§ 3.8.16 - L.R. 6 aprile 1981, n. 17.
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:06/04/1981
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Organico e assegnazioni.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Trattamento giuridico ed economico dei docenti supplenti.
Art. 5.  Congedi del personale supplente della formazione professionale.
Art. 6.  Passaggio alla sezione amministrazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Abrogazione.


§ 3.8.16 - L.R. 6 aprile 1981, n. 17. [1]

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 8 aprile 1981, n. 14, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Organico e assegnazioni.

     1. In conformità alla delibera istitutiva dei centri ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», la giunta regionale, sentito il dirigente del servizio formazione professionale, dispone l'assegnazione del personale docente a ciascun centro di formazione professionale in relazione ai settori professionali, alle discipline di insegnamento e al piano di attività didattica.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Trattamento giuridico ed economico dei docenti supplenti.

     1. Il trattamento economico dei docenti con supplenza di durata pari o superiore ad un mese, e con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo è determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi.

     2. Il trattamento economico dei docenti con supplenza di durata inferiore ad un mese è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

     3. Al personale di cui al primo comma competono altresì l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia ove spettanti, nonché una quota di tredicesima mensilità corrispondente ai mesi di servizio prestato.

     4. In caso di rapporto parziale l'indennità integrativa speciale è determinata in tanti ventiduesimi quante sono le ore diurne e in tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento successive alle ore diciannove.

     5. Ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente articolo può essere iscritto ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

     6. In tale caso la regione provvede direttamente all'erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non competa ad altro ente.

 

     Art. 5. Congedi del personale supplente della formazione professionale.

     1. Il personale in servizio a titolo di supplenza presso i centri di formazione professionale ha diritto a fruire di giorni di congedo ordinario, previsto dall'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, in proporzione ai mesi, o frazione di mese superiore a giorni quindici, di servizio prestato.

     2. Il personale con incarico di supplenza di durata superiore al trimestre può fruire di un massimo di sei giorni di assenza per malattia senza diritto alla retribuzione. Qualora dovesse essere superato tale limite, il supplente dovrà essere immediatamente dichiarato decaduto.

     3. Al personale supplente si applica, per quanto non disposto con la presente legge, la normativa statale sullo stato giuridico del personale supplente della scuola media superiore.

     4. Al personale con incarico di insegnamento inferiore alle diciotto ore settimanali non si applica l'art. 37 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

 

     Art. 6. Passaggio alla sezione amministrazione.

     1. Il personale inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, può essere passato ad un posto di pari livello funzionale della sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, nell'ambito delle disponibilità di organico.

     2. La giunta regionale dispone tale passaggio, sentito il consiglio del personale, e provvede ad attribuire le corrispondenti figure professionali in base alle modalità previste dall'art. 50 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42.

     3. Il contingente del ruolo organico della giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, è ridotto di un numero di unità pari a quello dei docenti immessi nella sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Le spese relative al trattamento economico del personale supplente, di cui al precedente articolo 4 sono a carico del capitolo 1.3.2.2.2.1216 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e seguenti.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     1. L'art. 13 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e successive modifiche, è abrogato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 16 giugno 1975, n. 94.

[3] Modifica la L.R. 16 giugno 1975, n. 94.