§ 4.1.3a - Del. G.R. 8 aprile 1986, n. 7787.
Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 1986, n. 4/7787. Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46. Approvazione del regolamento per i termini [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/04/1986
Numero:7787

§ 4.1.3a - Del. G.R. 8 aprile 1986, n. 7787.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 1986, n. 4/7787. Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46. Approvazione del regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche.

(B.U. 25 giugno 1986, n. 26).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

(Omissis)

 

Delibera:

 

     1) Di approvare, alla luce dell'art. 5 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46 i termini e le modalità di controlli da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni nelle zone sismiche relativi ad interventi per nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo i contenuti di cui all'allegato regolamento, che è parte integrante del presente atto deliberativo.

 

ALLEGATO

 

REGOLAMENTO

 

IN ESECUZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1985, n. 46 «SNELLIMENTO

    DELLE PROCEDURE PER LA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

   REGIONALI» IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741

 

     1. (Oggetto del regolamento)

     Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46 «Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali» definisce:

     - il contenuto ed i requisiti di completezza dei progetti esecutivi di opere e costruzioni da realizzarsi nelle zone sismiche relativi a:

     a) interventi per nuove costruzioni;

     b) interventi sul patrimonio edilizio esistente;

     - le opere e le costruzioni che, in relazione al loro rilevante interesse pubblico vanno sottoposte in ogni caso a controllo sistematico;

     - le modalità di sorteggio, la dimensione dei campioni per tutte le altre opere e costruzioni, non giudicate di rilevante interesse pubblico ai fini dell'effettuazione dei controlli attraverso il metodo del campione sorteggiato;

     - le modalità di svolgimento dei controlli e di rilascio delle relative certificazioni o di repressione delle violazioni.

 

     2. (Contenuto e requisiti di completezza dei progetti esecutivi)

     Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46 il progetto esecutivo, da depositare presso il Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio, dovrà essere completo con i seguenti allegati in duplice copia, firmato dai professionisti indicati nel II comma dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64:

 

     2.1 - disegni dell'opera esaurienti per planimetria, piante prospetti e sezioni, con indicazione delle dimensioni globali e parziali dell'opera;

     disegni esecutivi delle strutture adeguati alla definizione dell'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare; devono cioè essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ed individuare gli elementi strutturali previsti per il fabbricato (travi, pilastri, pareti di taglio, controventi, solai scale, fondazioni ecc.); particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi per le costruzioni antisismiche, quali nodi e, in genere le unioni degli elementi strutturali; per le costruzioni in cemento armato ordinario e precompresso, gettato in opera o prefabbricato, devono essere esplicitate tutte le armature (barre, staffe, cavi di precompressione) nella loro configurazione quotata; per le costruzioni in acciaio devono essere esplicitamente rappresentati i collegamenti nodali e correnti, con l'indicazione dettagliata delle saldature e bullonature, nonché quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni; per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo devono essere compiutamente rappresentati gli elementi di connessione; nel caso di strutture tipizzate è consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici;

 

     2.2 - relazioni dei calcoli delle strutture riguardanti sia le strutture in elevazione sia quelle di fondazione illustrando i criteri generali di progettazione, con l'indicazione del sistema costruttivo previsto, degli schemi strutturali adottati e della metodologia di calcolo seguita in relazione a quanto previsto dal punto B.5 del D.M. 19 giugno 1984, analisi dei carichi verticali, orizzontali o di altro tipo, analisi delle sollecitazioni per le combinazioni di carico più gravose, verifiche; nel caso in cui vengano effettuate elaborazioni utilizzando sistemi automatici di calcolo è necessario che vengano forniti in modo chiaro i codici di lettura dei dati di ingresso (input) e dei rispettivi risultati (output);

 

     2.3 - relazione sulle fondazioni che illustri i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, dove debbono essere esplicitamente richiamati, a giustificare le ipotesi assunte, i dati geologici ed i parametri geotecnici, quali risultano nell'elaborato sulle indagini geologiche e geotecniche, che va comunque allegato alla relazione sulle fondazioni; l'elaborato geologico e geotecnico deve riportare i risultati degli accertamenti del terreno, deve altresì contenere le eventuali verifiche relative alla stabilità dei pendii ed alla liquefazione del suolo; nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note perché oggetto di precedenti studi, le indagini ed i rilievi possono essere ridotti alla raccolta di notizie e dati in precedenza rilevati, sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione;

 

     2.4 - relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati alla luce dei requisiti a cui tali materiali devono soddisfare ai sensi del D.M. 19 giugno 1984;

 

     2.5 - dichiarazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d), ed e) dell'art. 4 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64;

 

     2.6 - dichiarazione del progettista circa l'appartenenza dell'opera progettata ad una delle categorie indicate all'art. 2 e all'art. 3 del presente regolamento.

     Il progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente dovrà essere inoltre corredato da una relazione tecnica con indicazione specifica dello stato dell'esistente (schema strutturale: fondazioni, murature, coperture, archi e volte o elementi spingenti, stato di degrado dei materiali, valutazione del grado di vulnerabilità sismica); indicazione degli interventi previsti (sottofondazioni, rifacimento o iniezioni di murature, realizzazione di orizzontamenti irrigidenti, ecc.) e dei materiali utilizzati. Il progettista dovrà inoltre porre in evidenza le migliorie strutturali che si vengono a realizzare a seguito dell'intervento previsto, ai fini della risposta sismica (vulnerabilità sismica del nuovo organismo strutturale).

 

     3. (Opere soggette a controllo sistematico)

     I progetti degli edifici pubblici e, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinati allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività sono sottoposti alla verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in particolare:

 

     3.1 - opere ed impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso, come ponti, viadotti, dighe, ospedali ed altre strutture sanitarie di importanza rilevante, sedi di uffici pubblici operativi, caserme ed autorimesse dei Vigili del fuoco, della Polizia e dei Carabinieri, aeroporti, impianti di trasporto pubblico, muri di sostegno di strade, strutture connesse con il funzionamento di acquedotti, strutture connesse con il trasporto e/o la produzione di energia elettrica e di materiali combustibili, edifici e strutture per telecomunicazioni di rilevante importanza;

 

     3.2 - altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumità pubblica, come edifici scolastici e di culto, quelli adibiti a pubblici spettacoli e manifestazioni sportive, gli stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti insalubri o pericolosi.

     Ai fini del presente regolamento per «stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni...» si intendono quelli il cui crollo o forte danneggiamento può comportare pericolo per l'igiene o l'incolumità pubbliche anche al di fuori dello stabilimento stesso.

     Vanno compresi tra questi le raffinerie ed i depositi di olio greggio o combustibili di rilevante cubatura, le industrie che trattano prodotti «insalubri o pericolosi» (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, ecc.), gli impianti nucleari e termoelettrici, gli impianti di depurazione.

 

     4. (Opere soggette a controlli con metodo a campione)

     I controlli con metodo a campione previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 24 maggio 1984, n. 46, sono effettuati sui progetti depositati presso il Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio.

     I campioni sono scelti mediante sorteggio tra le seguenti categorie di opere:

 

     4.1 - strutture intelaiate di cemento armato normale e precompresso o metalliche, oppure costruite con pareti e pannelli portanti ed aventi volumetrie superiori a 5.000 metri cubi;

 

     4.2 - strutture intelaiate di cemento armato normale o metalliche, oppure costruite con pareti e pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 metri cubi;

 

     4.3 - nuove costruzioni in muratura;

 

     4.4 - interventi sul patrimonio edilizio esistente (interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, interventi per ampliamenti e sopraelevazioni);

 

     4.5 - altre opere: in questo punto si intendono raggruppare tutte le opere edili non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, ecc.).

     Il sorteggio verrà effettuato dal Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio alla presenza di componenti della Commissione di cui al successivo art. 5 ed avrà luogo con cadenza almeno semestrale e per ogni campo di indagine.

     Il sorteggio sarà reso noto agli interessati mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 5 giorni.

     Le dimensioni dei campioni, da estrarre con il metodo di campionamento casuale stratificato sono:

     - 10% dei progetti appartenenti al campo di indagine 4.1;

     - 5% dei progetti appartenenti a ciascuno dei campi di indagine di cui ai precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.

     Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va comunque considerato il valore intero superiore a quello calcolato.

 

     5. (Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche)

     Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sull'osservanza delle norme sismiche vengono istituite apposite Commissioni con sede presso il Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio così composte:

     - Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile con funzioni di Presidente;

     - un ingegnere strutturista;

     - un architetto;

     - un geologo.

     I tecnici sono designati dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia Residenziale nell'ambito di terne comunicate dai rispettivi Ordini professionali.

     Ove gli Ordini professionali non comunichino le terne entro trenta giorni dalla richiesta l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia residenziale provvede direttamente alla nomina dei tecnici di cui sopra.

     Ai lavori della Commissione devono intervenire, su specifico invito del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile, con diritto a voto consultivo, studiosi ed esperti per la trattazione di problematiche aventi particolari complessità tecniche.

     Svolge funzione di segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso il Servizio Provinciale del Genio Civile con qualifica funzionale tecnica non inferiore alla VII, designato direttamente dal Dirigente del Servizio.

     Ciascuna Commissione dura in carica 5 anni ed è costituita con decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia Residenziale.

     Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri; a parità dei voti prevale quello del Presidente.

     Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo, esclusi i dipendenti regionali, compete globalmente per l'esame ed il parere di ogni singola opera quanto indicato dall'art. 19/f della Tariffa Professionale di cui al D.M. 29 giugno 1981.

     Ai tecnici invitati dal Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile spetta, per ogni partecipazione ai lavori della Commissione, un'indennità di presenza nella misura prevista dalla Legge Regionale 22 novembre 1982, n. 63, nonché l'indennità di missione ed i rimborsi spese di viaggio.

     Le Commissioni di cui al presente articolo invieranno all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'Edilizia Residenziale, entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente, dettagliata relazione sugli esiti degli accertamenti effettuati.

 

     6. (Certificazione di idoneità)

     Nei casi in cui si è riscontrato l'avvenuta osservanza delle norme antisismiche a seguito dei controlli sulle opere edilizie in corso effettuati con le modalità di cui agli articoli precedenti si rilascia certificato di idoneità.

 

     7. (Repressione delle violazioni)

     Ove si riscontrassero casi di violazione a dette norme si attueranno le procedure per la repressione delle violazioni, come previsto dall'art. 6 della L.R. 24 maggio 1985, n. 46.