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Modifiche al Regolamento Regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:02/05/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. I punti 1 e 2 della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 2/02 sono così sostituiti:


§ 3.9.16 - R.R. 2 maggio 2003, n. 7. [1]

Modifiche al Regolamento Regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)".

(B.U. 6 maggio 2003, n. 19 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. I punti 1 e 2 della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 2/02 sono così sostituiti:

     «1) punto di riferimento è la mezzeria dell’accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita.

     2) Nel caso di nuovi impianti, progettati nell’ambito di aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali ecc. (anche se dotate di viabilità interna pubblica o ad uso pubblico), il punto di riferimento per la misurazione delle distanze è la mezzeria dell’accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale “di arroccamento”, dalla viabilità pubblica principale di scorrimento (statale, provinciale, comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto alla mezzeria dell’accesso alla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente».

     2. Dopo il punto 2 della lett. d) del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 2/02 sono aggiunti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:

     «2 bis) Le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Non è invece da considerare agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilità interna delle aree di pertinenza, ancorché pubblica o di uso pubblico.

     2 ter) Le distanze vanno misurate e garantite sia dal progetto nuovo punto vendita a quello esistente sia da quello esistente al nuovo vendita con i criteri dei precedenti punti 1, 2, 2 bis».

     3. Al comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2/02 dopo le parole "o della cessione" sono aggiunte le seguenti parole: “o dall’affitto d’azienda”.


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.