Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 08/05/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26). |
§ 3.11.34 - L.R. 8 maggio 2002, n. 7. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’.
(B.U. 10 maggio 2002, n. 19 –1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche alla
1. All’art. 7 (Prelievo di richiami vivi) della
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Il comma 4 dell’art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche) della
3. Dopo il comma 3 dell’art. 10 (Stazioni ornitologiche) della
(Omissis).
4. Il comma 3 dell’art 13 (Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale) della
(Omissis).
5. Alla lettera h) del comma 3 dell’art. 14 (Piani faunistico-venatori provinciali) della
(Omissis).
6. L’art. 21 (Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) della
(Omissis).
7. All’art. 22 (Esercizio dell’attività venatoria — Tesserino) della
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 5 sono soppresse le parole “e migratoria”;
c) il comma 7 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
8. All’art. 23 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della
a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) il comma 5 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
9. All’art. 24 (Prelievo venatorio) della
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) Al comma 2 le parole “su proposta dei” sono sostituite con le parole
(Omissis);
c) Al comma 4 la parola “può” è sostituita con la parola
(Omissis)
e sono aggiunte, in fine, le parole
(Omissis).
10. All’art. 25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) della
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 4, le parole:
“all’anno solare” sono sostituite con le parole
(Omissis);
c) al comma 7 dopo le parole “dei parchi” è aggiunta la parola “”;
d) il comma 11 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
11. All’art. 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della
a) al comma 3 é aggiunta, alla fine, la seguente frase:
(Omissis);
12. All’art. 27 (Zona Alpi e zona appenninica) della
a) al comma 2, dopo le parole “Sondrio, Varese” é aggiunta la parola
(Omissis);
b) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente comma 2bis:
(Omissis);
c) il comma 5 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 13 la frase “Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica” è sostituita con la frase
(Omissis).
13. All’art. 28 (Gestione programmata della caccia) della
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 7 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
14. L’art. 30 della
(Omissis).
15. All’art. 31 (Compiti dei comitati di gestione) della
a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) alla lettera c) del comma 1 la parola “consistenza” è sostituita con le parole
(Omissis);
c) la lettera b) del comma 2 é sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) al comma 2 é aggiunta, alla fine, la seguente lettera h):
(Omissis);
e) il comma 3 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
16. All’art. 33 (Criteri e modalità d’iscrizione) della
a) il comma 2 é abrogato;
b) al comma 3 é aggiunta la seguente frase:
(Omissis);
c) il comma 6 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) il comma 13 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
17. All’art. 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
18. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 38 (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie) della
(Omissis).
19. All’articolo 40 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della
a) Il comma 2 é sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
20. Il comma 2 dell’art. 42 (Ripopolamenti) della
(Omissis).
21. All’art. 43 (Divieti) della
a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “poderali ed interpoderali.” sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) alla lettera g) del comma 1 é aggiunta, alla fine, la seguente frase:
(Omissis);
c) alla lettera m) del comma 1 le parole “di cui all’art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo stesso” sono sostituite con le parole
(Omissis);
d) al comma 1 é aggiunta, alla fine, la seguente lettera:
(Omissis);
e) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere d) ed e):
(Omissis).
f) il comma 3 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
g) il comma 4 é sostituito dal seguente:
(Omissis);
h) dopo il comma 4 é aggiunto il seguente comma 5:
(Omissis).
22. Dopo il comma 1 dell’art. 46 (Tasse di concessione regionale) è aggiunto il seguente comma 1bis:
(Omissis).
23. L’art. 47 della
(Omissis).
24. L’art. 51 della
(Omissis).
25. Dopo l’allegato C) alla
(Omissis).
26. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri di cui all’art. 35, comma 2, della
[1] Abrogata dall'art. 2 della