Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 07/08/2002 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 26/1993). |
Art. 2. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 26/1993). |
Art. 3. (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 26/1993). |
Art. 4. (Modifica dell’articolo 32 della l.r. 26/1993). |
Art. 5. (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 26/1993). |
Art. 6. (Modifica dell’articolo 35 della l.r. 26/1993). |
Art. 7. (Modifica dell’articolo 43 della l.r. 26/1993). |
Art. 8. (Modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/1993). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 3.11.35 - L.R. 7 agosto 2002, n. 19. [1]
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni.
(B.U. 12 agosto 2002, n. 33 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifica dell’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Oasi e zone di protezione) della
(Omissis).
Art. 2. (Modifica dell’articolo 26 della
1. I commi 5 e 6 dell’articolo 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della
(Omissis).
Art. 3. (Modifica dell’articolo 28 della
1. Al comma 7 dell’articolo 28 (Gestione programmata della caccia) della
(Omissis).
Art. 4. (Modifica dell’articolo 32 della
1. All’articolo 32 (Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia) della
Art. 5. (Modifica dell’articolo 33 della
1. Al comma 6 dell’articolo 33 (Criteri e modalità di iscrizione) della
Art. 6. (Modifica dell’articolo 35 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della
(Omissis).
Art. 7. (Modifica dell’articolo 43 della
1. All’articolo 43 (Divieti) della
a) alla lettera m) del comma 1 le parole “sentito l’INFS” sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
Art. 8. (Modifica dell’articolo 51 della
1. All’articolo 51 (Sanzioni amministrative statali e regionali — Ritiro tesserino) della
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della