§ 4.2.29 - L.R. 27 luglio 1981, n. 40.
Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/07/1981
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Nel quadro del programma di sviluppo 1980-82 della regione, è predisposto secondo le norme della presente legge un progetto straordinario integrato di interventi coordinati da effettuarsi [...]
Art. 2.      1. Il progetto straordinario di cui alla presente legge è disposto dalla giunta che si avvale, per la sua elaborazione, delle proposte presentate dall'ente regionale di sviluppo agricolo. Dovrà [...]
Art. 3.      1. Per il coordinamento delle attività relative all'elaborazione ed esecuzione del progetto straordinario integrato di cui alla presente legge è istituito un comitato composto dall'assessore [...]
Art. 4.      1. La giunta regionale è autorizzata a predisporre in attesa dell'approvazione del progetto di cui al precedente articolo 1, un programma straordinario di interventi suscettibili di pronta [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa annua di L. 5.000 milioni.
Art. 6.      1. In attuazione del programma di cui al precedente art. 4 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale nella misura massima del 50% nella spesa ammessa per la [...]


§ 4.2.29 - L.R. 27 luglio 1981, n. 40. [1]

Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari.

(B.U. 29 luglio 1981, n. 30).

 

Art. 1.

     1. Nel quadro del programma di sviluppo 1980-82 della regione, è predisposto secondo le norme della presente legge un progetto straordinario integrato di interventi coordinati da effettuarsi nella Lombardia sud- orientale comprendente il territorio dei comuni già inclusi nei seguenti ambiti comprensoriali a suo tempo delimitati con l'abrogata legge regionale 15 aprile 1975, n. 52:

     - «Palazzolo Chiari»

     - «Pianura bresciana»

     - «Crema»

     - «Soresina»

     - «Cremona»

     - «Castiglione delle Stiviere»

     - «Viadana-Casalmaggiore»

     - «Mantova»

     - «Oltrepò Mantovano»

 

     Art. 2.

     1. Il progetto straordinario di cui alla presente legge è disposto dalla giunta che si avvale, per la sua elaborazione, delle proposte presentate dall'ente regionale di sviluppo agricolo. Dovrà essere presentato al consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Nel progetto straordinario di cui al precedente I comma devono essere definiti gli interventi finanziari e le incentivazioni necessarie per realizzare iniziative coordinate di interesse regionale nei seguenti campi:

     a) strutture interaziendali cooperative inerenti ad impianti per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti tipici del territorio interessato al progetto straordinario con particolare riguardo a caseifici, salumifici e macelli;

     b) magazzini e frigoriferi per lo stoccaggio dei cereali, dei prodotti ortofrutticoli e delle carni, nonché per la stagionatura dei formaggi e dei salumi;

     c) mercati alla produzione, opportunamente attrezzati e serviti dalle infrastrutture essenziali per il commercio di ortaggi, frutta, bovini e suini;

     d) impianti per la lavorazione, trasformazione ed utilizzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli, ortofrutticoli, vitivinicoli e zootecnici ferma restando la competenza statale relativamente agli impianti di interesse nazionale di cui al III comma dell'art. 67 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     e) impianti di depurazione delle deiezioni animali integrati con strutture per la produzione e l'utilizzazione dei biogas;

     f) campagne pubblicitarie di prodotti tipici della zona e iniziative relative ad attività promozionali di marketing di ricerche economiche e relative ai servizi di sviluppo:

     1) attuate mediante soggetti esterni alla regione;

     2) promosse direttamente dalla regione.

     3. La giunta regionale può concedere contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), del precedente comma.

     4. I beneficiari potranno ricorrere a mutui agevolati previsti dalla vigente legislazione per la copertura della rimanente parte della spesa ammessa di cui al precedente III comma;

     5 La giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente II comma, lettera f, punto 1).

     6. La giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale e della normativa vigente può, per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma, concedere il concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario stipulati per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale [2].

 

     Art. 3.

     1. Per il coordinamento delle attività relative all'elaborazione ed esecuzione del progetto straordinario integrato di cui alla presente legge è istituito un comitato composto dall'assessore regionale preposto al settore agricoltura e foreste e dai presidenti - o loro delegati - delle amministrazioni provinciali di Brescia, Cremona e Mantova e con la partecipazione del presidente dell'ente regionale di sviluppo agricoltura della Lombardia o suo delegato; tale comitato è presieduto dall'assessore regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo componente più anziano.

     2. Per la fase di elaborazione, al comitato si aggiungono i presidenti dei comitati agricoli di zona operanti nei territori di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 4.

     1. La giunta regionale è autorizzata a predisporre in attesa dell'approvazione del progetto di cui al precedente articolo 1, un programma straordinario di interventi suscettibili di pronta attuazione e diretti a soddisfare le esigenze considerate urgenti e prioritarie nell'ambito degli interventi di cui al precedente articolo 2; tale programma è deliberato dalla giunta stessa sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa annua di L. 5.000 milioni.

     2. la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico di entrambi gli esercizi 1981 e 1982, in attuazione del programma straordinario di cui al precedente art. 4, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. la spesa autorizzata per l'attuazione del programma straordinario di interventi ai sensi del precedente primo comma può essere incrementata - con successivo provvedimento legislativo - di una quota di fondi che deriveranno alla regione a seguito delle assegnazioni dello Stato in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     4. La giunta regionale è tenuta a promuovere e ad attuare le misure necessarie per ottenere l'inserimento del progetto straordinario per la Lombardia sud-orientale tra i programmi specifici previsti dal titolo I del regolamento C.E.E. n. 355/77 a favore delle singole iniziative approvate.

     5. Dell'entità delle suddette sovvenzioni verrà tenuto conto nello stabilire in ordine a ciascuna iniziativa approvata, il contributo integrativo a carico della regione.

     6. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000 milioni determinato per l'anno 1981 dal precedente primo comma si provvede:

     - per L. 2.500 milioni, mediante impiego del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

     per L. 2.500 milioni mediante impiego, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue: del «fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» per L. 2.300 milioni; e del «fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» per L. 200 milioni, rispettivamente iscritti ai capitoli 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     7. L'onere di L. 5.000 milioni per l'anno 1982 determinato ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981- 83, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 1.1.1.4 «Sud Lombardia», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi - anno 1982».

     8. Nella relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni.

     a) nello stato di previsione delle spese, parte II, ambito I, settore 7, obiettivo I, sono istituiti:

     - il progetto 2.1.7.1.4 «Sud Lombardia»;

     - il capitolo 2.1.7.1.4.1127 «Spese per l'attuazione del programma straordinario di interventi da effettuarsi nel territorio della Lombardia sud-orientale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.000 milioni e di cassa di L. 2.500 milioni;

     b) nello stato di previsione delle entrate la dotazione finanziaria di competenza della voce «Quote di economia dell'esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34», è incrementata di L. 2.500 milioni.

 

     Art. 6.

     1. In attuazione del programma di cui al precedente art. 4 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale nella misura massima del 50% nella spesa ammessa per la realizzazione di ciascuna iniziativa; per la copertura della rimanente parte della spesa ammessa i beneficiari potranno ricorrere a mutui agevolati previsti dalla vigente legislazione.

     2. La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in annualità mediante impiego della quota parte delle assegnazioni statali spettanti alla regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 che sarà destinata all'attuazione del programma straordinario a norma del terzo comma del precedente art. 5.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984.