§ 4.2.19 - L.R. 29 novembre 1979, n. 65.
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:29/11/1979
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. La regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo e in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1979-1981, attua un piano di intervento [...]
Art. 2.      1. Il piano regionale di intervento finanziario di cui al precedente articolo 1, predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale, prevede la concessione di contributi in [...]
Art. 3.      1. La misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta nel piano di intervento, è la seguente:
Art. 4.      1. I contributi in annualità sono concessi per trentacinque anni nella misura costante del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti [...]
Art. 5.      1. La concessione dei maggiori contributi in applicazione del precedente articolo 2, terzo comma, è disposta dalla giunta regionale con riferimento alla maggiore spesa riconosciuta ammissibile [...]
Art. 6.      1. Il piano di cui al precedente art. 2 individua gli enti destinatari dei contributi in annualità e in capitale relativi alle opere indicate alla lett. a), primo comma, dello stesso articolo.
Art. 7.      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati alla concessione dei contributi in capitale e in annualità relativi alle opere di cui al [...]
Art. 8.      1. Decadono dai benefici previsti dalla presente legge:
Art. 9.      1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta o dall'assessore competente, se delegato.
Art. 10.      1. I lavori relativi alle opere per le quali siano stati concessi contributi a norma della presente legge non dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 11.      1. Gli enti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono iniziare le procedure per l'indizione delle gare di appalto, mediante avviso od invito, entro sessanta giorni
Art. 12.      1. I capitoli d'appalto dovranno prevedere un termine di ultimazione dei lavori non superiore a diciotto mesi dalla data di consegna.
Art. 13.      1. Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate, senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, e con ammissione di offerta di aumento.
Art. 14.      1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
Art. 15.      1. Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili e la liquidazione dei compensi revisionali è demandata ai dirigenti dei servizi decentrati [...]
Art. 16.      1. Nei limiti dell'importo delle somme a disposizione per gli imprevisti, nonché del ribasso d'asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del dirigente dei servizi decentrati del genio [...]
Art. 17.      1. Al fine di coordinare e qualificare gli interventi previsti dal piano di cui al precedente articolo 2, della commissione tecnico- amministrativa regionale, per l'esame dei progetti esecutivi [...]
Art. 18.      1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, primo e secondo comma della presente legge, è autorizzata per il triennio 1979, n. 1981, la spesa complessiva di L. 30.000 [...]
Art. 19.      1. In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo 18, al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 20.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.2.19 - L.R. 29 novembre 1979, n. 65.

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento.

(B.U. 4 dicembre 1979, n. 48, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

NORME GENERALI SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI LOCALI, CONSORZI, COMUNITA' MONTANE

 

Art. 1.

     1. La regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo e in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1979-1981, attua un piano di intervento finanziario a sostegno dell'azione degli enti locali e loro consorzi, rivolto al completamento ed alla realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque, nonché al completamento e alla costruzione di reti di fognatura.

     2. L'intervento regionale, in attesa del piano regionale di risanamento delle acque previsto dagli articoli 4 e 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è diretto alla realizzazione di programmi coordinati per l'esecuzione di infrastrutture fognarie nelle aree ed elevato indice di inquinamento.

 

     Art. 2.

     1. Il piano regionale di intervento finanziario di cui al precedente articolo 1, predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale, prevede la concessione di contributi in capitale ed in annualità, nonché di eventuali garanzie fidejussorie, a sostegno di:

     a) opere riguardanti la raccolta e la depurazione delle acque in territori interessati da iniziative consortili ed in aree urbane con popolazione totale (popolazione residente + popolazione industriale equivalente) superiore a 40.000 unità, calcolata sulla base del parametro determinante il carico inquinante;

     b) opere urgenti di enti locali e loro consorzi, tenuto conto delle seguenti priorità:

     1) allacciamenti di reti di fognatura e condotti consortili;

     2) completamenti di reti fognarie, compresi gli impianti depurativi, con particolare riferimento alle aree ad alto indice di inquinamento;

     3) completamento di programmi già finanziati con precedenti leggi regionali;

     4) realizzazione di impianti di fognatura in territori che ne siano sprovvisti.

     2. Il piano prevede altresì, che gli ambiti territoriali sprovvisti di organismi consortili ed in particolare per i bacini lacuali, la concessione di contributi in capitale per la costruzione di consorzi, nonché per la progettazione da parte degli stessi di opere per la raccolta e la depurazione delle acque, nel quadro delle priorità e degli indirizzi regionali in materia.

     3. Il piano determina l'accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dell'ammontare complessivo degli stanziamenti disposti per la concessione di contributi in annualità ed in capitale, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da aggiudicazione con offerta in aumento o da revisione dei prezzi contrattuali di opere previste dal piano stesso.

 

     Art. 3.

     1. La misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta nel piano di intervento, è la seguente:

     a) dieci per cento per le opere di cui alla lett. a) del precedente art. 2, comma 1, relative ad iniziative consortili;

     b) trenta per cento per le opere di cui alla lett. a) del precedente art. 2, primo comma, relative ad iniziative consortili in ambiti lacuali.

     2. Per le restanti opere la misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta dal piano di riparto di cui al successivo art. 7, quarto comma, è la seguente:

     a) l'intera spesa ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2 primo comma;

     b) fino al cinque per cento del costo dell'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al precedente articolo 2, secondo comma [1].

 

     Art. 4.

     1. I contributi in annualità sono concessi per trentacinque anni nella misura costante del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai fini del finanziamento della spesa costruzione e del completamento di opere di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo 2, primo comma.

     2. I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi per tutta la durata dell'ammortamento; qualora la durata di mutuo sia inferiore a trentacinque anni le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.

 

     Art. 5.

     1. La concessione dei maggiori contributi in applicazione del precedente articolo 2, terzo comma, è disposta dalla giunta regionale con riferimento alla maggiore spesa riconosciuta ammissibile secondo la natura, l'entità percentuale e la durata del contributo principale stabilito, rispettivamente dai piani di cui all'art. 2 ed al successivo articolo 7, quarto comma.

     2. Le relative deliberazioni della giunta regionale sono comunicate tempestivamente al presidente del consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     1. Il piano di cui al precedente art. 2 individua gli enti destinatari dei contributi in annualità e in capitale relativi alle opere indicate alla lett. a), primo comma, dello stesso articolo.

     2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma precedente presentano alla giunta regionale

- settore per lavori pubblici ed edilizia presidenziale - i progetti

esecutivi, ovvero, nel caso di appalto-concorso, il capitolato-programma.

 

     Art. 7.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati alla concessione dei contributi in capitale e in annualità relativi alle opere di cui al precedente articolo 2, primo comma, lett. b, nonché alla concessione di contributi in capitale per le iniziative di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono presentare la relativa domanda alla giunta regionale - settore lavori pubblici ed edilizia residenziale - trasmettendone copia alle province competenti.

     2. Le domande relative alla costituzione di nuovi consorzi ed alle spese di progettazione devono essere corredate da una relazione illustrativa che, unitamente alle previsioni di costo, dimostri la priorità e la fattibilità dell'iniziativa proposta nel quadro degli indirizzi regionali.

     3. Ferme restando le funzioni di programmazione attribuite agli organismi comprensoriali; le province trasmettono alla giunta regionale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente primo comma, delle proposte relative alle opere da ammettere prioritariamente al finanziamento ai sensi dell'art. 2 del primo comma, lettera d) della presente legge.

     4. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare delibera il piano di riparto dei contributi entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

     5. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di riparto, gli enti interessati alla concessione di contributi di cui al precedente articolo 2, primo comma, lett. b), trasmettono alla giunta regionale - settore lavori pubblici ed edilizia residenziale - i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto-concorso, il capitolato-programma.

 

     Art. 8.

     1. Decadono dai benefici previsti dalla presente legge:

     a) gli enti di cui al precedente articolo 6 che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa [2], non presentino alla giunta regionale - settore lavori pubblici ed edilizia residenziale - i progetti esecutivi delle opere da finanziare, ovvero, in caso di appalto-concorso, i relativi capitolati-programma;

     b) gli enti di cui al precedente articolo 7, ultimo comma che, entro centottanta giorni dalla deliberazione del piano di riparto [3], non abbiano presentato la documentazione di cui alla precedente lett. a).

     2. Con l'osservanza della procedura prevista dal precedente articolo 7, quarto comma, le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione del comma precedente sono destinate al finanziamento delle opere di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera b), non finanziate dal piano di riparto di cui al predetto articolo 7, quarto comma.

 

     Art. 9.

     1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta o dall'assessore competente, se delegato.

     2. Per i contributi in conto capitale il relativo pagamento è disposto successivamente alla stipulazione del contratto d'appalto.

     2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione [4].

 

Titolo II

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

 

     Art. 10.

     1. I lavori relativi alle opere per le quali siano stati concessi contributi a norma della presente legge non dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     2. Nell'eventualità che l'area su cui è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione d'appalto del progetto esecutivo o d'individuazione dell'area da parte del comune interessato all'insediamento stesso costituisce adozione di variante agli strumenti stessi.

     3. Il provvedimento di concessione dei contributi costituisce approvazione della variante.

 

     Art. 11.

     1. Gli enti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono iniziare le procedure per l'indizione delle gare di appalto, mediante avviso od invito, entro sessanta giorni [5] dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9.

     2. Scaduto tale termine, la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo.

     3. Per l'impiego delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito di revoca si applica il precedente articolo 8, ultimo comma.

 

     Art. 12.

     1. I capitoli d'appalto dovranno prevedere un termine di ultimazione dei lavori non superiore a diciotto mesi dalla data di consegna.

     2. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma precedente, ivi comprese le sospensioni, la regione non riconosce i maggiori oneri derivanti da revisione prezzi al fine della concessione di contributi aggiuntivi.

 

     Art. 13.

     1. Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate, senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, e con ammissione di offerta di aumento.

     2. Se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

 

     Art. 14.

     1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

     2. Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

     3. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso il quale l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

 

     Art. 15.

     1. Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili e la liquidazione dei compensi revisionali è demandata ai dirigenti dei servizi decentrati del genio civile.

 

     Art. 16.

     1. Nei limiti dell'importo delle somme a disposizione per gli imprevisti, nonché del ribasso d'asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del dirigente dei servizi decentrati del genio civile competente, dispone direttamente, a mezzo di perizie suppletive o di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la designazione dell'opera.

     2. Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda altresì con l'impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

 

Titolo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 17.

     1. Al fine di coordinare e qualificare gli interventi previsti dal piano di cui al precedente articolo 2, della commissione tecnico- amministrativa regionale, per l'esame dei progetti esecutivi o dei capitolati-programma in caso di appalto-concorso, si avvale della consulenza di un comitato di tre esperti di livello universitario, ai quali il relativo incarico è conferito dalla giunta regionale, in applicazione della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 18.

     1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, primo e secondo comma della presente legge, è autorizzata per il triennio 1979, n. 1981, la spesa complessiva di L. 30.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1979.

     2. Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34.

     3. Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente articolo 2, primo comma, è autorizzato per il triennio 1979-1981 il limite di impegno di L. 8.000 milioni; è determinata in lire 2.000 milioni la quota annuale per il 1979, del predetto limite di impegno.

     4. Le successive quote annuali dei limiti di impegno per i singoli esercizi futuri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     5. L'onere relativo alle spese autorizzate ai precedenti primo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981, parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.5.5.1 «Promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque», tabelle relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, in attuazione del piano di cui al precedente articolo 1, obbligazioni a carico di esercizi futuri nei limiti delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1979-1981 di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio di cui è assunta l'obbligazione.

     7. All'onere di lire 15.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante contrazione di mutui passivi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     8. In conseguenza della determinazione di cui al precedente comma, il disavanzo dell'esercizio relativo al 1979 è incrementato di L. 15.000 milioni.

     9. Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26.

     10. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'articolo 6 secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, e farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui».

     11. All'onere di lire 2.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente terzo comma si fa fronte mediante utilizzo di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.669 dello stato della spesa nel bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 19.

     1. In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo 18, al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) stato di previsione dell'entrata

     - la dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio» è incrementata di lire 15 milioni;

     b) stato di previsione della spesa

     - nella parte seconda, ambito quattro, settore cinque, obiettivo cinque, progetto uno «promozione e realizzazione di opere di collegamento e di depurazione delle acque» sono istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 2.4.5.5.1.887 «Contributi in capitale ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque, per la costruzione e completamento di reti di fognatura» nonché per la costituzione di consorzi e per la progettazione di opere di raccolta e depurazione delle acque e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni;

     - capitolo 2.4.5.5.1.888 «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature - limite di - impegno annualità 1979» e con la dotazione di competenza di cassa di L. 2.000 milioni.

     2. Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla concessione delle garanzie fidejussorie prevista dall'art. 2, primo comma, della presente legge, si farà fronte su indicazione al capitolo 1.5.1.4.2.542 «Oneri derivanti dalla presentazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

     Art. 20.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dalla L.R. 15 dicembre 1980, n. 101.

[2] Termini prorogati dalla L.R. 15 dicembre 1980, n. 101.

[3] Termini prorogati dalla L.R. 15 dicembre 1980, n. 101.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[5] Termine prorogato dalla L.R. 15 dicembre 1980, n. 101.