Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 23/02/2004 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9). |
Art. 2. (Accordi di programma promossi dalla Regione). |
Art. 3. (Norma transitoria) |
Art. 4. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.107 – L.R. 23 febbraio 2004, n. 3. [1]
Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale.
(B.U. 27 febbraio 2004, n. 9).
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 9 della
[1. L’articolo 9 della
“Art. 9 (Accordi di programma).
1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del
2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:
a) interventi finanziari a carico della Regione;
b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.
3. L’approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 è di competenza della Regione.
4. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, contenuto nell’accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall’articolo 3, comma 18, della
5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 3 della
6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.”.]
Art. 2. (Accordi di programma promossi dalla Regione).
1. Nel caso in cui l’accordo di programma, promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 6 della
2. Qualora l’accordo di programma comporti variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Norma transitoria)
1. Agli accordi di programma di cui all’articolo 6 della
Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 104 della