§ 4.2.6 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 9.
Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/01/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La regione concede contributi costanti per 35 anni per l'esecuzione di opere pubbliche di enti locali.
Art. 2.      1. I programmi degli interventi con i relativi finanziamenti saranno disposti dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, sulla scorta delle domande presentate [...]
Art. 3.      1. Gli enti interessati, in base alla promessa di contributo, per ottenerne la concessione debbono presentare domanda alla giunta regionale, con allegato il progetto esecutivo e la deliberazione [...]
Art. 4.      1. La regione, ad integrazione dei programmi di cui alle leggi 21 aprile 1962 n. 181 e 9 aprile 1971 n. 167, concede contributi in capitale, per l'esercizio 1972, entro il limite di L. [...]
Art. 5.      1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, provvede all'approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.
Art. 6.      1. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si fa fronte mediante riduzione per L. 2.350.000.000 delle disponibilità del cap. 170/D «Fondo per [...]
Art. 7.      1. La regione predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario per opere di completamento e nuove opere di pubblico interesse nelle località [...]
Art. 8.      1. La regione concede a province, comuni, loro consorzi e comunità montane un contributo straordinario sulle spese, sostenute a partire dal 1° aprile 1972, nel quadro nella riorganizzazione ai [...]
Art. 9.      1. Per l'anno 1972 la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo è stabilita in L. 800.000.000. Ad essa si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle [...]
Art. 10.      1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni del bacino del bilancio 1972 occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 6, 7 e 9.
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.2.6 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 9. [1]

Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici.

(B.U. 24 gennaio 1973, n. 4).

 

 

Titolo I

INTERVENTI ORDINARI PER OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 1.

     1. La regione concede contributi costanti per 35 anni per l'esecuzione di opere pubbliche di enti locali.

     2. In attesa dell'emanazione della legislazione in materia, la concessione e l'erogazione dei detti contributi vengono fatte secondo le norme di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, alla legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

 

     Art. 2.

     1. I programmi degli interventi con i relativi finanziamenti saranno disposti dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, sulla scorta delle domande presentate dagli enti locali anche anteriormente alla data del trasferimento alla regione delle funzioni amministrative in materia.

     2. Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui agli articoli seguenti, per ottenere il contributo devono presentare domanda alla giunta regionale uniformandosi alla legislazione citata all'art. 1.

 

     Art. 3.

     1. Gli enti interessati, in base alla promessa di contributo, per ottenerne la concessione debbono presentare domanda alla giunta regionale, con allegato il progetto esecutivo e la deliberazione dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa.

     2. I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, e sono corrisposti agli istituti mutuanti agli enti beneficiari, se questi provvedono con mezzi propri, in base a certificato di collaudo delle opere oppure in base a certificato di regolare esecuzione, quando ammesso dalle vigenti disposizioni.

     2 bis. I contributi possono essere erogati ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il funzionamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi a deconto delle rate stesse dovute dagli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette [2].

     3. Per maggiori lavori riconosciuti indispensabili per il completamento e la funzionalità delle opere o per maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate dall'assessore ai lavori pubblici e trasporti con offerte in aumento, possono essere concessi contributi aggiuntivi a quelli principali.

     4. Per l'esercizio 1972 è autorizzato l'impegno di spesa di L. 1.750.000.000, di cui L. 1.500.000.000 per opere stradali, per la costruzione o il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento delle sedi municipali e per altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e L. 250.000.000 per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera.

     5. Le annualità di spesa conseguenti agli impegni assunti, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2006.

     6. I contributi, di cui al presente articolo, possono essere concessi con una maggiorazione nella percentuale necessaria per l'intero ammortamento del mutuo quando ciò sia ritenuto necessario per motivi eccezionali ed in relazione alle possibilità di bilancio degli enti interessati.

 

     Art. 4.

     1. La regione, ad integrazione dei programmi di cui alle leggi 21 aprile 1962 n. 181 e 9 aprile 1971 n. 167, concede contributi in capitale, per l'esercizio 1972, entro il limite di L. 600.000.000, alle province, ai comuni e loro consorzi, che provvedono all'esecuzione delle opere seguenti:

     1) sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitanti;

     2) costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento delle strade:

     a) di allacciamento alla esistente rete stradale e provinciale dei capoluoghi di comuni, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria ed il turismo;

     b) che congiungono fra loro capoluoghi di comuni;

     c) che allacciano frazioni al capoluogo di comune;

     d) intercomunali;

     e) provinciali.

     2. I contributi regionali possono essere concessi fino all'80% ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e fino al 100% sensi della legge 9 aprile 1971, n. 167, della spesa riconosciuta ammissibile.

     3. Per ottenere la concessione dei contributi suddetti si osservano le modalità di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

     4. I contributi stessi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato.

     5. I contributi sono corrisposti in corso di esecuzione fino ai 9/10 dell'ammontare dei contributi concessi, in base a stati avanzamento vistati dal competente ufficio tecnico periferico della regione, ed il saldo è corrisposto sulla base del collaudo disposto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, oppure sulla base del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 5.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, provvede all'approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.

     2. Si osservano per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     3. L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità.

 

     Art. 6.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si fa fronte mediante riduzione per L. 2.350.000.000 delle disponibilità del cap. 170/D «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 1ª del bilancio di previsione regionale 1972.

 

 

Titolo II

   INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI IN ZONE

DEPRESSE E MONTANE

 

     Art. 7.

     1. La regione predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario per opere di completamento e nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse di pianura e di montagna del territorio regionale.

     2. Gli interventi relativi a dette opere riguardano la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani.

     3. Agli effetti della presente legge, sono considerate zone depresse: i territori di pianura delimitati ai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 614 e quelli montani dichiarati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     4. Limitatamente all'anno 1972, la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è stabilita in L. 2.745.000.000. Ad essa si fa fronte con la riduzione di L. 1.067.000.000 dalle disponibilità residue del cap. 164 e di L. 1.678.000.000 dalle disponibilità residue del cap. 170/D dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

     5. Il piano straordinario degli interventi sarà predisposto dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

     6. Per la predisposizione e l'attuazione di tale piano si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

 

 

Titolo III

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI RELATIVI AL TRASPORTO

PUBBLICO

 

     Art. 8.

     1. La regione concede a province, comuni, loro consorzi e comunità montane un contributo straordinario sulle spese, sostenute a partire dal 1° aprile 1972, nel quadro nella riorganizzazione ai fini del potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto per:

     a) le operazioni di acquisizione di concessioni di autoservizi a carattere extraurbano;

     b) la costituzione ed il primo funzionamento dei consorzi tra enti locali per i trasporti pubblici.

     2. Possono essere riconosciute agli effetti del contributo e per un periodo massimo di sei mesi anche le spese sostenute dagli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto effettuati in via urgente e precaria, previa disposizione della regione, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

     3. Il contributo può essere concesso nella misura massima dell'80% dell'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile a contributo dalla regione.

     4. Il programma di erogazione dei contributi sarà predisposto dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente sulla scorta delle domande presentate.

     5. Le domande dovranno essere corredate dai documenti comprovanti i costi delle operazioni effettuate per l'acquisizione delle concessioni di autoservizi e i programmi del nuovo servizio o la costituzione ed i fini del consorzio.

 

     Art. 9.

     1. Per l'anno 1972 la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo è stabilita in L. 800.000.000. Ad essa si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità residue del cap. 170/D «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1972.

 

     Art. 10.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni del bacino del bilancio 1972 occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 6, 7 e 9.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 12 giugno 1975, n. 86.