Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 20/11/1991 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati della l.r. 4 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche e integrazioni e della l.r. 20 aprile 1985, n. 32, è stabilito in lire [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
§ 4.1.53 - L.R. 20 novembre 1991, n. 21. [1]
Modifiche alle ll.rr. 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale».
(B.U. 23 novembre 1991, n. 47, 1° suppl. ord.).
1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati della
2. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di lire 2.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito prodotto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del settantacinque per cento.
Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei singoli.
(Omissis) [2]
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 51 della
[2] Sostituisce il terzo comma dell'art. 5 della
[3] Sostituisce l'articolo unico della