edifici industriali inutilizzati e la trasformazione delle aree circostanti, compresi l'ammodernamento e la trasformazione di locali per le PMI, la creazione di spazi verdi e le opere minori riguardanti il miglioramento estetico dei siti nonché, ove sussistano giustificati motivi, le strade di accesso ai luoghi di insediamento delle nuove attività;

     2) elaborazione di analisi settoriali per fornire alle PMI informazioni in merito alle possibilità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni e ai loro eventuali effetti sulla produzione e

sull'organizzazione di dette imprese;

     3) aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l'adattamento della produzione di quelle esistenti alle possibilità di mercato, quando le analisi di cui al punto 2 o altri soddisfacenti elementi probanti lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese;

     4) creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione; istituzione o sviluppo dei servizi di agenti di animazione economica.

L'attività delle società o degli organismi di consulenza può comportare un'assistenza temporanea

alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate da tali società o organismi.

Gli agenti di animazione economica sono incaricati:

     - della prospezione, grazie a contatti diretti a livello locale, delle iniziative economiche mediante azioni di informazione sulle possibilità di accedere agli aiuti e servizi pubblici, in particolare a quelli previsti nel quadro del programma speciale,

     - di seguire la realizzazione di tali iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a richiedere tali aiuti e servizi;

     5) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

     6) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi:

     a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle zone interessate dall'azione specifica,

eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione;

     b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI;

     7) miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

 

     Art. 5.

     1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

     a) per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, punto 1: 50% della spesa pubblica;

     b) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all'articolo 4, punto 2: 70% del loro costo;

     c) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 3: 50% della spesa pubblica che risulti dalla concessione di un aiuto all'investimento. Tale aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto più favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare, che è a carico della Comunità per un periodo di quattro anni, può raggiungere il 10% del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi;

     d) per le operazioni relative alle attività di consulenza di cui all'articolo 4, punto 4: aiuto che copra una parte delle spese delle imprese relative alle prestazioni fornite dalle società o organismi di consulenza. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70% delle spese e non oltrepassa il 55% delle spese totali per il periodo di tre anni (aiuto indiretto); lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);

     e) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all'articolo 4, punto 4: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di cinque anni. Esso copre il primo anno il 60% delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50% del totale della spesa per animatore per l'intero periodo di cinque anni. Le suddette attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le zone di cui all'articolo 2, possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici;

     f) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all'articolo 4, punto 5: aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70% delle spese e non oltrepassa il 55% del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni;

     g) per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, punto 6, lettera a): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'articolo 2. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70% delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 55% del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni;

     h) per le operazioni relative all'attuazione dell'innovazione di cui all'articolo 4, punto 6, lettera b): il 70% del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio; tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;

     i) per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 4, punto 7: contributo alle spese di funzionamento degli istituti finanziari che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70% del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto di questi istituti finanziari. Gli studi possono vertere anche sugli aspetti commerciali.

     2. Per gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è escluso il cumulo degli aiuti delle sezioni fuori quota ed entro quota del Fondo.

     3. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1: autorità pubbliche, enti locali, organismi vari, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti nel paragrafo 1, lettere d) e f), e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20% della spesa totale.

     4. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 7.

     5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro agli organismi incaricati della loro attuazione, conformemente alle norme seguenti:

     a) sono ammissibili al contributo le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     b) in caso di partecipazione finanziaria dello Stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo Stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.

Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e deve contenere le seguenti indicazioni:

     - natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento,

     - importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda,

     - conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;

     c) su richiesta dello Stato membro, possono essere concessi anticipi su ogni quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.

Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, la Commissione può versare un anticipo del 60% del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua. Allorché lo Stato membro attesta che è stata spesa la metà di questo primo anticipo, la Commissione potrà versare un secondo anticipo del 25%.

Appena iniziata la realizzazione della quota annua successiva, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nei commi precedenti. Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'ammontare della spesa pubblica effettuata.

     2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di constatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al comitato di politica regionale.

     3. In base a tali relazioni e alle relative decisioni, la Commissione riferisce conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento del Fondo.

     4. In caso di modifica notevole di un programma speciale in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

     5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo; la relazione contiene in particolare i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati.

     6. L'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento non pregiudica il riesame tuttora in corso del regolamento del Fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per le zone di cui all'articolo 2:

 

     1. Per quanto concerne i siti industriali ed urbani ed i fabbricati industriali:

     a) i) analisi dello stato di degradazione dei siti e delle priorità di sistemazione e analisi dello stato di abbandono degli immobili industriali;

     ii) descrizione delle azioni avviate per rimediarvi e delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

     b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4: descrizione e localizzazione precisa dei programmi di ristrutturazione dei siti degradati e di trasformazione dei fabbricati industriali. Se del caso, descrizione e localizzazione della rete stradale assolutamente indispensabile.

 

     2. Per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI):

     a) i) analisi della collocazione delle PMI nei differenti settori e valutazione delle loro possibilità di ulteriore sviluppo. Analisi della loro situazione e del loro fabbisogno, in particolare in materia di gestione e di organizzazione;

     ii) descrizione dei regimi di aiuto alle PMI e del tipo di servizi esistenti, con indicazione, per categoria di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

     b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4: descrizione dei diversi tipi di servizi che devono essere forniti alle PMI sul piano della gestione e dell'organizzazione. Natura degli organismi che devono prestare questi servizi alle PMI e stimolarne lo sviluppo. Descrizione della natura delle analisi settoriali relative alle strutture di produzione, alle potenzialità dei mercati e alle azioni da svolgere per adattare e sviluppare la produzione e la commercializzazione. Descrizione delle modalità di aiuti agli investimenti istituiti nel quadro del programma.

 

     3. Per quanto concerne l'innovazione:

     a) analisi delle necessità delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e applicarla e valutazione delle relative spese pubbliche;

     b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4: descrizione delle misure destinate, da una parte, ad assicurare la raccolta e la diffusione dell'informazione sull'innovazione e, dall'altra, a facilitarne l'applicazione nelle PMI.

 

     4. Per quanto concerne i capitali di rischio:

     a) i) informazione sugli organismi che forniscono i capitali di rischio alle PMI e sulle condizioni di accesso a tali capitali;

     ii) descrizione dei vigenti sistemi di incentivi a favore degli istituti finanziari che forniscono i capitali di rischio alle PMI e situazione delle attuali spese pubbliche relative ad ogni sistema;

     b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4: descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

 

     5. Per quanto concerne l'animazione economica:

     descrizione delle attività previste nel quadro del programma.

 

     6. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale:

     a) descrizione, per quanto possibile quantificata, degli obiettivi contemplati dal programma speciale, in particolare in materia di occupazione;

     b) descrizione delle misure pubbliche esistenti o future che si prevede di attuare parallelamente al programma speciale e che contribuiscono al miglioramento della situazione dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 2; in particolare, misure riguardanti:

     - gli aiuti agli investimenti produttivi,

     - gli investimenti in infrastrutture,

     - l'aiuto alla formazione professionale, alla riqualificazione professionale e, eventualmente, le misure a favore dell'occupazione giovanile e della riqualificazione dei lavoratori dell'industria tessile. Questa descrizione deve essere corredata da informazioni sulle intenzioni delle autorità nazionali per quanto concerne l'impiego di altre risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturale della Comunità;

     c) indicazione dell'importo delle spese pubbliche connesse con le misure previste al punto b);

     d) svolgimento del programma nel tempo;

     e) valutazione dell'importo della spesa pubblica connessa con l'attuazione del programma, comportante la ripartizione annuale di questa spesa per ciascuna delle operazioni previste;

     f) organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni;

     g) iniziative di informazione previste per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale ed al ruolo svolto dalla Comunità in proposito.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CEE) 3636/85.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CEE) 3636/85.