§ 3.8.28 - L.R. 8 luglio 1989, n. 28.
Disposizioni relative al personale docente della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:08/07/1989
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Immissione in ruolo.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 3.8.28 - L.R. 8 luglio 1989, n. 28. [1]

Disposizioni relative al personale docente della formazione professionale.

(B.U. 12 luglio 1989, n. 28, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Immissione in ruolo.

     1. Il personale docente in servizio alla data del 5 aprile 1989, che ha insegnato presso i centri di Formazione professionale nell'anno formativo 1987/1988 per un numero di ore settimanali non inferiore a dodici per i corsi diurni e dieci per i corsi serali ed al quale entro il 31 dicembre 1988 sia stato conferito formalmente, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 18 aprile 1980, n. 40 «Norme integrative concernenti il personale addetto alla Formazione professionale», un incarico annuale di insegnamento in cattedre vacanti nella misura sopraindicata per l'anno formativo 1988/1989, è immesso nel ruolo organico della Giunta Regionale nelle qualifiche sesta e settima della sezione docenti della Formazione professionale, con le modalità indicate dai commi successivi.

     2. E' inquadrato nella sesta qualifica funzionale, docenti della Formazione professionale, il personale che nell'anno formativo 1988/1989 ha espletato un'attività di insegnamento che richiede il possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o di specifici requisiti culturali e professionali.

     3. E' inquadrato nella settima qualifica funzionale, docenti della Formazione professionale, il personale che nell'anno formativo 1988/1989 ha espletato un'attività di insegnamento che richiede il possesso del diploma di laurea.

     4. Per effetto di quanto previsto dai precedenti commi e per consentire l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. 6 aprile 1981, n. 17 «Modifiche ed aggiunte alla L.R. 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale», i contingenti delle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, nonché il contingente globale previsto dall'articolo 4 della L.R. 14 febbraio 1987, n. 10 concernente «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione», così come modificati dagli articoli 23 e 55 della L.R. 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale, risultano così variati:

6ª qualifica funzionale (docenti f.p.), 81

7ª qualifica funzionale (amm.ne gen.le), 975

7ª qualifica funzionale (docenti f.p.), 581

8ª qualifica funzionale (amm.ne gen.le), 684

Totale parziale, 5.118

Totale generale, 5.225

     5. L'immissione nel ruolo della Giunta Regionale del personale previsto dalla presente Legge, è disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione e previo superamento di appositi concorsi riservati per titoli ed esami indetti per le qualifiche funzionali sesta e settima, docenti della Formazione professionale, da bandire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

     6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, si applicano per le procedure concorsuali le disposizioni previste dalla normativa vigente, tranne il limite di età previsto dall'articolo 4 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 concernente «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario».

     7. E' abrogato l'articolo 12 della L.R. 16 giugno 1975, n. 94 relativa a «Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale», così come sostituito dall'articolo 8 della L.R. 18 aprile 1980, n. 40 «Norme integrative concernenti il personale addetto alla Formazione professionale».

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. In attesa della modifica della L.R. 16 giugno 1975, n. 94 «Norme concernenti il personale addetto alla Formazione professionale», prevista dall'articolo 32 della L.R. 16 dicembre 1988, n. 59, avente per oggetto «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale», in caso di assenza del personale docente per malattia o per congedo straordinario per periodi superiori a sei giorni o in caso di cessazione dal servizio dello stesso, si provvede mediante l'istituto della mobilità operato, sulla base di disposizioni impartite dalla Giunta Regionale, tra:

     a) i Centri regionali della Formazione professionale;

     b) i Centri regionali ed i Centri degli Enti locali.

     2. Solo ove non risulti possibile il ricorso alla mobilità di cui al precedente primo comma, il direttore del centro può conferire sulla base delle graduatorie formulate in relazione alle domande presentate al Centro entro il 31 agosto di ogni anno incarichi di supplenza che cessano rispettivamente con il rientro del titolare o con la conclusione dell'attività didattica e comunque non oltre l'entrata in vigore della richiamata Legge Regionale di modifica.

     3. Il conferimento dell'incarico non dà in ogni caso titolo per la conferma in ruolo.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e seguenti:

     a) sul capitolo 1.2.1.1.313 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale», per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, quinto comma, della presente Legge;

     b) sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale per l'immissione nel ruolo organico della Giunta del personale di cui alla presente Legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.