§ 4.1.120 – L.R. 14 luglio 2006, n. 12.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/07/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.120 – L.R. 14 luglio 2006, n. 12. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».

(B.U. 18 luglio 2006, n. 29 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»).

     1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4, dopo le parole «piano territoriale regionale», sono inserite le parole «, i piani territoriali regionali d’area»;

     b) al comma 5 dell’articolo 11, dopo le parole «riqualificazione urbana» sono inserite le parole «e in iniziative di edilizia residenziale pubblica»;

     c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5 bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.»;

     2) al comma 12 le parole «definitiva approvazione» sono sostituite con le parole «pubblicazione dell’avviso di approvazione»;

     d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al primo periodo del comma 1, le parole «dalla giunta comunale;» sono sostituite con le parole «dal consiglio comunale;»;

     2) al comma 4 le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite con le parole «Entro sessanta giorni» e le parole «la giunta comunale» sono sostituite con le parole «il consiglio comunale»;

     3) al comma 5 le parole «della giunta comunale,» sono sostituite con le parole «del consiglio comunale,»;

     e) dopo il comma 7 dell’articolo 20, è aggiunto il seguente:

     «7 bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonche´ le procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.»;

     f) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole «e con l’applicazione dell’articolo 97,» sono soppresse le parole «comma 4,»;

     2) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente periodo:

     «Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’elaborato 2 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all’articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lett. i). Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessita` di previa progettazione esecutiva.»;

     3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all’approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.»;

     4) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     «, fermo restando quanto disposto dall’articolo 36, comma 4.»;

     5) al comma 7, dopo le parole «è subordinata all’approvazione », sono inserite le parole «da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione,»;

     6) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.

     8 ter. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

     8 quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso di approvazione definitiva.

     8 quinquies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.»;

     g) al comma 1 dell’articolo 29, dopo le parole «regolamento edilizio è» sono inserite le parole «adottato e»;

     h) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:

     «La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.»;

     i) al termine del comma 2 dell’articolo 40, le parole «dal piano delle regole e dai piani attuativi» sono sostituite con le parole «dagli strumenti di pianificazione comunale»;

     j) il comma 1 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

     «1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attivita` , salvo quanto disposto dall’articolo 52, comma 3 bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II.»;

     k) al comma 4 dell’articolo 48, le parole «al 10 per cento del costo effettivo dell’intervento previsto dal titolo abilitativo.» sono sostituite con le parole «ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.»;

     l) dopo il comma 5 dell’articolo 51, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti.»;

     m) al comma 3 dell’articolo 52 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.»;

     n) al comma 7 dell’articolo 59 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite con le parole «di cui al comma 4»;

     o) al comma 1 dell’articolo 60, dopo le parole «gli interventi edificatori» sono inserite le parole «relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati»;

     p) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     «nonché al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle sole attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;»;

     q) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Per tali interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio attività.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     r) dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

     «Art. 62 bis. (Norma transitoria).

     1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.»;

     s) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 80 è aggiunta la seguente:

     «e bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt»;

     t) all’articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni in sede di ratifica dell’accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di  applicazione del comma 8.»;

     2) al comma 8, le parole «, sono approvati dal consiglio comunale» sono sostituite con le parole «, sono adottati e approvati dal consiglio comunale» e le parole «ridotti della metà.» sono sostituite con le parole «ridotti a quarantacinque giorni.».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.