§ 1.10.21 - L.R. 8 settembre 1984, n. 46.
Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:08/09/1984
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Sono aggregate al comune di Caselle Lurani, in provincia di Milano, le porzioni di territorio del comune di Castiraga Vidardo identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta [...]
Art. 2.      E' aggregata al comune di Castiraga Vidardo, in Provincia di Milano, la porzione di territorio del comune di Caselle Lurani identificata secondo la delimitazione pure essa precisata nella stessa [...]
Art. 3.      La provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Caselle Lurani e [...]
Art. 4.      Le amministrazioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree [...]
Art. 5.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atti deliberativi della giunta [...]


§ 1.10.21 - L.R. 8 settembre 1984, n. 46. [1]

Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37).

 

Art. 1.

     Sono aggregate al comune di Caselle Lurani, in provincia di Milano, le porzioni di territorio del comune di Castiraga Vidardo identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge della quale fanno parte integrante e sostanziale.

 

     Art. 2.

     E' aggregata al comune di Castiraga Vidardo, in Provincia di Milano, la porzione di territorio del comune di Caselle Lurani identificata secondo la delimitazione pure essa precisata nella stessa pianta planimetrica e nella relazione di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     La provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo.

 

     Art. 4.

     Le amministrazioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

 

     Art. 5.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atti deliberativi della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

     Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.3.3.1.359 «Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA

 

     La variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo di cui alla presente legge riguarda le tre porzioni di territorio qui di seguito specificate.

     La prima, comprende per intero l'area dei mappali nn. 5, 7, 15 e 31 del comune di Castiraga Vidardo, che viene aggregata al Comune di Caselle Lurani.

     La seconda, comprende per intero l'area dei mappali del Comune di Castiraga Vidardo nn. 2, 40, 3, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, che pure viene aggregata al comune di Caselle Lurani.

     La terza, comprende, per intero, l'area dei mappali nn. 106, 107, 108 e, parzialmente, dei mappali nn. 104 e 105 tutti del comune di Caselle Lurani, che viene invece aggregata al comune di Castiraga Vidardo.

     Conseguentemente il nuovo confine del comune di Castiraga Vidardo si configura come segue:

     - nella zona delle prime aree sopradescritte, partendo dal punto d'incontro del lato nord del mappale n. 31 con la mezzaria della strada provinciale n. 17 Melegnano Sant'Angelo Lodigiano, il tracciato del confine, in direzione nord sud, prosegue lungo la mezzaria della strada stessa ininterrottamente fino a ricongiungersi con il vecchio tracciato del punto d'incontro del lato sud del mappale n. 46 con detta strada provinciale n. 17;

     - nella zona della terza area descritta, partendo dal punto in cui il lato nord del mappale n. 106 s'incontra con la strada vicinale dell'Arrigona, percorre tutto il lato stesso verso ovest per proseguire in linea retta fino a congiungersi con il «colatore Lisone»; continua poi lungo il colatore medesimo scendendo in direzione sud fino a ricollegarsi con il punto in cui si incontravano i vecchi confini tra i comuni di Castiraga Vidardo, Caselle Lurani e Marudo.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.