§ 4.1.53 - L.R. 20 novembre 1991, n. 21.
Modifiche alle ll.rr. 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/11/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati della l.r. 4 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche e integrazioni e della l.r. 20 aprile 1985, n. 32, è stabilito in lire [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)


§ 4.1.53 - L.R. 20 novembre 1991, n. 21. [1]

Modifiche alle ll.rr. 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale».

(B.U. 23 novembre 1991, n. 47, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati della l.r. 4 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche e integrazioni e della l.r. 20 aprile 1985, n. 32, è stabilito in lire 60.000.000 riferito al reddito complessivo annuo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita dell'alloggio, purché in data certa.

     2. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di lire 2.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito prodotto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del settantacinque per cento.

     Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei singoli.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Sostituisce il terzo comma dell'art. 5 della L.R. 4 gennaio 1982, n. 3.

[3] Sostituisce l'articolo unico della L.R. 24 novembre 1986, n. 56, modificativo del primo comma dell'art. 5 della L.R. 20 aprile 1985, n. 32.