§ 4.2.35 - L.R. 24 marzo 1983, n. 19.
Norme finanziarie e organizzative della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/03/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. I benefici previsti dalle leggi regionali per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario possono essere disposti anche a favore delle iniziative coordinate concernenti opere [...]
Art. 2.      1. Per gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'attuazione del progetto straordinario Lombardia sud-orientale di cui all'art. 1 della L.R. 27 luglio 1981, n. 40, è istituito, sino al [...]


§ 4.2.35 - L.R. 24 marzo 1983, n. 19.

Norme finanziarie e organizzative della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40. [*]

(B.U. 25 marzo 1983, n. 12, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. I benefici previsti dalle leggi regionali per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario possono essere disposti anche a favore delle iniziative coordinate concernenti opere strutturali e infrastrutturali di cui all'art. 2, 2° comma della L.R. 27 luglio 1981, n. 40 in attuazione del progetto straordinario Lombardia sud-orientale.

 

     Art. 2.

     1. Per gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'attuazione del progetto straordinario Lombardia sud-orientale di cui all'art. 1 della L.R. 27 luglio 1981, n. 40, è istituito, sino al conseguimento degli obiettivi del progetto e comunque per un periodo di tema non superiore ai cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio «Gestione progetto straordinario Lombardia sud-orientale», con le attribuzioni indicate nell'allegato A e con sede in Cremona.

     2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il servizio «Gestione progetto straordinario Lombardia sud-orientale» si avvale della collaborazione dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Brescia, Cremona e Mantova.

     3. Con propria deliberazione la giunta regionale provvederà a definire l'organico del nuovo servizio.

 

 

Allegato

     Servizio: Gestione progetto straordinario Lombardia sud-orientale.

     Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

     - istruttoria tecnica dei progetti esecutivi di opere destinate alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e impianti inerenti le categorie specificate dall'art. 2 della predetta legge n. 40/81 in collaborazione con gli altri servizi tecnici della giunta nei casi previsti dalle leggi regionali;

     - sorveglianza tecnico amministrativa sull'esecuzione delle opere sopracitate;

     - assistenza tecnica e formulazione di pareri sulla validità tecnico- economica delle iniziative prospettate dagli imprenditori agricoli, singoli od associati;

     - adempimenti conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     - azioni promozionali a favore della cooperazione e

dell'associazionismo agricolo;

     - rilevazioni inerenti la struttura, le tendenze, le esigenze ed i limiti di sviluppo dei mercati dei principali prodotti agricoli e zootecnici della Lombardia sud-orientale;

     - adempimenti organizzativo-strumentali per l'espletamento delle attribuzioni di competenza.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.