§ 3.9.15 - R.R. 13 maggio 2002, n. 2.
Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre. 1999 n. VI/1309).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:13/05/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Dinamica dei bacini per la realizzazione di nuovi impianti stradali).
Art. 4.  (Profili di incompatibilità degli impianti esistenti).
Art. 5.  (Requisiti e indicazioni per i nuovi impianti stradali).
Art. 6.  (Procedure amministrative per l'installazione di nuovi impianti stradali).
Art. 6 bis.  Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.
Art. 7.  (Ammodernamento degli impianti esistenti).
Art. 8.  (Impianti per aeromobili e natanti).
Art. 9.  (Impianti autostradali).
Art. 10.  (Norme per l'installazione e la ristrutturazione).
Art. 11.  (Monitoraggio e iniziative).
Art. 12.  (Coordinamento delle procedure regionali e comunali).
Art. 13.  (Azioni regionali per il contenimento delle emissioni inquinanti).
Art. 14.  (Accompagnamento delle deleghe e formazione).
Art. 15.  (Norme finali e transitorie).


§ 3.9.15 - R.R. 13 maggio 2002, n. 2.

Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre. 1999 n. VI/1309).

(B.U. 17 maggio 2002, n. 20 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La Regione esercita il proprio ruolo di programmazione, monitoraggio e controllo in materia di carburanti, in funzione degli obiettivi del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999.

     2. Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano, sino al 31 dicembre 2004 salvo aggiornamento del Programma di razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente Regolamento.

     3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete di carburanti, previsti dalla programmazione regionale, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi impianti si persegue il raggiungimento del numero di impianti obiettivo per bacino di utenza - tipologia di area previsto dal citato Programma, tavola 10, riportato nella tavola 1 allegata al presente Regolamento, favorendo la loro distribuzione omogenea sul territorio e garantendo strutture con requisiti localizzativi e qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.

     Il Regolamento promuove altresì l'ammodernamento degli impianti esistenti, al fine di conseguire una più elevata qualificazione in rapporto alle esigenze degli utenti e al livello dei servizi.

 

Capo I

Impianti ad uso pubblico

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

     a) servizi all'automezzo e all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio, aree attrezzate per camper, locale servizi igienici di uso pubblico, vendita di accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, altri servizi consimili;

     b) attività commerciali integrative: vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, sportelli bancari, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotterie ed altre attività simili;

     c) impianto self-service con pagamento posticipato: impianto dotato di un complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza di più erogatori, usati per il rifornimento direttamente dall'utente che effettua successivamente il relativo pagamento presso un'apposita cassa centralizzata;

     d) impianto self-service con pre-pagamento: impianto dotato di un complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;

     e) modifiche agli impianti esistenti non soggette ad autorizzazione:

     1) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti già autorizzati;

     2) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzine e/o gasolio;

     3) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori, nell'ambito dei carburanti già autorizzati;

     4) utilizzo degli esistenti serbatoi ed erogatori di super per la vendita di benzine senza piombo e/o gasolio, nel caso quest'ultimo prodotto sia già autorizzato nell'impianto;

     5) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti già erogati;

     6) detenzione e/o variazione delle quantità di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l'impianto per la vendita al pubblico;

     7) installazione, variazione o diverso posizionamento di erogatori o di apparecchiature self-service pre-pagamento per prodotti già erogati;

     8) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti già erogati dall'impianto e/o installazione di nuove apparecchiature self-service pre-pagamento;

     9) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

     f) modifiche agli impianti esistenti soggette ad autorizzazione:

     1) aggiunta di nuovi prodotti con nuovi serbatoi o mediante l'utilizzo di serbatoi esistenti;

     2) ristrutturazione globale dell'impianto in loco;

     3) introduzione di apparecchiature di self-service con pagamento posticipato con introduzione di uno o più servizi all'automezzo ed all'utente e introduzione di una o più attività commerciali integrative;

     4) trasformazione impianti da servito a esclusivamente self-service pre-pagamento.

     2. Le variazioni di cui alla lettera e) del comma 1 sono preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di tutela ambientale di sicurezza e di quelle fiscali e non sono soggette né a collaudo né alla procedura d'esercizio provvisorio.

     La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica ma è sottoposta al rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, è comunicata ai fini conoscitivi al Comune che provvede a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo successivo nonché ad avvisare l'Amministrazione finanziaria.

     Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune, alla Regione, e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F.

     3. Relativamente a quanto disposto alla lettera f) del comma 1 le benzine vengono considerate un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche, esse sono liberamente intercambiabili, con il solo obbligo della preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, agli Enti interessati.

 

     Art. 3. (Dinamica dei bacini per la realizzazione di nuovi impianti stradali).

     1. Nei bacini deficitari e in equilibrio, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva non supera di oltre il 10%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicati alla tavola 1 allegata, la realizzazione di nuovi impianti è liberamente consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     2. Nei bacini eccedentari, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva supera di oltre il 10% e di non oltre il 30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla tavola 1 allegata, la realizzazione di un nuovo impianto è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte del richiedente di almeno un impianto attivo o in regolare sospensiva appartenente al bacino dove si apre il nuovo impianto o ad altro bacino altamente eccedentario, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     I territori dei Comuni di Livigno e Campione d'Italia sono equiparati a bacini eccedentari e ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento.

     3. Nei bacini altamente eccedentari ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva supera di oltre il 30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla tavola 1 allegata, la realizzazione di un nuovo impianto è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte del richiedente, di almeno due impianti attivi o in regolare sospensiva, di cui almeno uno nella stessa area; il secondo impianto può essere ubicato in altro bacino altamente eccedentario, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     4. Nel caso di chiusura di un impianto unico nel territorio comunale e distante più di 10 chilometri da altro impianto, l'autorizzazione potrà essere trasferita in capo al Comune; l'impianto trasferito verrà conteggiato tra quelli chiusi volontariamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto, in deroga alle disposizioni del presente articolo.

     5. In deroga a quanto stabilito nel presente articolo è consentita la ricollocazione di un impianto nello stesso territorio comunale, a condizione che esso sia il solo impianto esistente nel Comune. Se il Comune appartiene ad una Comunità Montana la ricollocazione può avvenire anche in deroga alle indicazioni del successivo art. 4, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettere a) e c), previa verifica da parte del Comune circa l'inesistenza di possibili collocazioni più idonee in rapporto ai profili di incompatibilità indicate nel medesimo art. 4 e previo parere dell'Ente proprietario della strada.

     6. L'autorizzazione di impianti eroganti unicamente i prodotti G.p.l. e/o metano non è soggetta alle norme del presente articolo.

     Per gli impianti così autorizzati può essere successivamente richiesta l'autorizzazione per l'aggiunta di altri prodotti, nel rispetto di tutte le norme relative all'installazione di nuovi impianti di cui al presente articolo e ai successivi artt. 4, 5, 6.

 

     Art. 4. (Profili di incompatibilità degli impianti esistenti).

     1. Sono individuate, fatte salve le ulteriori normative in materia, le seguenti fattispecie di incompatibilità:

     - nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada

     a) gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

     b) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale;

     - fuori dal centro abitato

     c) gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

     d) gli impianti situati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri 100, salvo si tratti di unico impianto nell'ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana;

     e) gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale;

     f) gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevanti importanza; è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

     2. I Comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano le verifiche degli impianti esistenti, fatte salve le verifiche già effettuate.

     Il Comune verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'Ufficio Tecnico di Finanza competente nel territorio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente ed all'Ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.

     Il verbale di verifica di incompatibilità è motivato in relazione al presente articolo e può contenere le eventuali indicazioni per la presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, del progetto di adeguamento dell'impianto stesso entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di notifica del verbale di incompatibilità.

     Nel caso di presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto, il Comune provvede, entro il termine massimo di 4 mesi, a comunicare al titolare l'esito del progetto di adeguamento, ove il Comune non provveda nel termine indicato il progetto di adeguamento si intenderà assentito per quanto di competenza comunale. Nel caso in cui il progetto di adeguamento non venga approvato, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione nei modi e termini indicati al successivo comma 3.

     Il titolare di autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili, può utilizzare tali autorizzazioni, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca per la realizzazione di nuovi punti vendita.

     Trascorso il termine di 60 gg. ed in assenza del progetto di adeguamento, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti ed Enti sopra citati.

     3. Il provvedimento di revoca contiene:

     a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 gg. dalla data di notifica del provvedimento di revoca;

     b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, nonché di eventuale bonifica del suolo. In caso di area pubblica il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca salvo il rispetto di tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

     4. Il titolare che intende apportare al proprio impianto modifiche soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del presente Regolamento, può farne richiesta solo nel caso in cui sia stata effettuata dal Comune la verifica di compatibilità dell'impianto.

     Il titolare di impianto, qualora lo stesso non sia stato ancora verificato, presenta istanza allegando l'autocertificazione nella quale dichiara espressamente che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste del presente articolo.

 

     Art. 5. (Requisiti e indicazioni per i nuovi impianti stradali).

     1. I nuovi impianti rispettano i seguenti requisiti:

     a) siti incompatibili: non possono essere realizzati nuovi impianti in aree caratterizzate dai profili di incompatibilità di cui al precedente art. 4, nelle aree di incompatibilità individuate dai Comuni o comunque individuate dalla d.g.r. n. 6/48714 del 29 febbraio 2000;

     b) dimensioni delle aree di impianto: i nuovi impianti sono collocati in aree aventi le superfici minime indicate nell'allegata tavola 2.

     Le superfici devono essere effettivamente agibili e praticabili dall'utente, ad esclusiva disposizione del punto vendita e misurate al netto di eventuali aree destinate a parcheggio;

     c) presenza di servizi ed attività integrative. Nei nuovi impianti sono previsti:

     1) un fabbricato a servizio dell'utenza con relativi spazi riservati a parcheggio;

     2) una o più isole di distribuzione dei carburanti, adeguatamente coperte da idonee pensiline;

     3) l'erogazione almeno due prodotti;

     4) le apparecchiature per il self-service pre-pagamento e pagamento posticipato;

     5) uno o più servizi all'automezzo ed all'utente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

     6) una o più attività commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), con relativi spazi riservati a parcheggio;

     il fabbricato di cui al punto 1) contiene in ogni caso servizi igienici di uso pubblico nonché la cassa per il pagamento posticipato, ha una superficie minima di 30 m2 e uno spazio limitrofo a parcheggio di almeno due posti auto.

     Le attività commerciali di cui al punto 6) hanno complessivamente superficie massima di 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 250 mq. nei comuni con popolazione superiore, e sono dotate di posti auto per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita.

     La Regione, nel promuovere l'integrazione ed il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema distributivo in termini di servizio reso all'utenza, considera l'inserimento, nella normativa regionale sui pubblici esercizi, di apposite disposizioni e di indirizzi di programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi collocati nelle aree di impianto.

     Gli impianti di distribuzione del solo prodotto metano sono autorizzati anche in deroga ai punti 3), 4), 5), 6).

     Gli impianti di distribuzione del solo G.p.l. sono autorizzati anche in deroga al punto 3);

     d) distanze tra impianti a benzine e/o gasolio: l'apertura di un nuovo impianto rispetta le distanze minime da impianti esistenti previste all'allegata tavola 3. Le distanze sono misurate rispettando i seguenti criteri:

     1) punto di riferimento è la mezzeria dell’accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita [1];

     2) Nel caso di nuovi impianti, progettati nell’ambito di aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali ecc. (anche se dotate di viabilità interna pubblica o ad uso pubblico), il punto di riferimento per la misurazione delle distanze è la mezzeria dell’accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale “di arroccamento”, dalla viabilità pubblica principale di scorrimento (statale, provinciale, comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto alla mezzeria dell’accesso alla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente [2];

     2 bis) Le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Non è invece da considerare agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilità interna delle aree di pertinenza, ancorché pubblica o di uso pubblico [3];

     2 ter) Le distanze vanno misurate e garantite sia dal progetto nuovo punto vendita a quello esistente sia da quello esistente al nuovo vendita con i criteri dei precedenti punti 1, 2, 2 bis [4];

     3) le distanze indicate nella tav. 3 – “Fuori Centro Abitato” - alle lettere b) e c) sono rispettate anche nel caso in cui la strada statale proseguendo si trasformi in strada provinciale e viceversa, essendo prevalente il concetto della continuità viabilistica;

     4) nel caso di strada Statale o Provinciale con 4 o più corsie e spartitraffico centrale che, proseguendo, diventi a due corsie, e viceversa, valgono le distanze minime previste alla lettera c) della tav. 3.

     5) con riferimento a quanto previsto alla tav. 3 - “Centro Abitato” - lettera a) si precisa che, nel caso di centri abitati contigui ancorché appartenenti a Comuni diversi, si rispettano le distanze indicate alla tav. 3 “Fuori Centro Abitato”;

     e) distanze tra impianti a metano: per favorire la fase di primo sviluppo di diffusione territoriale di distributori eroganti metano, i Comuni:

     1) autorizzano la realizzazione di nuovi punti vendita metano nel rispetto delle distanze di cui alla tavola 4 allegata;

     2) per tutti i Comuni appartenenti alle Zone critiche individuate nell'Allegato A alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 la distanza da applicare per l'autorizzazione di nuovi punti vendita metano è stabilita in ogni caso in almeno 500 metri [5];

     3) autorizzano, nel rispetto dei punti 1) e 2) sopracitati e di tutte le specifiche norme di sicurezza ed ambientali, la realizzazione di impianti ad uso pubblico collocati in fregio ad aree private ove sia installato un impianto metano ad uso privato, purché entrambi gli impianti di erogazione utilizzino le stesse strutture ed attrezzature di rifornimento attraverso accordi con il titolare dell'impianto ad uso privato;

     f) distanze tra impianti a G.p.l.: i Comuni autorizzano gli impianti a G.p.l. nel rispetto delle distanze di cui alla tavola 5 allegata.

     2. Al fine di garantire un'adeguata diffusione del servizio, i Comuni sprovvisti di impianti di distribuzione di carburanti possono, in deroga all'art. 3, nonché all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), autorizzare l'installazione di un punto vendita qualora questo si trovi ad una distanza superiore a Km. 5 da altro punto vendita. Se il Comune appartiene ad una Comunità Montana sono autorizzabili impianti anche in deroga all'art. 4, comma 1, lett. b), d), e), previa verifica da parte del Comune circa l'inesistenza di possibili collocazioni più idonee e previo parere dell'Ente proprietario della strada.

     I suddetti impianti non possono essere trasferiti, né chiusi per la realizzazione di nuovi impianti in attuazione dell'art. 3. La gestione di tali impianti avviene anche mediante il solo utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, purché sia assicurata adeguata sorveglianza degli stessi.

     Agli impianti così autorizzati non potranno essere applicati i benefici previsti all'art. 6 del decreto legislativo 32/98.

     3. I Comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, aventi tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento, appositamente individuate e messe a bando.

     L'assegnazione delle aree dovrà avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica.

     4. Nella progettazione di nuovi impianti ricadenti in ambiti di interesse storico, ambientale e paesaggistico, al fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione a:

     a) l'utilizzo di materiali e colori, nelle finiture, adeguate all'inserimento nell'ambiente circostante, sia costruito che naturale;

     b) il contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, ed altra segnaletica;

     c) la dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad ombreggiare le zone di parcheggio ed a mascherare l'impianto verso le aree contermini;

     la Regione promuove allo scopo iniziative di sensibilizzazione e qualificazione progettuale anche in collaborazione con gli operatori del settore.

 

     Art. 6. (Procedure amministrative per l'installazione di nuovi impianti stradali).

     1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva - autocertificazione -, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere;

     d) autocertificazione contenente l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 5;

     e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.

     2. Alla domanda sono inoltre allegati:

     a) perizia giurata, redatta da tecnici competenti, iscritti ai relativi albi professionali, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000, pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000, nonché il rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

     b) attestazione della disponibilità dell'area con sottoscrizione autenticata del proprietario. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

     c) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio;

     d) copie delle concessioni/autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione;

     e) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

     e, nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, all'Ente proprietario della strada con l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti f), g), h), i):

     f) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;

     g) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

     h) rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;

     i) una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione;

     l'Ente proprietario provvederà a comunicare al Comune ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 75 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

     3. Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 gg., dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del d.lgs. 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune decide in base alla documentazione in atti.

     Il termine non sarà interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

     Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

     Copia della domanda, corredata della documentazione che verrà individuata con successivo atto dirigenziale, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del Comune, è trasmessa a cura dell'interessato alla Regione.

     4. Il Comune, fatta salva la procedura definita per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti, provvede a:

     a) verificare la conformità della domanda alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;

     b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate, dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000, pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;

     c) acquisire il parere dell'ASL competente per territorio, per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 5 del d.lgs. 32/98, qualora il richiedente non abbia allegato all'istanza tale parere, così come previsto dal d.P.R. 380 del 6 giugno 2001;

     d) acquisire il parere dell'ARPA competente per territorio per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

     e) richiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 32/98, il parere di conformità al piano e l'individuazione delle priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione all'osservanza delle norme di indirizzo programmatico della rete;

     f) acquisire il parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, attestante la conformità del progetto dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia, qualora, il richiedente, non abbia allegato all'istanza tale parere, così come previsto dal d.P.R. 380 del 6 giugno 2001;

     g) acquisire il preventivo parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, attestante l'osservanza della normativa tributaria;

     h) acquisire il nulla-osta dei Comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria;

     i) provvedere, nel caso in cui, l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico, agli adempimenti previsti dalla l.r. 18/97;

     j) acquisire il previsto parere di conformità dell'Ente proprietario della strada (ANAS o Provincia) sulla base della documentazione direttamente inoltrata dal richiedente all'Ente proprietario così come previsto al precedente art. 6, comma 1;

     gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere i pareri di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al Comune e per conoscenza al soggetto richiedente.

     Nel caso in cui la Regione esprima parere di non conformità alla programmazione regionale, il Comune rigetta l'istanza e ne dà comunicazione alla Regione ed agli Enti coinvolti nel procedimento.

     Trascorsi 90 giorni dalla data risultante dal protocollo del Comune, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il Comune completa il procedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 32/98 e trasmette copia dell'autorizzazione alla Regione e ai Comuni contermini il giorno stesso del rilascio.

     L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non sarà attivato, salvo proroghe per motivate ragioni.

     5. I Comuni nei cui territori sono ubicati gli impianti per i quali il richiedente propone la volontaria chiusura, per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti in un altro Comune, possono procedere alla diretta intestazione dell'autorizzazione relativa all'impianto che viene chiuso, dandone comunicazione alla Regione, alle seguenti condizioni:

     a) l'impianto, oggetto di chiusura, sia:

     - unico sul territorio comunale;

     - non ci sia altro punto vendita ad una distanza di effettiva percorrenza inferiore a Km. 10;

     b) deve essere compatibile con le norme di sicurezza ambientale;

     c) deve essere coperto da regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità;

     d) deve rispettare i requisiti di compatibilità previsti dal presente regolamento;

     e) non può più essere ceduto a terzi, né trasferito in luogo diverso dal territorio comunale;

     f) acquisizione delle attrezzature dell'impianto, con atto regolarmente registrato all'Ufficio del registro competente per territorio;

     agli impianti così autorizzati non potranno essere applicati i benefici previsti all'art. 6 del decreto legislativo 32/98.

     6. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ha i seguenti requisiti soggettivi:

     a) ha compiuto il 18° anno di età;

     b) è cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati dell'Unione Europea, oppure Società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli Enti e le Società Italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;l'autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

     c) che siano stati dichiarati falliti;

     d) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, al massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

     e) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

     f) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto legge n. 271 del 5 maggio 1957, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 2 luglio 1957, e successive modificazioni;

     l'accertamento delle summenzionate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione può essere effettuato d'ufficio.

     7. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, attivo e funzionante o in regolare sospensiva, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio Tecnico di Finanza entro quindici giorni dall'atto di compravendita o della cessione o dall’affitto d’azienda del ramo d'azienda, di cui deve esserne allegata copia regolarmente registrata all'Ufficio del registro competente per territorio [6].

     8. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del Comune, di durata definita, rilasciata su motivata richiesta.

     La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico).

     Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al Comune entro 30 giorni successivi all'interruzione.

     La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, e potrà essere prorogata solo per documentati motivi, che devono essere segnalati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza, o nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di volontario trasferimento/concentrazione dell'impianto.

     In tutti gli altri casi la proroga della sospensiva non può essere autorizzata.

     Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.

     Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il Comune provvede alla revoca dei titoli autorizzativi e ne ingiunge la rimozione dandone comunicazione all'Ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.

     Per la realizzazione di nuovi impianti i richiedenti possono chiedere il trasferimento della autorizzazione, ove necessario in base alla presente normativa, esclusivamente di impianti attivi o in regolare sospensiva, all'atto della presentazione dell'istanza, eccezione fatta per gli impianti le cui autorizzazioni sono state revocate per motivi di incompatibilità così come previsto all'art. 4.

     Gli impianti oggetto di trasferimento possono essere rimossi, previa autorizzazione del Comune, solo successivamente alla presentazione dell'istanza di nuovo punto vendita.

     In caso di rigetto dell'istanza di nuovo punto vendita, gli impianti rimossi, a seguito dell'autorizzazione allo smantellamento da parte del Comune, vengono automaticamente portati in detrazione dai dati di riferimento per la programmazione regionale.

     Agli effetti della programmazione regionale gli impianti vengono considerati rimossi dalla data di emissione dell'autorizzazione comunale, indipendentemente dalla data di effettiva rimozione.

     Le autorizzazioni relative agli impianti rimossi senza la preventiva autorizzazione comunale sono considerate decadute a tutti gli effetti.

     9. Nel caso di nuovi impianti, il Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nominerà una Commissione di collaudo composta da rappresentanti di:

     - Comune;

     - Vigili del Fuoco;

     - Ufficio Tecnico di Finanza;

     - A.S.L.;

     - ARPA Lombardia.

     Il sopralluogo per il collaudo dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla richiesta ed i lavori verranno svolti alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

     La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.

     Sarà cura del Comune, entro il termine di 15 giorni, a trasmettere: al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza, all'ASL e all'ARPA territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico dei carburanti. Una copia del verbale verrà trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

     Qualora, durante le operazioni di collaudo, siano accertate irregolarità viene assegnato un termine massimo di 60 giorni per provvedere alla loro eliminazione o ove si renda necessario si dispone la rinnovazione del collaudo.

     Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

     In attesa del collaudo e su richiesta della Società, il Sindaco può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, previa presentazione della sotto elencata documentazione:

     a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e comunicato;

     b) richiesta ai Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco;

     sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.p.l. e del prodotto metano.

 

     Art. 6 bis. Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione. [7]

     1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

     2. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

     a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

     3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

     a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000, pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;

     b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

     c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

     d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;

     e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002.

     Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

     4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

     Devono essere necessariamente convocate:

     - l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

     - l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

     - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

     - l'Ente proprietario della strada;

     - l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;

     - la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

     Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

     I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

     Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

     Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90.

     In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

     5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. n. 18/97.

     6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

     Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

     7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

     8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.

 

     Art. 7. (Ammodernamento degli impianti esistenti).

     1. Per l'ammodernamento di impianti esistenti sono rispettate le seguenti indicazioni:

     a) requisiti degli impianti: gli impianti esistenti possono essere ammodernati ai sensi del presente regolamento qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, l'ammodernamento è soggetto ad autorizzazione tranne nei casi previsti all'art. 2, comma 1, lettera e) o dove i seguenti punti fanno esplicito riferimento al solo obbligo di comunicazione.

     Anche nell'ammodernamento di impianti esistenti deve essere garantito il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5, comma 4;

     b) introduzione del servizio self-service con pre-pagamento: l'installazione di apparecchiatura self-service pre-pagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a condizione che l'impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine e gasolio, con la sola comunicazione al Comune contenente autocertificazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo.

     Il Comune può concedere deroghe a impianti che non rispettano tali condizioni se trattasi dell'unico impianto carburanti presente nel territorio comunale;

     c) trasformazione di un impianto servito in self-service pre-pagamento: la trasformazione del sistema di erogazione, da servito a esclusivamente self-service pre-pagamento degli impianti esistenti può essere autorizzata, nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, nell'ipotesi in cui vi sia un unico impianto nel Comune, erogante almeno benzine e gasolio e in assenza di altri impianti a distanza inferiore a Km 5.

     In tali casi la trasformazione dell'impianto costituisce, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione da rilasciarsi in base a quanto stabilito al precedente art. 5, comma 2.

     Il titolare dell'autorizzazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento deve obbligatoriamente provvedere a:

     1) garantire la sorveglianza degli impianti con personale qualificato, ai fini della sicurezza degli utenti;

     2) ottemperare tempestivamente ad ogni altra ed eventuale prescrizione emanata dalle Autorità competenti;

     d) introduzione del servizio self-service con pagamento posticipato: l'introduzione delle apparecchiature per il servizio self-service con pagamento posticipato può essere autorizzato qualora l'impianto sia dotato di quanto previsto al precedente art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3) o la domanda di ammodernamento ne preveda l'inserimento;

     e) introduzione di servizi e attività integrative: è liberamente consentita l'installazione su impianti esistenti di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, nonché le attrezzature necessarie per l'esercizio di noleggio di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti in materia.

     L'ammodernamento di un impianto esistente con l'introduzione di attività relative alla somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzabile a condizione che:

     1) le superfici dell'area di impianto siano quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettera b);

     2) l'impianto sia dotato di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3), 4);

     tali condizioni possono essere derogate dal Comune nel caso in cui l'impianto da ammodernare sia:

     3) unico sul territorio comunale;

     4) dichiarato compatibile;

     5) distante più di Km. 10 da altro impianto (Km. 5 nelle Comunità Montane);

     f) ristrutturazione dell'impianto in loco: l'ammodernamento può avvenire, senza modificarne la localizzazione, attraverso la totale ristrutturazione dell'impianto comportante modifiche non comprese tra quelle previste all'art. 2, comma 1, lettera e), nel rispetto di tutte le precedenti norme di cui al presente articolo;

     g) aggiunta di nuovi prodotti: è considerato ammodernamento anche l'aggiunta di nuovi prodotti rispetto a quelli già erogati, in particolare nel caso di aggiunta G.p.l. e metano si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere e) ed f).

     2. La richiesta di autorizzazione al Comune per l'ammodernamento degli impianti esistenti contiene:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonché per le Società i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del Codice Civile;

     b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;

     c) perizia giurata redatta da tecnici competenti per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritti ai relativi albi professionali, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale (con particolare riferimento ai sistemi omologati di recupero dei vapori) e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonché, nel caso in cui il presente regolamento lo preveda, il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti. Deve inoltre attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;

     d) in assenza della verifica di compatibilità da parte del Comune, copia dell'autocertificazione nella quale il titolare dell'impianto dichiari che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

     La domanda è corredata della sotto elencata documentazione:

     e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 21 gennaio 1998;

     g) disegni planimetrici dell'impianto timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto;

     h) autocertificazione relativa al rispetto della norma del presente articolo.

     3. Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del Comune, è trasmessa, a cura dell'interessato alla Regione.

     La domanda si intende assentita qualora il Comune non formuli motivate osservazioni entro 90 gg. dalla richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti G.p.l. e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa.

     Il Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ne trasmette copia alla Regione.

     4. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa e di semplificazione delle procedure, l'esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione carburanti è autorizzato dal Comune previa presentazione, da parte dell'interessato, della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere alle disposizioni di cui alla d.c.r. n. VI/1309.

     L'interessato deve inoltre allegare copia della:

     - ricevuta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art. 3 comma 5 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

     - ricevuta di richiesta d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F.

     Una volta presentati al comune la copia del certificato di prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.T.F. aggiornata, l'esercizio dell'impianto da provvisorio diventa definitivo.

     L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.F., dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competente.

     Sono escluse dall'esercizio provvisorio con la procedura semplificata di cui al presente articolo, le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.p.l. e del prodotto metano che devono comunque essere sottoposte a collaudo con la procedura di cui all'art. 6, comma 9.

 

     Art. 8. (Impianti per aeromobili e natanti).

     1. La realizzazione di nuovi impianti può essere autorizzata in deroga agli artt. 3 e 5, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

     Devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi avio e natanti.

 

     Art. 9. (Impianti autostradali).

     1. L'apertura di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti sulle autostrade e sui raccordi autostradali connessa al soddisfacimento del fabbisogno di rifornimento dell'utenza autostradale, è subordinata al rispetto delle indicazioni dell'art. 15 della d.c.r. n.VI/1309 del 29 settembre 1999 contenente il Programma di razionalizzazione della rete distributiva.

     2. Sino all'approvazione di apposite norme attuative in materia, il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di cui all'articolo 8 è operato dal Comune, previo parere vincolante della Regione in ordine al rispetto del precedente comma.

     3. Il parere viene espresso in sede di Conferenza di Servizi convocata dal comune ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, alla quale parteciperanno gli Enti e le Amministrazioni titolari di nulla osta, pareri, autorizzazioni (A.S.L., ARPA, V.V.F., U.T.F., Società proprietarie delle autostrade) oltre ai Comuni contermini in qualità di uditori.

     La domanda di concessione è inoltrata al Comune, alla Regione e agli altri partecipanti alla Conferenza, corredata di tutta la documentazione indicata dal presente Regolamento per i nuovi impianti non autostradali.

 

Capo II

Impianti ad uso privato

 

     Art. 10. (Norme per l'installazione e la ristrutturazione).

     1. Impianti ad uso privato sono consentiti nel rispetto dei seguenti requisiti e indicazioni:

     a) definizione: per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende un complesso di attrezzature fisse o mobili ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi e simili e destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo.

     In questa fattispecie di impianti ad uso privato si intendono compresi anche quelli attrezzati per il rifornimento di aeromobili e natanti.

     Gli impianti devono essere realizzati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitaria ed ambientale previste dalla normativa vigente.

     Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito pena, in caso di trasgressione, della revoca dell'autorizzazione.

     Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato [8].

     Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

     Il titolare di impianto ad uso privato, con erogazione di metano, può stipulare accordi per l'installazione di impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);

     b) modifiche non soggette ad autorizzazioni: non sono soggette a specifiche autorizzazioni, nel rispetto comunque delle procedure edilizie, le modifiche degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

     Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e, non sono soggette né a collaudo né alla procedura d'esercizio provvisorio.

     Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune, alla Regione, e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F. ove richiesta;

     c) requisiti nuovi impianti: i nuovi impianti ad uso privato devono essere ubicati in congrua localizzazione al fine di rispettare le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale e di compatibilità con le strutture e le attrezzature ricadenti nell'area di proprietà e nelle aree limitrofe.

     L'autorizzazione all'installazione dei nuovi impianti è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.

     I titolari di impianti hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione entro il successivo 31 marzo di ogni anno la scheda informativa che verrà allo scopo predisposta con successivo atto dirigenziale; in sede di prima applicazione i titolari provvederanno entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURL dell'atto dirigenziale.

     I Comuni sono tenuti a far conoscere ai titolari di impianti il contenuto del presente regolamento;

     d) ristrutturazione e aggiunta di nuovi prodotti: per la ristrutturazione di impianti esistenti sono valide le stesse norme e procedure dettate per i nuovi impianti.

     L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune.

     All'atto del rilascio dell'autorizzazione il Comune ne trasmette copia alla Regione.

     In entrambi i casi la richiesta di autorizzazione o la comunicazione dovrà essere corredata di quanto indicato al successivo comma 2, lettera j);

     e) incompatibilità: gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone entro le quali non è possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

     2. La domanda di autorizzazione contiene:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) la dettagliata composizione dell'impianto;

     d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende installare l'impianto;

     e) perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni del piano regolatore nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale;

     f) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

     g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;

     h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno, da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo;

     i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

     j) autorizzazione originaria nel caso di ristrutturazione;

     la domanda va rivolta al Comune ove si intende eseguire l'opera.

     In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e ove previsto dalla normativa fiscale, all'Ufficio Tecnico di Finanze entro quindici giorni.

     La comunicazione, di cui sopra, dovrà essere corredata dell'atto di compravendita o della cessione del ramo d'azienda regolarmente registrato all'Ufficio del registro competente per territorio.

     I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione con le procedure di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2004 [9].

     Per la regolarizzazione di questi impianti la perizia giurata di cui al precedente punto e) può essere sostituita da un progetto di adeguamento alle norme previste dal presente articolo.

     Qualora il richiedente sia già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, il Comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio.

     Per la messa in esercizio di questi impianti scattano le norme di esercizio provvisorio, ad eccezione di quelli che sono in regolare possesso di C.P.I. in corso di validità.

     Gli impianti che, entro il termine sopra indicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere la loro rimozione.

     Si applicano le procedure di collaudo di cui al precedente art. 6, comma 9.

 

Capo III

Attività regionale

 

     Art. 11. (Monitoraggio e iniziative).

     1. La Regione opera una continuativa attività di conoscenza, analisi e valutazioni dell'evoluzione della rete di distribuzione carburanti al fine di adeguare le proprie scelte di programmazione e di indirizzo dell'attività degli Enti locali.

     L'attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione, di cui al presente articolo, è realizzata con il supporto e la partecipazione della Consulta regionale per i carburanti che formulerà pareri e proposte in ordine ad eventuali adeguamenti e/o modifiche.

     2. A tale scopo i titolari di autorizzazione entro il 31 marzo di ogni anno, devono obbligatoriamente trasmettere al Comune e per conoscenza alla Regione, per ogni singolo impianto, la copia della scheda informativa alla scopo predisposta con successivo atto dirigenziale, debitamente compilata in ogni sua parte, pena la sospensione delle istruttorie di competenza regionale per le istanze in corso.

     Il Comune provvederà a diffidare il titolare inadempiente con l'applicazione di una sanzione consistente nella sospensione dell'esercizio per l'impianto autorizzato.

     In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i titolari provvederanno entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL, del suddetto atto dirigenziale.

     3. La Regione promuove iniziative volte alla diffusione di nuove tecnologie, applicate agli automezzi ed ai carburanti, per la riduzione delle emissioni inquinanti.

 

     Art. 12. (Coordinamento delle procedure regionali e comunali).

     1. Entro 30 giorni dal ricevimento di copia della domanda, relativa alle autorizzazioni per impianti ad uso pubblico, la Regione comunica al Comune il parere di conformità al piano.

     Entro lo stesso termine la Regione comunica la sospensione del procedimento in relazione a domande concorrenti.

     Sono concorrenti le domande tra loro incompatibili in base alle disposizioni del presente Regolamento.

     L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della domanda da parte della Regione.

     In caso di diniego sulla domanda il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale se, entro 240 giorni dalla presentazione della stessa al Comune, cui si aggiungono i periodi di eventuali sospensive, l'interessato non abbia comunicato l'avvio di azioni in sede giurisdizionale o amministrativa.

     In caso di mancata adozione del provvedimento espresso da parte del Comune, la domanda si intende decaduta, ai fini della programmazione regionale, se, entro 240 giorni dalla presentazione della stessa al Comune, cui si aggiungono i periodi delle eventuali sospensive, l'interessato, previa diffida ad adempiere, non abbia comunicato di considerare accolta la domanda ai sensi dell'art. 1 comma 32 del d.lgs. 32/98.

     Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non sarà attivato.

     La Regione dà comunicazione agli interessati della riattivazione dei procedimenti sospesi dopo la conclusione dei procedimenti relativi a domande concorrenti.

     2. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nel presente articolo decorrono dal momento di avvenuta entrata in esercizio della strada fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come sopra specificato.

 

     Art. 13. (Azioni regionali per il contenimento delle emissioni inquinanti).

     1. Al fine di prevenire ed abbattere le emissioni inquinanti che derivano dal traffico veicolare, la Regione promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto inquinante dei veicoli.

In raccordo con quanto previsto nel documento di programma “Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente” riveste priorità la promozione della diffusione dei veicoli ecologici, a trazione elettrica e ibrida, alimentati a metano e G.p.l..

     A tale scopo si ravvisa la necessità del potenziamento della rete di distribuzione di metano per autotrazione; la Regione, anche mediante l'apporto tecnico di un apposito Tavolo di lavoro, individua un piano d'azione per lo sviluppo della rete con la disponibilità, entro il prossimo 2004, di almeno 100 impianti di distribuzione di metano in Lombardia.

 

     Art. 14. (Accompagnamento delle deleghe e formazione).

     1. Al fine di promuovere la puntuale conoscenza delle disposizioni normative inerenti la rete di distribuzione dei carburanti e i contenuti del presente Regolamento la Regione promuove iniziative di informazione e formazione rivolte principalmente al personale degli Enti Locali interessato per competenza.

 

     Art. 15. (Norme finali e transitorie).

     1. E’ abrogato il Regolamento Regionale n. 2 del 21 luglio 2000 dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

     2. Alle istanze presentate sino all'entrata in vigore del presente Regolamento si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

 

 

ALLEGATI

 

Tav. 1.

Codice bacino

Area

Situazione dei bacini alla data del 15/02/2002

N. impianti alla data del 29/09/1999

N. impianti alla data del 15/02/2002

N. impianti obiettivo

1

Urbana

altamente eccedentario

121

110

76

2

Montana

Equilibrio

6

6

6

3

Urbana

altamente eccedentario

200

187

105

4

urbana

altamente eccedentario

165

162

121

5

Urbana

eccedentario

151

152

121

6

Urbana

altamente eccedentario

190

181

109

7

Montana

Eccedentario

38

42

35

8

Montana

Deficitario

11

10

11

9

Urbana

altamente eccedentario

273

272

164

10

Urbana

altamente eccedentario

137

138

83

11

Montana

deficitario

52

47

50

12

Montana

Eccedentario

73

74

57

13

Montana

altamente eccedentario

76

72

48

14

Pianura

altamente eccedentario

175

179

119

15

Pianura

altamente eccedentario

95

96

73

16

Pianura

Eccedentario

144

147

126

17

Metropolit

altamente eccedentario

609

529

369

18

Urbana

altamente eccedentario

150

153

95

19

Pianura

Eccedentario

82

72

64

20

Urbana

altamente eccedentario

187

180

103

21

Montana

altamente eccedentario

96

88

58

22

Urbana

altamente eccedentario

98

110

55

23

Montana

Equilibrio

43

40

38

24

Montana

Eccedentario

41

36

32

25

Urbana

altamente eccedentario

158

160

76

26

Montana

altamente eccedentario

82

93

58

27

Pianura

altamente eccedentario

148

137

88

28

Pianura

altamente eccedentario

73

67

47

29

Pianura

Eccedentario

71

56

44

30

Pianura

altamente eccedentario

59

59

45

31

Pianura

altamente eccedentario

39

36

25

TOTALE 

 

 

3843

3692

2501

 

Tav. 2.

Centro abitato

a) 400 mq.

Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti

 

b) 800 mq.

Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti

Fuori centro abitato

1.800 mq.

 

 

Tav. 3.

Centro Abitato

a) 500 mt.

Effettiva percorrenza da altri impianti ubicati nel medesimo centro abitato

 

b) 1500 mt.

Effettiva percorrenza da altri impianti ubicati fuori dal centro abitato

Fuori Centro Abitato

a) 1500 mt.

Effettiva percorrenza sia da impianti ubicati in centro abitato che da ubicati fuori centro abitato non ricompresi nei casi b) e c) seguenti

 

b) 4000 mt.

Effettiva percorrenza da impianti situati sulla strada statale o provinciale e sul medesimo lato di marcia

 

2000 mt.

Da impianti situati sulla strada statale o provinciale ubicati sul lato di marcia opposto

 

c) 6000 mt.

Effettiva percorrenza da impianti situati sulla strada statale o provinciale, con 4 o più corsie e spartitraffico centrale, e sul medesimo lato di marcia. Nessun limite, su strade di questa tipologia, da impianti ubicati sul lato di marcia opposto

 

Tav. 4. [10]

METANO

(nuovo P.V. e/o potenziamento di P.V. esistente)

2 km di:

effettiva percorrenza da altri impianti di metano anche se ubicati in centro abitato

 

Tav. 5.

GPL (nuovo P.V. e/o potenziamento di P.V. esistente)

a) 3.000 mt.

Effettiva percorrenza da altri impianti GPL anche se ubicati in centro abitato

b) 8.000 mt.

Effettiva percorrenza da altri impianti GPL ubicati sulla medesima direttrice di marcia della stessa strada statale o provinciale.

 


[1] Punto così sostituito dall’art. 1 del R.R. 2 maggio 2003, n. 7.

[2] Punto così sostituito dall’art. 1 del R.R. 2 maggio 2003, n. 7.

[3] Punto aggiunto dall’art. 1 del R.R. 2 maggio 2003, n. 7.

[4] Punto aggiunto dall’art. 1 del R.R. 2 maggio 2003, n. 7.

[5] Numero così modificato dall’art. 1 del R.R. 5 ottobre 2004, n. 5 con le modalità stabilite dal comma 2 dello stesso art. 1 del R.R. 5/2004.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 2 maggio 2003, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 1 del R.R. 5 agosto 2003, n. 17.

[8] Capoverso aggiunto dall’art. 1 del R.R. 5 agosto 2003, n. 17.

[9] Capoverso così sostituito dall’art. 1 del R.R. 23 maggio 2003, n. 10.

[10] Tavola così sostituita dall’art. 1 del R.R. 5 ottobre 2004, n. 5 con le modalità stabilite dal comma 2 dello stesso art. 1 del R.R. 5/2004.