§ 4.2.27 - L.R. 15 dicembre 1980, n. 101.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/12/1980
Numero:101


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. I termini previsti dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 ai fini della decadenza dai benefici, sono prorogati al 31 marzo 1981.
Art. 3.      1. Il termine di cui al primo comma, dell'art. 11 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 è prorogato al 31 maggio 1981.
Art. 4.      1. La corresponsione dei contributi in capitale di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 viene effettuata in unica soluzione, previa presentazione del [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.2.27 - L.R. 15 dicembre 1980, n. 101. [1]

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento.

(B.U. del 17 dicembre 1980, n. 51, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. I termini previsti dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 ai fini della decadenza dai benefici, sono prorogati al 31 marzo 1981.

 

     Art. 3.

     1. Il termine di cui al primo comma, dell'art. 11 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 è prorogato al 31 maggio 1981.

 

     Art. 4.

     1. La corresponsione dei contributi in capitale di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 viene effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso, il residuo dieci per cento viene erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 29 dicembre 1979, n. 65.